concordato preventivo, Tribunale di Monza


Tribunale di Monza - Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Destinazione del maggior attivo.

Data di riferimento: 
22/12/2011

Tribunale Monza, 22 dicembre 2011 - - Pres., est. Alida Paluchowski.

Concordato preventivo - Adesioni successive all'adunanza dei creditori - Utilizzabilità ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti e delle classi - Modifica successiva all'adunanza dei creditori di un voto dissenziente - Ammissibilità - Modifica di un voto favorevole - Esclusione.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Inosservanza dei limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Conseguenze.

Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Disapplicazione per contrarietà a normativa primaria.

Concordato preventivo - Incremento del patrimonio esistente per effetto di apporto lavorativo successivo alla domanda di concordato - Nuova finanza.

Nel concordato preventivo, il termine di 20 giorni successivo alla adunanza di cui all'articolo 178, legge fallimentare può essere utilizzato per raggiungere sia la maggioranza dei crediti sia quella delle classi attraverso il sopraggiungere di voti adesivi ed anche attraverso la modifica di un voto negativo precedentemente espresso; non si ritiene, invece, che detto termine possa essere utilizzato per ritrattare un voto positivo già espresso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale di Monza - Revoca del concordato per atti di frode, poteri del tribunale e creditore in conflitto di interessi.

Data di riferimento: 
02/11/2011

Tribunale Monza, 02 novembre 2011 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.

Concordato preventivo - Atti di frode - Mancanza delle condizioni previste - Revoca del procedimento - Potere del tribunale - Sussistenza.

Concordato preventivo - Revoca della procedura - Fatti commessi prima del deposito della domanda - Preordinazione al conseguimento di ingiusti vantaggi mediante il procedimento di concordato - Irrilevanza.

Concordato preventivo - Atti di frode - Indicazione nella domanda di concordato - Potere del tribunale di riesaminare la rilevanza di fatti nel procedimento ex articolo 173, legge fallimentare - Sussistenza.

Concordato preventivo - Valutazione della convenienza - Dovere del tribunale di assicurare ai creditori informazioni corrette e trasparenti.

Concordato preventivo - Contenuto la proposta - Mancata indicazione di fatti rilevanti per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Impossibilità per i creditori di effettuare la valutazione comparativa di convenienza.

Concordato preventivo - Voto espresso dal creditore controllato dal proponente - Abuso di voto - Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Concordato preventivo - Voto dei creditori - Conflitto di interessi - Formazione di una classe costituita dal creditore in conflitto - Incidenza sulla formazione della maggioranza delle classi - Aggravamento del conflitto.

Nel procedimento di concordato preventivo il tribunale può, in qualunque momento, revocare la procedura nell'ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti del commissario giudiziale, siano accertati atti in frode o emerga la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato; il tribunale potrà esercitare tale potere anche nella fase di omologazione ed anche se non vengono proposte opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Monza - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano e uso strumentale della facoltà di formare le classi.

Data di riferimento: 
05/07/2011

Tribunale Monza, 05 luglio 2011 - Pres. Buratti - Est. Silvia Giani.

Concordato preventivo - Uso strumentale della facoltà di formare le classi - Abuso del procedimento - Fattispecie - Inammissibilità della proposta.

Concordato preventivo - Convenienza della proposta e fattibilità del piano - Distinzione - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza.

Si concreta in un abuso del procedimento, strumentale al raggiungimento della maggioranza delle classi, la formazione di una classe composta da un solo creditore, il quale in base al criterio della omogeneità degli interessi economici, andrebbe collocato in altra classe. (Nella specie, la maggioranza era stata raggiunta proprio grazie al voto della classe in questione, composta dallo studio professionale che assisteva il proponente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di omologazione, il tribunale può e deve verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi dell'attuabilità del piano. Premesso che i requisiti della convenienza e della fattibilità debbono essere tenuti distinti, si osserva, infatti, che mentre il legislatore ha "privatizzato" il requisito della convenienza, la cui valutazione è rimessa al solo ceto creditorio, giacché ha previsto espressamente che possa essere valutata dal tribunale solo a seguito di ricorso di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ha, invece, rimesso al tribunale, come ribadito dall'articolo 173, legge fallimentare, la valutazione dei requisiti di ammissibilità e quindi anche della fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Monza - Concordato preventivo e tribunale quale garante del corretto interscambio delle informazioni.

Data di riferimento: 
30/09/2010

Tribunale di Monza - 30 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Rel. Rolfi.

Concordato preventivo - Ammissione - Potere di verifica del tribunale - Controllo sulla regolarità della documentazione - Adeguatezza della relazione del professionista a fornire elementi di valutazione per i creditori - Necessità coerenza logico argomentativa della relazione - Funzione di veicolo del consenso - Tribunale quale garante di corretto interscambio delle informazioni.

