concordato preventivo


Corte App.Torino - Conc.prev.,presentazione di nuova proposta ed unicità della procedura.Contenuto relazione del professionista

Data di riferimento: 
14/07/2010

Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla.
Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo - Presentazione di nuova ed autonoma proposta - Rinuncia alla proposta già pendente - Nuova audizione dell'imprenditore - Esclusione - Unicità della procedura e della valutazione dello stato di insolvenza - Sussistenza.

Concordato preventivo - Procedimento - Inammissibilità della proposta - Dichiarazione di fallimento - Diritto alla difesa del debitore - Nuova convocazione - Esclusione.

Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista - Fattibilità del piano - Ambito ed estensione del giudizio del tribunale.

Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può, infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Napoli - Concordato preventivo: fattibilità del piano ed onere della prova.

Data di riferimento: 
19/05/2010

Tribunale Napoli, 19 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese - Polo della Qualità Soc. Cons. r.l., ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Poteri del Tribunale - Fattibilità del piano.

Concordato preventivo - Inammissibilità della proposta - Integrazioni e nuovi documenti - Potere discrezionale del giudice - Onere del proponente.

Concordato preventivo - Ammissibilità del proposta - Proponente - Requisiti - Onere della prova.

Il controllo del Tribunale in sede di ammissione della proposta di concordato preventivo non è più circoscritto entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione", ma ad esso compete una verifica della fattibilità del piano, che costituisce la concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell'art 160 legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)

Il tenore letterale della norma di cui all'art. 161, comma 1, legge fallimentare, che prevede la possibilità di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, evidenzia che si è in presenza di un potere discrezionale del giudice: potere che lo facultizza ma non lo obbliga a disporre la descritta integrazione, essendo onere dello stesso proponente quello di formulare fin dall'origine la sua proposta in modo conforme a quanto previsto dall'art. 161 l. fall., alla cui inosservanza è correlata la sanzione dell'inammissibilità della stessa proposta concordataria. (gc) (riproduzione riservata)

Tribunale di Novara - Concordato preventivo: fattibilità del piano e relazione del professionista.

Data di riferimento: 
26/04/2010

Tribunale di Novara, 26 aprile 2010 - Pres. Quatraro - Est. Felice.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Relazione del Professionista - Contenuto della relazione - Oggetto della valutazione compiuta dal professionista.

Concordato preventivo - Professionista deputato a redigere la relazione attestativa - Oggetto dell'attività - Dati aziendali e valori di stima - Valutazione del merito dell'attività precedente dell'imprenditore in crisi - Esclusione.

Concordato preventivo - Piano - Fattibilità del piano - Valutazione del professionista - Oggettività dell'attestazione.

Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Condizioni - Presenza di una fase interlocutoria - Esclusione.

Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Requisito oggettivo - Coincidenza con il requisito previsto dall'art. 5 l.f..

Fallimento - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Provvedimenti cautelari ex art. 15 l.f. - Dichiarazione di stato di insolvenza - Estinzione per assorbimento nella sentenza.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - dichiarazione dello stato di insolvenza - Nomina di un comitato dei creditori - Ammissibilità.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Nomina di un comitato dei creditori - Nomina da parte del Giudice delegato - Ammissibilità.

Tribunale di Milano - Proposta concordataria formulata dal Cda e modificata dai liquidatori.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Milano, II sezione civile, 15 luglio 2010 - Ciampi, Presidente relatore - I Viaggi del Ventaglio, ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Società in liquidazione - Proposta - Modifica - Legittimazione dei liquidatori - Illegittimità.

E' illegittima la modifica di una proposta concordataria, originariamente presentata sulla base di una delibera del C.d.A., formulata dai liquidatori di una società in liquidazione. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Pistoia - Risoluzione del concordato, regime transitorio ed autonomia del procedimento.

Data di riferimento: 
31/03/2010

Tribunale di Pistoia, 31 marzo 2010 - Pres. D'Amora - Est. Patrizia Martucci.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Omologazione - Disciplina applicabile alla procedura - Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 35/2005 - Risoluzione.

Concordato preventivo - Fase esecutiva - Risoluzione ed annullamento - Disposizioni transitorie - Applicabilità - Tempus regit actum.

Concordato preventivo - Fallimento - Effetti - Risoluzione - Effetti - Differenze.

Per il principio del tempus regit actum, la procedura di concordato ancora pendente alla data dell'entrata in vigore del decreto 35/2005, è disciplinata, fino all'omologa, dal regime di cui al detto decreto. Di contro, la fase risolutoria deve considerarsi disciplinata dall'art. 186 legge fallimentare nella attuale versione di cui al d.lgs 169/2007 (cd decreto correttivo) in vigore dal 1 gennaio 2008 e ciò per la natura processuale della norma di cui all'art. 186 legge fallimentare e per la autonomia e indipendenza della fase risolutoria rispetto a quella concordataria. (gc) (riproduzione riservata)

La fase esecutiva del concordato preventivo, per espresso dettato normativo, deve considerarsi estranea alla procedura concordataria in senso proprio che, appunto, si chiude con l'omologa. Ne consegue che le disposizioni transitorie che hanno dato attuazione temporale alle intervenute Riforme attengono solo a questa, e non anche alla fase esecutiva, regolata dalla legge vigente al momento secondo il principio del tempus regit actum. (gc) (riproduzione riservata)

T. Perugia- Consecuzione della procedura concorsuale, contemporanea pendenza dei procedimenti di fall. e di concordato prev.

