privilegi, Tribunale di Vicenza
Tribunale di Vicenza - Privilegio del professionista, liquidità ed esigibilità del credito.
Tribunale di Vicenza, 6 novembre 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Insinuazione - Credito professionale - Privilegio - Criteri.
Il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. assiste soltanto i crediti derivanti da prestazioni effettuate nel biennio antecedente la cessazione del rapporto, a prescindere dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, poiché queste caratteristiche (sostanziali) non attengono alla materia della collocazione del credito nella fase (processuale) dell'esecuzione.
Il suddetto privilegio spetta solo per i diritti e gli onorari, ma non per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, cod. civ.. (gl) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo, formazione delle classi e dimensione temporale dei pagamenti.
Tribunale di Vicenza, 6 luglio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Concordato preventivo - Modifica della domanda a seguito di inammissibilità - Non configurabilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Piano - Pagamenti - Dimensione temporale - Incertezza - Inammissibilità della domanda.
Fallimento - Concordato preventivo - Classi di creditori - Diversa collocazione ex lege - Uguale trattamento nel piano - Inammissibilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Decreto di inammissibilità - Convocazione dei creditori e del P.M. istanti - Iniziativa d'ufficio - Esclusione.
Fallimento - Concordato preventivo dichiarato inammissibile - Consecuzione tra procedure - Esclusione.
La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all'inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (gl) (riproduzione riservata)
Trib. Vicenza - Ultratardiva dell'agente della riscossione e ritardo nella formazione del ruolo.
Tribunale di Vicenza, 23 aprile 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Fallimento - Insinuazione tardiva oltre il termine, c.d. ultratardiva - Sistema di formazione automatica del ruolo - Causa non imputabile al creditore Agenzia delle Entrate - Insussistenza.
Il sistema automatico di formazione del ruolo della riscossione costituisce una causa di ritardo riferibile all'organizzazione dell'Ente creditore, dunque una ragione che, anziché esentare da colpa per il ritardo, costituisce specificamente una causa imputabile al creditore. (gl) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Vicenza - Privilegio del lavoratore autonomo e dell'artigiano, distinzione e ratio.
Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2008 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Prestatore d'opera autonomo e artigiano - Caratteristiche - Privilegio spettante a ciascuno.
Il lavoratore autonomo ex art. 2222 codice civile presta la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro su tutti gli altri fattori di produzione (compreso il lavoro dei dipendenti), mentre nell'impresa artigiana (secondo la legge di settore), la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) è prevalente sugli altri fattori di produzione; di conseguenza, spetta al piccolo imprenditore il privilegio ex art. 2751bis, n. 2, codice civile, ed invece all'artigiano (secondo la legge di settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, codice civile. (gl) (riproduzione riservata)
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