vendite
Tribunale di Bergamo - Atti compiuti prima della omologa del concordato e sospensione della vendita ex art. 108, l.f..
Tribunale Bergamo, 01 dicembre 2011 - Pres. Gaballo - Est. Giovanna Golinelli.
Concordato preventivo - Impugnazione degli atti del giudice delegato - Intervento in giudizio del creditore - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase che precede l'omologazione - Natura liquidatoria - Esclusione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.
Concordato preventivo - Attività di vendita dei beni effettuate prima dell'omologazione - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Applicazione della disciplina liquidatoria del fallimento - Esclusione.
Il creditore dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione dei decreti del giudice delegato di cui all'articolo 26, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nella fase che precede l'omologa del concordato preventivo non sono esperibili attività liquidatorie dei beni del debitore assimilabili alla vendita forzata, ma solo atti di disposizione da parte del debitore stesso che, se eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessitano dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Sospensione dell'aggiudicazione e reclamo al giudice delegato.
Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645
Pres. dott. Carnevale
Rel. dott. Zanichelli
La mancata fissazione di un termine entro il quale il curatore è abilitato a sospendere l'aggiudicazione in esito alla gara a fronte di un'offerta migliorativa, ai sensi dell'art. 107 co. 4 l.f., è compatibile con il diritto dell'aggiudicatario al trasferimento del bene; un'eventuale non giustificabile ritardo del curatore nel procedere al completamento delle operazioni di trasferimento del bene può essere oggetto di reclamo dell'aggiudicatario al giudice delegato, ai sensi dell'art. 36 l.f., previa scadenza del termine di una diffida a provvedere, configurandosi, in ipotesi, una violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede.
(dott.ssa Giulia Gabassi - riproduzione riservata)
Si veda anche in questo sito il provvedimento del Tribunale di Pordenone del 2.2.2010.
Tribunale di Vicenza - Potere di sospensione della vendita e sproporzione del prezzo di aggiudicazione.
Tribunale Vicenza, 18 luglio 2011 - - Est. Limitone.
Esecuzione immobiliare - Sospensione della vendita - Presupposti - Illecite interferenze - Non necessità - Giusto prezzo - Notevole sproporzione - Sufficienza (artt. 584, 586 c.p.c.; art. 108 l.f.).
L'art. 586 c.p.c. è ispirato alla stessa ratio dell'art. 108 l.f., per cui il potere di sospensione della vendita è subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e giusto prezzo, senza che rilevi l'accertamento, peraltro ben difficilmente attuabile, di ipotetiche illecite interferenze nel procedimento di vendita. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Trib. Terni – Istruttoria prefallimentare ed ammissibilità della sospensione cautelare della vendita in esecuzione immobiliare.
Tribunale di Terni , 3 marzo 2011 - dott. Alfredo Rainone - presidente, dott.ssa Paola Vella - g,.d. relatore, dott.ssa barbara Di Giovannantonio - giudice.
La valutazione in relazione all'ammissibilità in sede di istruttoria prefallimentare di misure cautelari quali quelle sospensive di azioni esecutive individuali deve condursi solo partendo dall'obiettivo che esse perseguono la tutela del patrimonio dell'impresa intesa come impedimento di una potenziale disgragazione aziendale o patrimoniale dell'imprenditore - e dalla provvisorietà (e non ultrattività) loro attribuita dal legislatore, essendo destinate alla revoca, tanto con il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, quanto con la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo restare assorbite da uno degli effetti di quest'ultima in ipotesi di conferma. In questa prospettiva non sembrano inammissibili misure volte ad impedire temporaneamente la vendita coattiva di cespiti immobiliari laddove essi facciano parte, ad esempio, di un più ampio patrimonio aziendale che, restandone impoverito, comporterebbe un minor ricavato dalla liquidazione fallimentare, con pregiudizio per la massa dei creditori. Né in ciò può leggersi una inaccettabile lesione del diritto ad agire del creditore individuale posto che l'innovazione legislativa ha sicuramente legittimato un sacrificio della tutela singolare in vista del miglior risultato distributivo realizzabile in sede concorsuale. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova - L'art. 47 2° comma l.f. e la vendita della casa abitata dal fallito.
