concordato preventivo, Tribunale di Biella
Tribunale di Biella - Concordato preventivo, tutela del credito ed ammissibilità di provvedimento d'urgenza.
Tribunale di Biella, 9 ottobre 2009 - Est. Eleonora Reggiani.
Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Sequestro conservativo - Inammissibilità - Provvedimento d'urgenza - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Adozione di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa ex art. 15 legge fallimentare - Applicazione analogica - Esclusione.
Il divieto posto dall'art. 168 legge fallimentare di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre dalla data di presentazione del ricorso fino all'omologazione, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette (artt. 474 e seguenti codice procedura civile) ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo (civile o penale) che anticipa gli effetti del pignoramento. Sono invece ritenersi ammissibili il sequestro preventivo penale (art. 321 codice penale), quello giudiziario (art. 670 codice procedura civile) e i provvedimenti di urgenza (art. 700 codice procedura civile), da valutarsi, questi ultimi, alla luce della domanda di merito che il ricorrente intende proporre. (fb) (riproduzione riservata)
Il disposto dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, il quale consente al tribunale investito della richiesta di fallimento l'adozione di provvedimenti d'urgenza a tutela del patrimonio o dell'impresa, non applicabile in via analogica al procedimento per concordato preventivo. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Biella - Apertura del concordato preventivo e potere del tribunale sulla formazione delle classi.
Tribunale di Biella, 23 aprile 2009 - Pres. Fornace - Est. Tetto.
Concordato preventivo - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura, previo positivo riscontro dei presupposti per l'ammissione - Classi di creditori - Valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi - Omessa previsione - Irragionevolezza - Questione di costituzionalità - Non manifesta infondatezza.
E' rilevante e non manifestamente infondata - per violazione dell'art. 3 Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma e all'art. 160, primo comma, lett. c) (come modificati dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.
(Provvedimento, titolo e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

