concordato preventivo, Tribunale di Mantova
Tribunale di Mantova - Definizione di atti di frode rilevanti per la revoca del concordato preventivo
Tribunale Mantova, 22 giugno 2011 - Pres. Nora - Est. Laura de Simone.
Concordato preventivo - Atti di frode rilevanti ai fini della revoca del procedimento - Definizione - Connotato etico della condotta del debitore - Irrilevanza - Atti di frode che traggono in inganno il ceto creditorio - Rilevanza.
Concordato preventivo - Atti fraudolenti commessi dal debitore in danno di alcuni creditori - Rilevanza penale - Incidenza sulla attendibilità della proposta e sulla espressione del voto dei creditori - Distinzione.
Concordato preventivo - Pignoramento presso terzi - Improcedibilità - Inopponibilità alla procedura dell'assegnazione delle somme - Dovere del creditore di restituzione delle somme assegnate.
Il concetto di atto di frode, nel disposto dell'art. 173, legge fallimentare, ultima parte del primo comma, deve essere letto alla luce della complessiva impostazione e finalità del concordato preventivo riformato, per cui in sede di procedimento ex art. 173 citato, esattamente come in sede di ammissione al concordato preventivo, la condotta del debitore non può essere valutata nel suo connotato etico; pertanto, gli atti di frode che rilevano, commessi dal debitore in epoca anteriore all'apertura della procedura, sono unicamente quelli destinati ad incidere sull'ammissibilità della proposta concordataria, ovvero quelli che traggono in inganno il ceto creditorio con riguardo alle aspettative di soddisfo e che in generale sono idonei ad influenzare la volontà dei creditori in sede di voto. (Laura de Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova - Giudizio di fattibilità del piano concordatario: poteri del tribunale e dei creditori.
Tribunale di Mantova, decreto di omologazione del concordato preventivo 17 febbraio 2011 - Pres. Nora - Est. De Simone
Come emerge dalla lettera dell'art. 186 l.f., che attribuisce esclusivamente ai creditori il diritto di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, compete ai creditori e non al tribunale, né in sede di ammissione né in sede di omologazione, il giudizio sulla fattibilità del piano concordatario. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova - Variazione del piano di concordato preventivo successiva alla votazione dei creditori.
Tribunale di Mantova, 9 dicembre 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Una significativa variazione del piano di concordato preventivo - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente per la positiva realizzazione della proposta - successiva alla votazione dei creditori e a fronte di una non modificata proposta concordataria, non consente l'omologa del concordato, avuto riguardo alla stretta connessione che sussiste tra piano e proposta, tale da ritenere che il voto dei creditori sia stato espresso sulla proposta ma in ragione della prospettazione di una determinata strategia di realizzazione dell'attivo. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La modifica del piano - inteso nella stessa accezione di cui sopra - per la realizzazione di alcuni assets, anche se successiva alla votazione dei creditori, può essere considerata non determinante per i creditori stessi, attesa l'equivalenza in termini economici e finanziari dei nuovi contratti conclusi e la sostanziale equipollenza dei flussi di entrata previsti rispetto a quelli originari e può, dunque, consentire l'omologa del concordato.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati ed ammissione al voto.
Tribunale di Mantova, 16 settembre 2010 - Pres. Nora - Est. De Simone.
Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Offerta di pagamento degli interessi - Ammissione al voto per la parte non soddisfatta del credito - Quantificazione della parte residua del credito - Differenza tra il tasso bancario e l'interesse legale.
Debbono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 177, comma 2, legge fallimentare, quei creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento integrale ma notevolmente dilazionato del credito e ciò nonostante venga loro offerto, per il periodo della dilazione, il pagamento degli interessi nella misura legale. La parte residua del credito per la quale detti creditori debbono essere ammessi al voto può essere determinata quantificando equitativamente il danno causato dal ritardato pagamento nella differenza tra il tasso di interesse applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e l'interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Mantova - Concordato di risanamento, monitoraggio, controllo della gestione aziendale e degli obiettivi.
Tribunale di Mantova, 22 luglio 2010 - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo di risanamento - Prosecuzione dell'attività aziendale - Monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale - Necessità - Compatibilità con gli impegni di pagamento - Costante verifica - Necessità.
In sede di omologa di concordato preventivo di risanamento è necessario prevedere un rigoroso e frequente monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia idoneo, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio. (lds) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Trib.Mantova-Classi nel concordato,maggiore soddisfazioneai crediti di rilevante entità e valorizzazione delle garanzie di terzi
Tribunale di Mantova, 8 aprile 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di ordinare la riformulazione della proposta - Esclusione.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Creditori chirografari - Maggiore attribuzione al ceto bancario rispetto ad altri creditori di minire entità - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valorizzazione delle garanzie di terzi - Formazione di classi distinte - Necessità.
