concordato preventivo, Tribunale di Bologna


Trib.Bologna-Concordato prevent.-Contenuto della relaz. del professionista-Clausole relative all'effetto del voto dei creditori

Data di riferimento: 
17/02/2009

Tribunale di Bologna, 17 febbraio 2009 - Pres. Rel. Colonna.
Confermata dalla Corte d'Appello di Bologna 1 giugno 2009, in questa Rivista.

Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo - Verifiche preliminari da parte del Tribunale - Oggetto e natura - Relazione del professionista quale strumento informativo - Formazione del consenso dei creditori - Criteri.

Concordato preventivo - Attestazione del professionista - Contenuto.

Concordato preventivo - Contenuto della proposta - Clausola secondo cui il voto favorevole alla proposta concordataria importa rinuncia al credito eccedente la percentuale concordataria residuato nei confronti della società conferente l'azienda nel patrimonio dell'ente che ha proposto il concordato - Inammissibilità.

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiti della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli spettanti in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informativo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la fattibilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto utilizzo comporta la inammissibilità della proposta. (mb)