banca
Tribunale di Bergamo - Anticipazioni bancarie, concordato preventivo e diritto della banca di trattenere gli incassi.
Tribunale Bergamo, 22 novembre 2011, n. 2606 - - Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.
Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Bologna - Accordi di ristrutturazione - Condizioni di ammissibilità.
Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 - Presidente: dott. Giuseppe Colonna, Relatore: dott. Maurizio Atzori
L'intervento è ammissibile in seno al procedimento ex art. 182-bis della legge fallimentare. Tuttavia, l'intervento in via principale è inammissibile in quanto attraverso l'intervento in questione si realizzerebbe la violazione dei termini decadenziali previsti per la proposizione dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. E' ammissibile, al contrario, l'intervento adesivo dipendente in cui il soggetto che interviene nel procedimento manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, senza ampliare il thema decidendum e senza proporre domande ulteriori. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
E' inammissibile la domanda di accantonamento di somme proposta in seno al procedimento di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non rientrando nel novero delle decisioni che il Tribunale può assumere. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Prova del credito della banca derivante da conto corrente e irrilevanza del saldo finale.
Tribunale Napoli, 12 luglio 2011 - Pres. Campese - Est. Del Franco.
Conto corrente - Insinuazione nel passivo fallimentare - Deposito di tutti gli estratti conto dalla data di inizio rapporto sino alla chiusura - Necessità.
Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito derivante da conto corrente, occorre che la banca produca la copia integrale della scheda del conto, che rappresenta tutte le movimentazioni del conto a fare data dalla nascita del rapporto e fino alla sua estinzione, tenuto conto che in un rapporto in cui le operazioni sono regolate in conto corrente il saldo finale è il frutto di tutte le movimentazioni in dare e in avere verificatesi a partire dall'apertura del conto stesso. (Redazione ILCASO.it) (riproduzione riservata)
Corte di Cassazione – Revocabilità della cessione di credito effettuata in funzione solutoria.
Cassazione Civile, sez. I, 27 aprile 2011, n. 9388, Pres. Carnevale, Est. Scaldaferri
La cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale -a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. Essa pertanto, ove non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67 comma 1 n.2 l.fall., anche se pattuita contestualmente alla concessione di ulteriore credito ma in presenza di un debito del cedente nei confronti del cessionario.
Tribunale di Monza – Efficacia preclusiva dell’ammissione al passivo e compensazione.
Tribunale Monza, 12 aprile 2011 - dott.ssa A. Paluchowski
Se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo di un credito residuo non deduce l'intervenuta compensazione, non può ritenersi che la pronuncia del giudice delegato, che pur ammetta il credito in conformità alla richiesta, produca una preclusione endo-fallimentare ( che privi il curatore della facoltà di esperire azione revocatoria), in quanto tale decisione non presuppone neppure implicitamente alcuna valutazione circa la validità ed efficacia della parte di credito soddisfatta. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
(cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 16508, in http://www.unijuris.it/node/756)
Nella valutazione della scientia decoctionis, il non qualificarsi il creditore come operatore specializzato del credito rende più specifico l'onere della prova e richiede una gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari più stretta di quanto potrebbe argomentarsi per altri soggetti dotati di strutture interne di raccolta dati, di banche dati di categoria, di sistemi di rilevazione dell'insolvenza che riescono a fornire un'efficace sistema di allarme di fronte alla crisi irreversibile dei propri clienti ( ad esempio le banche). ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Sulla somma revocata devono essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla notifica dell'atto di citazione, in virtù della natura costitutiva dell'azione. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Nuova revocatoria bancaria - Irrilevanza dell'esposizione oltre i limiti dell'affidamento.
