concessione abusiva di credito
Corte di Cassazione - Abusiva concessione di credito e legittimazione del curatore fallimentare.
Corte di Cassazione Sez. I Civile, 1 giugno 2010, n. 13413 - Pres. Carnevale - Rel. Didone.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Fallimento - Abusivo ricorso al credito in concorso con la banca finanziatrice - Azione risarcitoria verso la banca - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancato esercizio dell'azione verso l'amministrazione - Ininfluenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile. (massima ufficiale)
(Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Piacenza - concessione abusiva di credito - danno diretto alla società - natura dell'azione e rito applicabile
Tribunale di Piacenza 7 ottobre 2008 - Pres. Rel. Gabriella Schiaffino.
Segnalazione del Dott. Giuseppe Bersani
Concessione abusiva di credito - Fallimento - Danno diretto al patrimonio della società - Natura aquiliana plurioffensiva - Presupposti - Azione di massa - Esclusione - Rito camerale - Esclusione.
Qualora il curatore deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell'impresa fallita la cui causa sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto l'aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già presente nel patrimonio della società. L'azione risarcitoria così articolata, ove il ha curatore agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e, a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la dichiarazione di fallimento, non può essere qualificata come azione di massa che deriva dal fallimento ai sensi dell'art. 24 legge fall. (fb)
(Titolo, massime e provvedimento tratti dalla rivista on.line http://www.ilcaso.it/)