Trib. di Monza - Concordato preventivo,poteri del tribunale,voto dei postergati, formazione delle classi, cram down

Data di riferimento: 
05/08/2010

Tribunale di Monza 05 agosto 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Rel. Alida Paluchowski. Concordato preventivo - Nuova proposta di concordato - Caratteristiche - Radicale mutamento del metodo di superamento della crisi o dell'insolvenza - Necessità.

Concordato preventivo - Ammissione - Potere del tribunale di valutazione nel merito della proposta - Limiti - Esame critico della documentazione - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Computo delle maggioranze - Creditori chirografari postergati - Inertizzazione del voto - Formazione di apposita classe - Necessità.

Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Finalità - Espressione dell'autonomia privata - Non censurabilità in sede giudiziale.

Concordato preventivo - Assenza di classi - Potere del tribunale di esprimersi sulla necessità di formazione di classi - Limiti - Presenza di opposizioni - Necessità.

 

Tribunale di Monza - Ammissione al concordato preventivo - Revoca - Presupposti

Data di riferimento: 
21/07/2010

Tribunale di Monza, 21 luglio 2010 - Pres. est. Alida Paluchowski.

Dal fatto che l'ammissione al concordato preventivo può essere revocata ai sensi dell'art. 173 LF in qualunque momento risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta di concordato, consegue che si può fare senz'altro ricorso allo strumento della revoca dell'ammissione al concordato preventivo in qualunque momento del procedimento, dal decreto di ammissione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata)

Nell'ambito delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il Tribunale deve valutare i presupposti della procedura in modo oggettivo, effettuando in relazione ad essi una prognosi sulla concreta realizzabilità del piano con un controllo di legalità che non è meramente burocratico ma è decisamente sostanziale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti della procedura di concordato preventivo, il Giudice si basa sulle attestazioni degli esperti e sul parere del commissario. In caso di discrepanze relative alla valutazione dei fatti, non supportate da dati obiettivi, l'opinione professionale dell'esperto equivale a quella del commissario. La minore o maggiore credibilità delle attestazione deriva dall'incontrovertibilità dei dati raccolti, ossia dal fatto che le osservazioni si basino su rilievi oggettivi, che superino le mere opinioni professionali. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata)

Tribunale di Monza - Concordato preventivo - Voto dell'erario nel concordato, transazione fiscale e pagamento integrale dell'IVA

Data di riferimento: 
23/12/2009

Tribunale di Monza, 23 dicembre 2009 - Est. Alida Paluchowski.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Voto dell'Erario - Presentazione della transazione fiscale - Necessità - Pagamento integrale dell'IVA - Obbligatorietà.

Nell'ambito del concordato preventivo, la presentazione dell'istanza di transazione fiscale è indispensabile perché l'Erario possa partecipare al meccanismo del voto accettando una falcidia del proprio credito, fermo restando l'obbligo del pagamento integrale del credito relativo all'IVA. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Trib. Monza - Concordato Preventivo - Necessità formazione delle classi e congruità di interessi economici

Data di riferimento: 
27/11/2009

Tribunale di Monza, 27 novembre 2009 - Est. Alida Paluchowski.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Omogeneità di interessi economici - Garanzie di terzi - Rilevanza.

Concordato preventivo - Proposta di concordato senza classi - Esistenza di un'unica classe chirografaria - Trasparenza della proposta - Suddivisione in classi - Necessità - Scopo.

La natura chirografaria dei crediti se da un lato integra il requisito dell'omogeneità di posizione giuridica, dall'altro lato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'omogeneità degli interessi economici, atteso che l'interesse economico del singolo creditore deve essere necessariamente valutato in concreto e conseguentemente tenendo adeguatamente conto anche della eventuale esistenza di garanzie esterne, le quali possono consentire al creditore una maggiore possibilità di soddisfacimento rispetto ai creditori privi di tali garanzie. La mancata valorizzazione di tali garanzie nell'ambito della valutazione dell'interesse economico del singolo creditore pregiudicherebbe la funzione di questo requisito, in quanto consentirebbe l'inserimento in un'unica classe di creditori con diverse prospettive di soddisfacimento dei propri crediti, con conseguente alterazione della genuinità del meccanismo di formazione della volontà della maggioranza della classe, soprattutto ove i creditori con garanzie esterne fossero titolari dei crediti di maggiore entità. (fb) (riproduzione riservata)

Trib.Monza - Formazione delle classi nel concordato preventivo, principio di eguaglianza e finalità del concordato liquidatorio.

Data di riferimento: 
07/04/2009

Tribunale di Monza, 7 aprile 2009 - Est. Alida Paluchowski.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Concordato preventivo - Suddivisione in classi - Finalità conservative o liquidatorie - Formazione delle classi - Distinzione - Tutela del dissenso - Necessità - Funzione del tribunale.

Concordato preventivo - Approvazione dei creditori - Voto del creditore - Effetti proporzionati alla dimensione economica del credito - Principio di eguaglianza - Rilevanza costituzionale - Potere del tribunale - Giustificazione.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Riduzione della pretesa del fisco - Necessità - Esclusione - Consolidamento del debito e cessazione del contenzioso - Necessità.