concordato preventivo, Corte d'Appello di Genova
Corte d'Appello di Genova - Concordato preventivo di gruppo e legittimazione al reclamo.
Corte d'Appello di Genova, 23 dicembre 2011 - dott.ssa Maria Teresa Bonavia presidente, dott.ssa Isabella Silva consigliere, dott.ssa Maria Margherita Zuccolini consigliere relatore.
Gruppo di società, concordato preventivo di gruppo - Ammissibilità - Costituzione di unica società finalizzata alla presentazione di domanda di Concordato preventivo - Ammissibilità - Ammissione alla procedura - Effetto liberatorio ex art. 184 I co L. fall.
Pur in assenza di apposita normativa, deve ritenersi ammissibile, in quanto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. il cd. 'concordato preventivo di gruppo', con nomina di un unico giudice delegato, e gestione unitaria e centralizzata della procedura. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
Va ritenuta ammissibile e meritevole di tutela la costituzione di un'unica società in cui far confluire tutte le società soggette ad un'unica attività di direzione e coordinamento (cd. 'gruppo di società'), il cui oggetto sociale sia la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società così costituita e delle società facenti parte del gruppo. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
L'ammissione del 'gruppo di società' a tal fine costituito alla procedura di concordato preventivo comporta, ove vi sia stata apposita richiesta, l'ammissione al concordato preventivo anche di tutte le società facenti parte del gruppo, cui si estende pertanto l'effetto liberatorio 'diretto' del concordato di cui all'art. 184 I co. L.f. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Reclamo - Legittimazione di soggetto non partecipante al giudizio di omologazione - Esclusione
Corte d’Appello di Genova – Nozione degli atti di frode ostativi all’omologazione del concordato preventivo.
Corte d'Appello di Genova - 2 luglio 2011 - Maria Teresa Bonavia (Presidente), Leila Maria Sanna(Consigliere), Alberto Cardino (Consigliere relatore).
Il concordato preventivo, in seguito alla riforma di cui ai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, deve essere riguardato alla stregua di un vero e proprio contratto concluso tra le parti interessate e rispetto al quale il Tribunale è chiamato solo a valutare se risponda ai requisiti di forma prescritti dalla legge e se la formazione delle maggioranze necessarie per il perfezionamento della volontà negoziale sia avvenuta correttamente e secondo i criteri previsti dalla legge fallimentare, restando, invece, precluso ogni vaglio sul merito, sulla convenienza per i creditori e sulla fattibilità del concordato. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Il concetto di atto di frode ai sensi dell'art. 173 LF dev'essere letto alla luce della complessiva impostazione e finalità del concordato preventivo riformato, per cui gli atti di frode commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo, quand'anche possano comportare una responsabilità penale del soggetto che li ha posti in essere, se non hanno influenzato l'ammissibilità del concordato, o se non incidono sull'attendibilità della proposta concordataria, ovvero non sono idonei a condizionare il voto dei creditori, ovvero se i creditori stessi hanno aderito alla proposta concordataria sulla base della relazione ex art. 161, comma 2, LF e dell'inventario e della relazione illustrativa presentati dal commissario giudiziale ex art. 172 LF, non legittimano un provvedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Genova - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.
Corte d'Appello di Genova, 16 dicembre 2009
Dott.ssa Maria Teresa Bonavia - Presidente - Dott. Leila Maria Sanna - Consigliere - Dott.ssa Isabella Silva - Consigliere relatore.
Provvedimento segnalato dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Lamberto Scatena.
La procedura tracciata dall'art. 182 ter l.f. é meramente facoltativa, cosicchè, anche senza fare ricorso ad essa, sarà possibile interpellare il fisco sulla proposta concordataria e chiamarlo ad esprimere il suo voto alla pari di ogni altro creditore. (FG) (Riproduzione riservata)
Il fisco (in persona dell'Agenzia delle Entrate o del Concessionario, qualora il tributo sia già iscritto a ruolo) non ha potere di veto sul concordato e resta dunque assoggettato alla regola del cram down, secondo la quale se la maggioranza dei creditori vota favorevolmente alla proposta, il tribunale può omologare il concordato malgrado il dissenso del fisco. (FG) (Riproduzione riservata)