Tribunale di Mantova, 09 febbraio 2011 - Pres. Nora - Rel. Bettini.
L'art. 47, secondo comma, LF, il quale prevede che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo del fallito e della sua famiglia fino alla liquidazione delle attività, va inteso nel senso che il fallito ha diritto di vivere nella propria casa di abitazione finché la stessa non venga posta in vendita nell'ambito delle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare compiute dagli organi della procedura, ma non obbliga il curatore a vendere la casa per ultima, ossia solo all'esito della liquidazione di tutti gli altri beni compresi nell'attivo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Tribunale di Marsala - Sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art. 20 l.44/1999 - Presupposti.
Tribunale di Marsala, 18 ottobre 2010 -
Provvedimento segnalato dal dott. Francesco Lupia
In materia di istanze di sospensione della procedura esecutiva fallimentare ex art.20 legge 44/1999 il Giudice non potrà limitarsi a verificare la sussistenza del provvedimento dichiarativo di ricorrenza dei presupposti di legge emesso dal Prefetto, ma dovrà verificare che una domanda di accesso ai fondi sia stata presentata, che essa sia stata presentata tempestivamente e da soggetto legittimato e che, infine, essa non sia già stata esitata negativamente o positivamente con avvenuta erogazione delle somme dalla P.A. E la sospensione dell'attività di liquidazione è finalizzata proprio a consentire la percezione dei fondi solidali da parte dell'istante e pertanto deve ritenersi infondata ogniqualvolta essa non sia più possibile per qualunque causa. (F.L. - Riproduzione riservata)
Tribunale di Perugia - Vendita fallimentare di azienda sportiva calcistica: modalità e condizioni.
Tribunale di Perugia, 31 maggio 2010 - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Fallimento - Provvedimento di autorizzazione alla vendita di Azienda sportiva calcistica - Modalità e condizioni - Conservazione del titolo sportivo.
(Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione – Concordato fallimentare e sospensione della vendita immobiliare dopo l’aggiudicazione.
Corte di Cassazione, Sezione prima civile, 19 aprile 2010 n. 9292
Pres. Proto
Rel. Cultrera
La vendita fallimentare può essere sospesa nell'ipotesi in cui sia stata formulata, anche dopo l'aggiudicazione, ma prima dell'emissione del decreto di trasferimento, una proposta di concordato più vantaggiosa, per il ceto creditorio, dell'esaurimento della fase liquidatoria. (G.F. - riproduzione riservata)
(Il provvedimento é anche riportato nella rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010 con nota di commento di Francesco Tomasso).
Trib. Pordenone - Vendita fallimentare e revoca dell'assegnazione: presupposti ed applicabilità dell'art.107 co 4° l.f.
Tribunale di Pordenone- 02.02.2010 - G.d. dott. Francesco Petrucco Toffolo
E' ammissibile l'acquisizione da parte del curatore fallimentare di un'offerta d'acquisto migliorativa, con conseguente sospensione della procedura di vendita ex art. 107 quarto comma l.f., anche nell'ipotesi in cui il pagamento del prezzo da parte del primo offerente sia avvenuto in data anteriore all'offerta migliorativa. (Riproduzione riservata Gabassi Francesco)
Si veda anche in questo sito: Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011 n. 21645.
Trib. Vicenza - Diritto del debitore di abitare la casa fino alla vendita e pagamento di una cauzione.
Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2009 - Est. Limitone.
Esecuzione forzata immobiliare - Diritto del debitore di abitare la propria casa fino alla vendita - Sussistenza - Diritto dei creditori di imporgli un canone fino al rilascio - Insussistenza.
I creditori non sono titolari di alcun diritto reale sul bene esecutato per quale il debitore sia tenuto a corrispondere un canone a loro favore per poter abitare la sua casa fino alla vendita ed al conseguente rilascio dell'immobile. (gl) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

