stato passivo e opposizioni
Trib. Treviso - Verifica del passivo e produzione di copia fotostatica di documento registrato in forma telematica
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Accertamento del passivo - Produzione di copia di documento munito di registrazione telematica - Prova di data certa anteriore al fallimento - Disconoscimento della copia - Effetti.
Accertamento del passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Divieto di "nova" vigente nel giudizio ordinario d'appello - Applicabilità - Esclusione.
La produzione nel giudizio di accertamento del passivo della copia fotostatica riportante gli estremi della registrazione telematica di un contratto non è idonea a dimostrare la anteriorità del documento alla apertura del concorso qualora sia stata tempestivamente disconosciuta la conformità all'originale della copia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non trova applicazione il divieto di "nova", ivi comprese le produzioni documentali, vigente nel giudizio ordinario d'appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Treviso - Omesso avviso della udienza di verifica ed esclusione della imputabilità del ritardo.
Tribunale Treviso, 09 dicembre 2011 - - Pres., est. Fabbro.
Domanda di ammissione al passivo - Domanda tardiva - Imputabilità del ritardo - Omesso avviso dell'udienza - Causa di giustificazione - Esclusione.
Il fatto che il curatore non abbia avvisato il creditore dell'udienza di verifica (art. 92, legge fallimentare) non costituisce necessariamente causa di esclusione dell'imputabilità dell'eventuale ritardo ultra annuale nel quale il creditore o il rivendicante siano incorsi qualora si possa aliunde dedurre che gli stessi abbiano comunque avuto notizia del fallimento in tempo utile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Treviso - Fallimento del consorzio e privilegio del consorziato ex articolo 1721 c.c..
Tribunale Treviso, 06 dicembre 2011 - Pres. Fabbro - Est. Valle.
Consorzi - Consorzio stabile - Rapporto tra consorziato del consorzio - Figura del mandato - Esclusione - Privilegio del consorziato di cui all'articolo 1721 c.c. - Esclusione.
Il rapporto giuridico tra consorziato e consorzio stabile (L. 109/1994) non è riconducibile alla figura del mandato di cui agli articoli 1703 seguenti c.c. In caso di fallimento del consorzio, il consorziato non potrà, pertanto, beneficiare di quella particolare forma di privilegio prevista dall'articolo 1721 c.c., in base al quale il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Rimini - Scissione dello accertamento del credito da quello delle cause di prelazione.
Tribunale Rimini, 24 ottobre 2011 - Pres. Rossella Talia - Est. Maria Antonietta Ricci.
Opposizione allo stato passivo - Riconoscimento di un privilegio ad un credito già ammesso - Scissione dell'accertamento del credito da quello delle cause di prelazione - Esclusione.
Poiché non è possibile scindere l'accertamento del credito da quello delle cause di prelazione, il giudice dell'opposizione allo stato passivo non può modificare il provvedimento adottato dal giudice delegato allo scopo di riconoscere un privilegio non richiesto nell'ambito della verifica del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Fabrizio Tentoni - Studio CTZ
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Domanda di insinuazione tardiva e scusabilità del ritardo.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro , 13 ottobre 2011, n. 21189 - Pres. Plenteda - Est. Ragonesi.
Fallimento - Accertamento del passivo - Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo - Amministrazione finanziaria - Scusabilità del ritardo - Rispetto dei termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli delle cartelle - Irrilevanza - Onere della prova della scusabilità del ritardo a carico del creditore.
Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.
Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni
Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).
Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani
Tribunale di Udine – Associazione professionale, legittimazione all’ammissione al passivo e privilegio.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. Bottan - Est. Pellizzoni
La prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati con la conseguenza che l'associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti - anche con istanza di ammissione al passivo - dei suoi singoli componenti in forza della regolazione dei rapporti interni adottata in base alla previsione dell'art. 36, primo comma , cod. civ. Dallo svolgimento personale dell'incarico deriva, in secondo luogo, la conseguenza che il relativo credito gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Trib. Rimini - Tardiva presentazione della domanda di insinuazione al passivo e non imputabilità del ritardo. -
Tribunale Rimini, 20 agosto 2011 - Pres. Rossella Talia - Est. Bernardi.
Opposizione allo stato passivo - Domanda di insinuazione al passivo ultratardiva.
L'accertamento della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo (onere in capo al creditore istante) deve essere compiuto sulla base di tutti gli elementi sussistenti nel caso in concreto, ivi comprese le presunzioni di cui all'articolo. 2729 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
La comunicazione ex art. 92 L.F. è un atto recettizio, che può ritenersi riconosciuto dal destinatario ove vi sia la prova che sia stato consegnato al suo indirizzo. È, poi, onere del destinatario dimostrare di non averne senza colpa avuto notizia. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Treviso – Credito portato da decreto ingiuntivo con dichiarazione di definitività successiva al fallimento.
Tribunale di Treviso - Stato passivo dd.21.07.2011 - Giudice delegato dott. Bruno Casciarri
Va esclusa l'ammissione al passivo del credito comprovato da un decreto ingiuntivo il cui "visto di definitività" porti data posteriore al fallimento. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Udine – Impugnazione di crediti ammessi e natura privilegiata del credito dell’agente in forma societaria.
Tribunale di Udine, 21 luglio 2011 - dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente - dott. Francesco Venier, giudice - dott. Mimma Grisafi, giudice rel.
Fallimento - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del creditore - Onere di contestazione nella fase di accertamento del passivo - Insussistenza.
Fallimento - Stato passivo - Ammissione con privilegio - Impresa in forma societaria - Privilegio dell'agente .
Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo ( ai fini della configurabilità sia del requisito della soccombenza formale sia e comunque dell'interesse a impugnare). (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cc., non è la forma societaria o meno in cui viene svolta l'attività, ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale dell'attività svolta: in ipotesi di agente che svolge la propria attività in forma societaria (in analogia con quanto si ritiene per l'artigiano e per il piccolo imprenditore) occorre verificare, pertanto, se il rapporto di agenzia è svolto prevalentemente con il lavoro proprio dei titolari e se nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