Tribunale di Udine, 24 febbraio 2011 - dott. Francesco Venier - presidente - dott.ssa Maria Antonietta Chiriacò - relatrice - dott.ssa Mimma Grisafi - giudice -
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Distinzione tra conto passivo e conto scoperto - Irrilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Durevolezza della riduzione dell'esposizione - Elementi di valutazione - Azzeramento finale della posizione debitoria - Rilevanza.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Valutazione della massima esposizione al momento della rimessa revocabile con riferimento a tutte le linee di credito accordate - Ammissibilità.
Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca di provare la carenza dei presupposti di cui all'art. 70 l.f. - Sussistenza.
Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005 poi convertito in legge dalla L. 80/2005 risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili, pertanto l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extra fido. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Appello di Ancona – Azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 LF – Efficacia probatoria della relazione del curatore
Corte di Appello di Ancona, 20 gennaio 2011 - Pres. Castagnoli - Est. Marcelli.
Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, LF, si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio creditorum, che si sostanzi in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore, ossia in un pregiudizio nella sua accezione più vasta; tale situazione non si verifica qualora l'istituto bancario assoggettato ad azione revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o qualora il credito sia rimasto chirografario, senza, pertanto, mutamento di collocazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Quanto riferito nella relazione del curatore ex art. 33 LF ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a, c) di valutazioni del curatore. Nel primo caso si ha una prova legale, poiché la relazione, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso trattasi di prova atipica, la quale ha efficacia probatoria in base al principio del libero convincimento del giudice, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché non aggiri divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali. Nell'ultimo caso è evidente l'irrilevanza delle valutazioni del curatore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Procedimento d'ingiunzione - Diritto alla consegna di documenti riferibili a diritti di credito.
Tribunale di Udine, sentenza n. 64 del 17 gennaio 2011 - dottoressa Annamaria Antonini Drigani.
E' possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
E' prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con un istituto bancario dal quale (estratto) si evince una rimessa effettuata dalla fallita a favore di un intermediario finanziario a titolo di "rimborso anticipato prestito" in particolare nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non contesti di aver concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuti semplicemente di consegnare alla curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Varese - Concordato preventivo e prosecuzione del rapporto di anticipazione effetti salvo buon fine.
Tribunale Varese, 20 dicembre 2010 - - Est. Cosentino.
E' ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda espressamente la compensazione in favore di un istituto bancario del credito di detto istituto sorto anteriormente alla presentazione della domanda di concordato a seguito dell'anticipazione di effetti salvo buon fine, con il debito della stessa banca, sorto nel corso della procedura di concordato, nascente dall'incasso degli effetti anticipati. La predetta compensazione, pur incidente sul principio della cristallizzazione del passivo concorsuale, può essere autorizzata dal giudice delegato nella misura in cui essa costituisce elemento essenziale della proposta concordataria ammessa, in quanto strumentale all'esecuzione del piano. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
E' ammissibile una proposta di concordato che preveda la prosecuzione del rapporto di anticipazione di effetti e l'utilizzo, in tale forma tecnica, di finanziamenti bancari in corso di procedura al fine di assicurare la continuità aziendale trattandosi di piano che prevede la continuazione dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Vicenza - Mutuo fondiario, caratteristiche, revocatoria ed estinzione di pregressa esposizione.
Tribunale Vicenza, 15 dicembre 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Requisiti.
Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Mutuo fondiario - Ipoteca - Non contestualità - Revocabilità.
Fallimento - Revocatoria - Mutuo ipotecario - Debito preesistente - Garanzia non contestuale - Configurabilità - Negozio indiretto - Revocabilità - Pagamento anomalo - Non revocabilità.
Nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario; 2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal CICR (oggi l'80% del valore dell'immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento. La mancanza di una di queste condizioni esclude che si possa applicare la normativa speciale del mutuo fondiario, inclusa la sostanziale irrevocabilità della garanzia. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Qualora il mutuo dichiarato fondiario sia stato utilizzato per estinguere passività pregresse, esso è servito per trasformare un debito chirografario in privilegiato; perciò l'ipoteca concessa non può considerarsi contestuale ed è revocabile. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

