privilegi, Corte di Cassazione


Corte di Cassazione - Il privilegio dello studio professionale associato.

Data di riferimento: 
08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08 settembre 2011, n. 18455 - Pres. Proto Vincenzo, rel. Barnabai Renato.

Il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, lo studio associato, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.).

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - I.C.I. - privilegio ex art. 2752 c.c.: sussistenza

Data di riferimento: 
17/05/2010

Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930 - Pres. Carbone - Rel. Salvago.

Privilegi - ICI, Imposta comunale sugli immobili - Privilegio ex art. 2752 cod. civ. - Sussistenza - Richiamo alle "leggi sulla finanza locale" - Interpretazione - Riferimento all'atto generato dell'imposizione - Aggregazione successiva di norme ulteriori ratione materiae - Finalità.

Privilegi - Crediti tributari in generale - Necessità di norma espressa attributiva del privilegio - Esclusione.

Interpretazione della legge - Norme del Codice Civile - Preminenza nel sistema delle fonti rispetto a norme specifiche - Sussistenza.

Interpretazione della legge - Cause di prelazione - Interpretazione analogica - Configurazione di autonomo modulo normativo - Esclusione - Espansione del privilegio sino alla massima portata semantica della norma - Ammissibilità - Criterio di meritevolezza fondato sulla ratio legis - Confine tra le fattispecie - Causa del credito.

Interpretazione della legge - Cause di prelazione - Norme istitutive di singoli privilegi - Criterio di equità - Par condicio creditorum - Parità sostanziale di trattamento.

Corte di Cassazione - Privilegio IRAP:applicazione retroattiva-Rimborso spese esattoriali di insinuazione:ammissione al passivo.

Data di riferimento: 
05/03/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - 5 marzo 2010 n. 4861

Dott. PROTO Vincenzo Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria rel. Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo Consigliere
Dott. BERNABAI Renato Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio Consigliere

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'IRAP ed ha soppresso l'ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema. (fg - riproduzione riservata)

La disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega, per cui va ammesso al passivo l'importo relativo al rimborso delle spese di insinuazione. (fg - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Spetta il privilegio al professionista associato se il rapporto é tra professionista e cliente.

Data di riferimento: 
22/10/2009

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 22 ottobre 2009, n. 22439 - Pres. Proto - Est. Nappi.

Fallimento - Creditori privilegiati - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti - Prestazione d'opera resa in regime di associazione professionale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Spettanza - Condizioni - Personalità del rapporto con il cliente - Necessità - Fattispecie.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l'inserimento di quest'ultimo in un'associazione professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito). (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )