privilegi, Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara - Concordato preventivo e transazione fiscale.
Tribunale di Pescara 2 dicembre 2008 - Pres. Zaccagnini - Rel. Filocamo.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati - Ammissibilità - Condizioni.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Soggezione dell'Amministrazione finanziaria alla maggioranza dei creditori - Voto contrario - Irrilevanza - Effetti.
Nel concordato preventivo con transazione fiscale è ammissibile il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati purchè vengano rispettate le regole dettate in generale per il trattamento di tutti i crediti prelatizi ed il pagamento, benché in percentuale, non sia inferiore alla soglia minima di soddisfazione costituita dal valore di liquidazione risultante dalla stima di un esperto e non alteri l'ordine legale delle cause di prelazione; tali condizioni valgono non solo quando il piano preveda la soddisfazione non integrale di crediti prelatizi diversi da quelli tributari, ma anche quando venga pianificata la soddisfazione non integrale di soli crediti tributari privilegiati. (fb)
La transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell'amministrazione finanziaria; in quest'ultima ipotesi, dalla omologazione del concordato potranno tuttavia discendere soltanto effetti remissori o dilatori e non il consolidamento del debito fiscale e la preclusione di nuovi accertamenti sui tributi oggetto di transazione. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib.Pescara - Voto dei privilegiati nel concordato preventivo e giudizio del Tribunale in mancanza di opposizioni.
Tribunale di Pescara 16 ottobre 2008 - Pres. Rel. Filocamo.
Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Mancanza di opposizioni - Ambito del giudizio del tribunale - Persistenza dei presupposti di ammissibilità e di fattibilità del piano.
Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Termine di sei mesi di cui all'art. 181 legge fallimentare - Natura processuale - Sospensione feriale - Applicabilità.
Concordato preventivo - Creditori privilegiati - Diritto al voto - Misura dell'interesse - Criterio qualitativo della soddisfazione.
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'ambito del giudizio di valutazione del tribunale si estende alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ivi compresa la fattibilità del piano, anche nel caso in cui non siano state proposte opposizioni; pertanto, qualora dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura, il tribunale non potrà esimersi dal valutare la loro possibile incidenza sull'ammissibilità del concordato. (fb)
Il termine di sei mesi, di cui all'art. 181 legge fallimentare, entro il quale deve intervenire l'omologazione del concordato preventivo, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (fb)