Data di riferimento: 
04/11/2009

Tribunale di Perugia, 4 novembre 2009 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Adelmo Cavalaglio

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Principio della consecuzione della procedura concorsuale - Automatica conversione del concordato nel fallimento - Esclusione - Necessaria valutazione del vantaggio conseguibile dai creditori per effetto della procedura di concordato - Condizioni.

Tribunale di Mantova - Concordato di risanamento, monitoraggio, controllo della gestione aziendale e degli obiettivi.

Data di riferimento: 
22/07/2010

Tribunale di Mantova, 22 luglio 2010 - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo di risanamento - Prosecuzione dell'attività aziendale - Monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale - Necessità - Compatibilità con gli impegni di pagamento - Costante verifica - Necessità.

In sede di omologa di concordato preventivo di risanamento è necessario prevedere un rigoroso e frequente monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia idoneo, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio. (lds) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

C.Appello Torino - Rapporto tra transazione fiscale e concordato.

Data di riferimento: 
23/04/2010

Corte d'Appello di Torino, 23 aprile 2010 - Pres. Griffey - Rel. Stalla - Agenzia delle Entrate, parte reclamante - Equitalia Esatri S.p.a., reclamante - Polyrec srl in liquidazione, in concordato preventivo, parte resistente.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Carattere Facoltativo - Libertà per il debitore - Debiti maturati nei confronti del fisco.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Natura e connotati tipici - Disciplina procedurale.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Indisponibilità della pretesa tributaria - Esclusione nell'ambito della procedura concordataria.

Concordato preventivo - Transazione Fiscale - Esclusione dell'effetto condizionante della transazione fiscale - Possibilità di prevedere il pagamento non integrale di dei tributi.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Approvazione della proposta di transazione fiscale - Efficacia - Consolidamento della posizione fiscale del debitore.

Concordato preventivo - Crediti privilegiati - Proposta con soddisfazione non integrale - Operatività dell'equiparazione normativa al credito chirografario.

Concordato preventivo - Voto del creditore privilegiato - Proposta concordataria con soddisfazione non integrale del credito privilegiato - Rinuncia totale o parziale del privilegio - Differenza.

Concordato preventivo - Fallimento - Concorso dei creditori privilegiati nelle ripartizioni dell'attivo - Concorso satisfattivo - Esclusione nell'ambito della procedura concordataria.

Corte Appello Firenze - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Corte d'Appello di Firenze, 13 aprile 2010 - Pres. Bellagamba - Rel. Romoli.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Termine per la proposizione - Procedimenti in camera di consiglio - Termine di 10 giorni di cui all'articolo 749 c.p.c..

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligatorietà - Esclusione - Falcidia dei crediti tributari - Ammissibilità.

Il termine per la proposizione del reclamo previsto dall'articolo 183, legge fallimentare avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo è di 10 giorni, così come prevede l'articolo 749 bis codice di procedura civile in tema di disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. (fb) (riproduzione riservata)

La transazione fiscale prevista dall'articolo 182 ter, legge fallimentare non è un procedimento obbligatorio, nel senso che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 160 può formulare una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l'iter descritto dall'articolo 182 ter e dunque senza perseguire gli effetti di consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Torino – Concordato preventivo non omologato – Reclamo – Problematiche processuali e sostanziali.

Data di riferimento: 
27/01/2010

Corte d'Appello di Torino, 27 gennaio 2010
dott. Mario Griffey Presidente e relatore
dott. Angelo Converso Consigliere
dott. Laura Caramello Consigliere
Provvedimento segnalato dall'avv. Francesco Mazzi

Non é richiesta la notifica ai creditori dissenzienti, nell'ipotesi di reclamo avverso il decreto che ha negato l'omologazione del concordato preventivo, dell'atto di impugnazione e del decreto della Corte d'Appello di fissazione dell'udienza in camera di consiglio (F.G. - riproduzione riservata).

Non compete al tribunale, in assenza di opposizioni all'omologazione del concordato preventivo, compiere valutazioni sulla fattibilità del piano a meno che gli eventuali elementi idonei a smentire la prognosi di fattibilità siano sopravvenuti all'adunanza dei creditori. (G.F. - riproduzione riservata).

Non compete alla Corte d'Appello, in sede di accoglimento del reclamo, di emettere anche i provvedimenti intesi all'attuazione del concordato e previsti dall'art. 182 della legge fallimentare in quanto tali provvedimenti, che hanno natura gestoria, debbono essere riservati al tribunale quale organo che presiede all'esecuzione del concordato e non quale giudice dell'omologazione. (G.F. - riproduzione riservata)

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