concordato preventivo, Tribunale di Pordenone


Trib. di Pordenone - Concordato preventivo - Poteri di controllo del tribunale e contenuto della relazione del professionista.

Data di riferimento: 
13/01/2010

Tribunale di Pordenone 13 gennaio 2010
dott. Enrico Manzon presidente
dott.ssa Maria Paola Costa giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo giudice rel. est.

Il Tribunale in sede di esame della proposta di concordato preventivo è chiamato a verificare che il controllo effettuato dal professionista che ha predisposto la relazione ex art. 161 comma 3° l.f. sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva rispetto al ricorso del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.(fg riproduzione riservata)

Un'attestazione del professionista condizionata o con riserva deve ritenersi una "non-attestazione" del piano così come proposto (altrimenti qualsiasi piano, anche quello le cui effettive probabilità di realizzazione fossero inconsistenti, con ben calibrate riserve e condizioni potrebbe ricevere una qualche forma di attestazione): in tali casi, pertanto, o la debitrice rimuove, con opportune modifiche ed integrazioni, l'ostacolo ad una piena conferma di veridicità e fattibilità, o il professionista, assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che gli elementi di criticità rilevati trovano più che probabile soluzione o compensazione nell'economia complessiva del piano o, infine, si deve prendere atto della mancanza del requisito, formale e sostanziale al tempo stesso, richiesto dall'art. 161 comma 3° l.f.. .(fg riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista

Data di riferimento: 
21/10/2009

Tribunale di Pordenone - 21 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Paola Costa - giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo - giudice rel.est.

Nonostante i termini non del tutto univoci impiegati dal legislatore, le finalità e, con modeste incertezze, i contenuti della relazione del professionista prevista dall'art. 161 l.f. sono stati sufficientemente chiariti dagli interpreti (e, ad esempio, adeguatamente esposti in un recente studio del CNDCEC). Si è infatti osservato che la la funzione della relazione è quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, misura individuata dalla legge in ciò che i creditori riceverebbero in mancanza di concordato. Nel caso di impresa insolvente (e non semplicemente in crisi) l'alternativa da valutare è, in quanto l'unica realistica, quella della liquidazione in sede fallimentare. Si tratta sostanzialmente di ricostruire virtualmente il riparto di cui il creditore beneficerebbe in sede fallimentare, dovendo la proposta di concordato offrire ai creditori prelatizi falcidiati un riparto non inferiore. (fg) (Riproduzione riservata).

Tribunale di Pordenone - Imprededucibilità del credito del legale per le prestazioni relative al concordato preventivo.

Data di riferimento: 
08/10/2009

Tribunale di Pordenone - 8 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.

Il credito del legale per prestazioni professionali relative ad "attività di studio, istruttoria e predisposizione della domanda di concordato preventivo" - compiute su incarico e nell'interesse - della società poi fallita non va ammesso in prededuzione, ma solo in privilegio ex art. 2751bis n. 2), C.C. (Riproduzione riservata fg)

Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo - liquidazione del compenso al commissario e liquidatore:criteri

Data di riferimento: 
17/12/2008

Con riferimento al compenso spettante al liquidatore giudiziale nominato con la sentenza di omologazione, non può trovare applicazione l'art. 30.3 del "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti" dettato con DPR 645/94, poi riprodotto nell'art. 30 del DPR 100/97

Tribunale di Pordenone
Dr. Antonio Lazzaro Presidente
Dr. Maria Paola Costa Giudice
Dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo: rigetto del credito prescritto.

Data di riferimento: 
22/10/2008

Qualora il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale abbia agito per il recupero di un proprio credito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) i commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo e mai alcun atto sia stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice, la predetta azione non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti della società e pertanto l'istanza di fallimento fondata sul credito prescritto va rigettata.

Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

Trib.Pordenone - Concordato preventivo:controllo di merito del Tribunale sulla fattibilità della proposta

Data di riferimento: 
26/03/2008

Il d.lgs. n. 169 del 2007 ha riformulato l'art. 162 l.f., prevedendo che il tribunale dichiari l'inammissibilità della proposta ove non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161. La riforma - anche per raffronto con il ben diverso testo previgente, che limitava la verifica del tribunale alla completezza e regolarità della documentazione - attribuisce nuovamente al tribunale il controllo di merito sulla fattibilità della proposta.

Tribunale di Pordenone
dott. Antonio Lazzaro PRESIDENTE
dott.ssa Liana Zoso GIUDICE
dott. Francesco Petrucco Toffolo GIUDICE REL.