revocazione art. 98


Tribunale di Pavia - Revocazione del credito del fiduciario ammesso al passivo.

Data di riferimento: 
25/05/2011

Tribunale Pavia, 25 maggio 2011 - Pres. Serangeli - Est. Marcella Frangipani.

Società di capitali - Intestazione fiduciaria delle quote - Rilevanza del rapporto fiduciario nei confronti della società - Eslcusione - Revocazione di credito del fiduciario ammesso al passivo - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di quote sociali, la società, che è soggetto terzo rispetto ai soci, è tenuta a considerare la sola situazione risultante dall'interposizione, ossia a considerare socio il fiduciario e ciò indipendentemente dalla sorte e dell'adempimento o meno del pactum fiduciae, tanto che il diritto di recesso può essere esercitato dal solo fiduciario e neppure la revoca del mandato da parte del fiduciante può avere effetti verso la società se non quando sia seguito della effettiva intestazione delle quote in capo al fiduciante. (Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di revocazione della ammissione al passivo del credito del fiduciario ritenendo irrilevante l'esito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della qualità di socio in capo al fiduciante). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 17/04/2008- REVOCAZIONE EX ART. 98 L.F.

Data di riferimento: 
17/04/2008

Al fine di ottenere la revocazione ex art. 98 l.f. del provvedimento di ammissione di un credito adducendo la mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile, il curatore deve produrre prova positiva dell’incolpevole ignoranza. Non è più possibile infatti, come nel vigore della precedente disciplina, tralasciare la causa di detta ignoranza. Qualora perciò tali documenti fossero per certo nella disponibilità del curatore al momento della predisposizione dello stato passivo, questi non potrà ritenersi esente da colpa, determinando ciò il rigetto della domanda di revocazione. Decreto tratto dal sito del Tribunale di Milano:http://fallimentimilano.tribunali.aiser.net/portaletribunali/