In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale non ha alcuna facoltà di ordinare la riformulazione della proposta attraverso una diversa formazione delle classi. (fb) (riproduzione riservata)
Risponde al requisito richiesto dall'art. 169, comma 1, lett. c) (suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei) l'attribuzione di una percentuale più alta al ceto bancario, in ragione del maggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata da crediti chirografari di piccola entità. (fb) (riproduzione riservata)
E' corretta la suddivisione in due classi distinte dei creditori appartenenti al ceto bancario in modo tale da valorizzare le garanzie offerte da terzi, le quali costituiscono una prospettiva di soddisfacimento del credito garantito ulteriore rispetto a quella concordataria. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Mantova - Risoluzione del concordato preventivo, caratteristiche del procedimento e difesa tecnica,
Tribunale di Mantova, 4 marzo 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Procedimento di risoluzione - Natura giurisdizionale e contenziosa - Difesa tecnica - Necessità.
Il procedimento di risoluzione del concordato ha natura giurisdizionale e contenziosa e pertanto, in assenza di espressa deroga legislativa, opera il principio generale di cui all'art. 82 codice procedura civile, per cui deve ritenersi necessario che il ricorrente sia assistito da difensore munito di procura conferita prima della proposizione del ricorso. (lds) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
Trib. Mantova - Concordato preventivo - Integrazione migliorativa della proposta di concordato e comunicazione ai creditori.
Tribunale di Mantova 5 marzo 2009 - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Modifica migliorativa della proposta intervenuta prima delle operazioni di voto - Comunicazione ai creditori - Non necessità.
Non è causa di nullità del procedimento o di lesione dei diritti dei creditori la mancata comunicazione agli stessi della proposta migliorativa di concordato preventivo intervenuta prima dell'inizio delle operazioni di voto così come consentito dall'art. 175 legge fallimentare, quand'anche riguardi l'impegno dei soci della società ammessa al concordato al trasferimento in favore della società o degli acquirenti della procedura degli immobili di proprietà dei medesimi soci, posto che costituisce onere dei creditori partecipare all'adunanza, come momento del pieno contraddittorio su ogni aspetto della proposta, e che la modifica solo migliorativa non altera, se non in senso più favorevole per i creditori sociali, la prognosi di fattibilità del concordato. (lds)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Mantova - Concordato preventivo - Transazione fiscale e regime transitorio.
Tribunale di Mantova 26 febbraio 2009 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Modifica dell'art. 182 ter di cui al d.l. 185/2008 - Divieto di transazione del credito IVA - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Inizio delle operazioni di voto - Esclusione.
Concordato preventivo - Crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili - Diverso grado di soddisfazione - Trattamento differenziato - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Autonomia - Esclusione - Soggezione del credito dell'amministrazione finanziaria alla sorte del concordato.
La modifica dell'art. 182 ter legge fallimentare di cui all'art. 32, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che esclude dalla transazione fiscale il credito iva, non è applicabile ai procedimenti per concordato preventivo iniziati prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, soprattutto ove abbia già avuto luogo l'adunanza dei creditori ed abbiano avuto inizio le operazioni di voto, termine ultimo, questo, entro il quale devono intervenire eventuali modifiche della proposta. (lds)
I crediti dei lavoratori, degli enti previdenziali e quelli tributari, benché assistiti da privilegio generale sui beni mobili, hanno posizione giuridica non omogenea in considerazione del diverso grado di soddisfazione ed è quindi legittima la previsione nel piano di concordato preventivo di un loro trattamento differenziato. (lds)
La transazione fiscale inserita nel piano del concordato preventivo ne condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i crediti tributari restano soggetti all'esito della votazione del concordato e del giudizio di omologazione. (lds)
Trib.Mantova - Concordato preventivo - Transazione fiscale - Ordine dei privilegi:rilevanza
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pagamento in percentuale del credito tributario - Ordine dei privilegi - Rilevanza - Ammissibilità.
In ipotesi di transazione fiscale, il criterio indicato nell'art. 182 ter legge fall., per cui il credito tributario assistito da privilegio può essere pagato in percentuale purché non siano offerte condizioni e garanzie inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, può dirsi rispettato anche nell'ipotesi in cui siano attribuite percentuali differenti e maggiori ad altri creditori aventi uguale privilegio generale sui mobili, a condizione che risulti rispettato l'ordine di soddisfazione sancito dagli artt. 2777 e ss. cod. civ. (lds)
(Massima e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/)

