privilegi, Tribunale di Milano
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - CREDITO IRAP - PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO 3° - SPETTANZA
Al credito IRAP deve essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752, comma 3, cod. civ., posto che l'espressione «legge per la finanza locale» non deve essere riferita esclusivamente al RD 14 settembre 1931, n. 1175 bensì alla più ampia categoria di norme regolanti la finanza locale. (sentenza e massima tratte dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/ )
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 22.05.2008 - PRIVILEGIO PER L'ICI
Il credito per l'imposta comunale sugli immobili (tributo ICI) va ammesso al
passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2752, utlimo comma, c.c., in
quanto l'espressione "legge per la finanza locale" di cui al predetto ultimo
comma deve intendersi riferita non solo, in senso stretto, al Testo Unico
per la finanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, ma anche, in
senso più ampio e generale, ad ogni categoria omogenea di norme ascrivibili
al settore della finanza locale e quindi anche alla disciplina istitutiva
dell'ICI di cui al d.lgs. 30 dicembre 2002 n. 504. Sentenza tratta dal sito
del Tribunale di Milano: www.fallimentitribunalemilano.net .
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
In sede di ammissione al passivo il credito vantato da uno studio legale associato per prestazioni svolte dai propri associati non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (sentenza tratta dal sito del Tribunale di Milano).
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DEL PROFESSIONISTA
Il credito azionato in via esclusiva dal professionista, piuttosto che dalla associazione professionale alla quale lo stesso appartiene, va ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO EX ART. 2752 4° COMMA PER IL CREDITO IRAP
Il credito per IRAP (anteriore al Decreto Legge 159/2007) é assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 4° comma (e non primo comma) del codice civile.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - IL PRIVILEGIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
Lo svolgimento in forma associata della professione legale che, se svolta individualmente, avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., non da diritto al predetto privilegio in quanto mentre l'attività individuale é connaturata dall'assenza di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, quest'ultima presenta invece il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, di modo che l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggiore efficienza, stabilità, redditività.
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - PRIVILEGIO PER L'IRAP E PER LA TARSU
Deve essere riconosciuto il privilegio al credito per IRAP ed al credito per la TARSU essendo entrambe le fattispecie da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea delle norme richiamate dall'art. 2752 c.c. con la locuzione "legge per la finanza locale".

