concordato preventivo, Corte d'Appello di Milano


Corte d'Appello di Milano - Revoca della procedura di concordato preventivo,

Data di riferimento: 
29/06/2011

Appello Milano, 29 giugno 2011 - Pres. Urbano - Est. Maria Beatrice Valdatta.

Concordato preventivo - Procedimento - Natura incidentale nell'ambito della procedura fallimentare - Sospensione impropria - Conseguenze.

Concordato preventivo - Revoca della procedura ex articolo 173 LF - Modifiche la domanda - Esclusione.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Falsa rappresentazione della realtà - Inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori - Esistenza in concreto del pregiudizio - Irrilevanza.

La procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una sospensione impropria della stessa la quale riprende se la procedura concordataria viene meno. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

La procedura ex art. 173, legge fallimentare rende inoperante la procedura di concordato preventivo con la conseguenza che non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardino una procedura che non é in corso. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

Ai fini della revoca della procedura di concordato preventivo é condizione sufficiente una falsa rappresentazione della realtà chi si sostanzi in un inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori senza che si debba indagare sull'esistenza o meno in concreto del pregiudizio. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Milano - Revocatorie dei beni offerti al concordato e fattibilità del piano.

Data di riferimento: 
29/04/2010

Corte d'Appello di Milano, 29 aprile 2010 - Pres. Urbano - Est. Barbuto.
Segnalazione dell'Avv. Filippo Canepa

Concordato preventivo - Acquisizione di beni necessari al soddisfacimento dei creditori - Fattibilità del piano - Eventualità di azioni revocatorie - Irrilevanza - Verifica in concreto della praticabilità delle vendite - Necessità.

Concordato preventivo - Proposta che preveda lo stralcio degli interessi - Eccezione di inammissibilità della proposta - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Eccezione dei creditori - Necessità.

Nel concordato preventivo, il rischio meramente potenziale di azioni revocatorie relative ai beni che dovrebbero pervenire alla procedura per costituirne parte dell'attivo liquidabile a favore dei creditori non è di per sé sufficiente a formulare una prognosi negativa della fattibilità del piano, dovendosi verificare in concreto la possibilità di alienazione di detti beni dando corso alle operazioni di vendita. (fb) (riproduzione riservata)

Poiché spetta ai creditori la valutazione comparativa tra la proposta di concordato preventivo e le alternative realizzabili con il fallimento, ad essi spetta di eccepire l'eventuale inammissibilità della proposta che prospetti lo stralcio degli interessi, con la conseguenza che la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 14.05.2008 - CONCORDATO PREVENTIVO E CRAM DOWN POWER

Data di riferimento: 
14/05/2008

Una proposta di transazione fiscale ai sensi del 182ter può prevedere legittimamente il pagamento parziale anche del credito tributario assistito da privilegio.
Il Tribunale può omologare una proposta di concordato preventivo contenente una transazione fiscale che preveda il pagamento parziale di crediti assistiti da privilegio anche qualora non vi sia stato il consenso dell'Agenzia delle Entrate ed esercitando il potere di cram down, purtuttavia deve attuare la comparazione con quanto ricavabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni/diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile secondo la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Mancando la predetta relazione giurata, il Tribunale non può avallare la decurtazione dei crediti tributari privilegiati. (Provvedimento tratto dal sito del Tribunale di Milano)