banca, Tribunale di Milano
Trib. Milano - Revocatoria bancaria - Natura solutoria della rimessa-Consistenza e durevolezza-Rapporto tra cc. e conto anticipi
Tribunale di Milano, 21 luglio 2009 - Est. Vitiello.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
Azione revocatoria fallimentare - Elemento soggettivo - Conoscenza dello stato di insolvenza - Dati di bilancio - Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti - Riduzione del capitale sociale per perdite - Valutazione nell'ambito del contesto complessivo - Necessità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Natura solutoria della rimessa - Necessità - Esistenza di apertura di credito - Rilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Consistenza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Entità massima dell'esposizione - Media dei valori in entrata e in uscita - Rilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Stabilità nel tempo della riduzione - Parametro della soglia di consistenza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Rapporto tra conto anticipi e conto corrente - Valutazione della consistenza e durevolezza - Rilevanza.
Tribunale di Milano - Nuova revocatoria bancaria: come individuare in concreto le rimesse revocabili.
Tribunale di Milano, 25 maggio 2009 - Est. Craveia.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
Nuova revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Nozione di riduzione consistente e durevole - Applicazione al caso concreto - Criteri per la individuazione delle singole rimesse revocabili.
Nuova revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Applicazione del tetto massimo revocabile di cui all'art. 70 L.F. - Esclusione.
Il termine "consistente" di cui all'art. 67, comma 3 lett b), legge fallimentare, è sinonimo di "ingente" e di "cospicuo" e non può essere inteso in termini assoluti; pertanto, al fine di individuare, caso per caso, la soglia oltre la quale la singola rimessa ha ridotto in misura consistente e durevole l'esposizione debitoria, si dovrà tener conto dell'andamento fisiologico del conto - avendo riguardo ad ogni singola rimessa anziché a gruppi di rimesse - e del ritmo usuale delle operazioni. In concreto, il CTU dovrà: a) determinare l'importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa; b) rapportare il primo valore al secondo e determinare la relativa incidenza media percentuale, ossia la misura percentuale della riduzione conseguente ad ogni rimessa; c) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale sul saldo da esse determinato superiore alla media; d) così individuate le rimesse consistenti, potrà essere determinata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione. (fb)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - RIMESSE BANCARIE REVOCABILI
Fallimento - Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Natura solutoria delle rimesse - Necessità.
Fallimento - Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Nozione di riduzione consistente - Criterio percentuale riferito alla differenza tra il massimo scoperto nel periodo sospetto ed il saldo finale.
Fallimento - Nuova revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Nozione di riduzione durevole - Apprezzabile stabilità nel tempo - Criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto.
Anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito.
Poiché si deve ritenere che l'intento del legislatore fosse quello di escludere dall'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare quelle operazioni che non sono idonee a depauperare in modo significativo il patrimonio del fallito, il criterio di valutazione della natura consistente della restituzione alla banca può essere espresso in termini percentuali e, in mancanza di indicazioni da parte del legislatore, riferito all'importo massimo revocabile indicato dall'art. 70 legge fall. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che dovessero essere considerate rimesse con effetto solutorio consistente quelle superiori al 10% della differenza tra il massimo scoperto nel periodo cd. sospetto ed il saldo al momento del fallimento).
La natura durevole di una rimessa in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria fallimentare andrà individuata nell'apprezzabile stabilità nel tempo dell'effetto solutorio e detta stabilità dovrà essere valutata facendo ricorso ad un criterio relativo dipendente dalla frequenza delle movimentazioni del conto.

