prescrizione


Corte di Cassazione – Fondo patrimoniale - Natura dichiarativa dell'azione ex art. 64 l.f.e prescrizione.

Data di riferimento: 
30/09/2011

Cassazione, sez. I, 30 settembre 2011 n. 20067 Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel.Consigliere -

Ha natura dichiarativa e perciò non è soggetta a prescrizione, l'azione proposta dal curatore del fallimento per far valere l'inefficacia ex art. 64 l.f. della costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione – Amministrazione straordinaria – Azione revocatoria e termine prescrizionale.

Data di riferimento: 
16/06/2011

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 16 giugno 2011 n. 13244 - Dott. PLENTEDA Donato - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere - Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel.Consigliere.

Anche nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura, con nomina del commissario, unico soggetto legittimato ad agire, con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorre dalla data della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, bensì dal successivo decreto di nomina del commissario governativo che segna il momento in cui il diritto puà essere fatto valere ex art. 2935 c.c. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità verso i creditori sociali e prescrizione.

Data di riferimento: 
16/04/2011

Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE

L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento delle sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Bancarotta societaria e prescrizione.

Data di riferimento: 
13/04/2011

Cassazione Penale, sez. V, 13 aprile 2011 n. 15062 - Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. Stabile

In tema della cd. "bancarotta societaria", la norma penal/fallimentare rinvia non già ai reati dettati dal codice civile, bensì ai fatti integrativi dei medesimi, cioè agli elenti tipici delle rispettive figure incriminatrici. per questa ragione il reato di cui all'art. 223 co.2 n. 1 l.f. non può in alcun modo considerarsi circostanza aggravante di quelle ipotesi criminose, ma figura autonoma. pertanto il regime della prescrizione é quello proprio dell'illecito fallimentare e non dei reati presupposto: la prescrizione inizia a decorrere dalla declaratoria di fallimento e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata) 

Trib. Salerno - Pubblicazione del bilancio e decorrenza della prescrizione per l'azione di responsabilità.

Data di riferimento: 
25/05/2010

Tribunale di Salerno, 25 maggio 2010 - Pres. Ferrara - Est. Ricciardi.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bilancio con un risultato negativo - Azzeramento del capitale sociale - Adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile.

E' idoneo a far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e tale dunque da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Irragionevole durata del fallimento ed equa riparazione per il creditore insinuato al passivo.

Data di riferimento: 
03/05/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - Sentenza n. 10659 del 3 maggio 2010
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo. GF - Riproduzione riservata-

Tribunale di Nola - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità e prescrizione.

Data di riferimento: 
01/03/2010

Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci - Prescrizione - Decorrenza - Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale - Rilevabilità dai bilanci.

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)

Corte d'Appello di Milano - Verifica del passivo, eccezione revocatoria e prescrizione dell'azione.

Data di riferimento: 
21/07/2009

Corte d'Appello di Milano, 21 luglio 2009 - Pres. Urbano - Est. Ines Marini.
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio

Ammissione al passivo fallimentare - Eccezione revocatoria - Applicabilità dell'art. 95 l.f. nel testo vigente a fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 - Esclusione.

Non può ritenersi che la regola sancita dall'art. 95, comma 1, legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, secondo cui "il curatore può eccepire (...) l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione", abbia cristallizzato un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare ante riforma sicché la norma, nell'attuale versione, non è applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 in relazione ai quali vale invece il principio secondo cui il diritto ad eccepire la revocabilità ex art. 67, comma 1 legge fallimentare della causa di prelazione del credito è soggetto a prescrizione al pari di ogni altro diritto. (mb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata).

Tribunale di Vicenza - Curatore come terzo - Prescrizione presuntiva e deferimento del giuramento.

Data di riferimento: 
16/04/2009

Tribunale di Vicenza, 16 aprile 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Credito del professionista - Eccezione presuntiva di pagamento - Curatore - Proponibilità - Richiesta del curatore di documenti per valutare il quantum - Affermazione implicita di avvenuto pagamento - Natura di fatto confessoria - Non configurabilità - Giuramento decisorio de scientia - Ammissibilità - Formula.

Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, codice civile.

E' onere del difensore del Fallimento e non del curatore come tale nella fase amministrativa della insinuazione tardiva specificare quale tipo di eccezione intende sollevare.

La richiesta di fornire documentazione per valutare il quantum del debito, formulata nella fase "amministrativa" della verifica della domanda tardiva da parte del curatore, non può contraddire l'eccezione di prescrizione, non può avere natura confessoria ed è anzi doverosa da parte sua, quale terzo rispetto al rapporto in cui è maturata la prestazione, e che non può disporre dei diritti della massa.

Al curatore può essere deferito soltanto il giuramento de scientia, con la formula: "se ha notizia dell'estinzione del debito", e non quello de veritate. (gl) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it)

Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo: rigetto del credito prescritto.

Data di riferimento: 
22/10/2008

Qualora il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale abbia agito per il recupero di un proprio credito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) i commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo e mai alcun atto sia stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice, la predetta azione non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti della società e pertanto l'istanza di fallimento fondata sul credito prescritto va rigettata.

Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.