concordato preventivo, Tribunale di Milano


Tribunale di Milano - Concordato preventivo, conflitto di interessi tra proponente e finanziatore/investitore.

Data di riferimento: 
28/10/2011

Tribunale Milano, 28 ottobre 2011 - - Pres., est. Lamanna.

Concordato preventivo - Partecipazione del pubblico ministero - Legittimazione a contraddire sulla domanda - Sussistenza.

Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di procedimento predicazione di fallimento - Esame prioritario della domanda di concordato - Necessità.

Di concordato preventivo - Conflitto di interessi tra proponente, finanziatori e investitori - Rilevanza - Procedimento di cui all'articolo 173 l.f.

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Esdebitazione totale - Condizioni - Limiti.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina dei liquidatori - Competenza esclusiva del tribunale - Sussistenza.

Il pubblico ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell'articolo 161, ultimo comma, legge fallimentare, ha piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo, soprattutto nel caso in cui detto organo si sia fatto promotore, ai sensi dell'articolo 7, legge fallimentare, della richiesta di fallimento o della dichiarazione di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda di concordato preventivo deve essere esaminata per prima rispetto al procedimento per dichiarazione di fallimento già pendente e ciò in quanto la prima procedura ha funzione alternativa e preventiva rispetto alla seconda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Formazione delle classi, manipolazione del risultato della votazione e principio di buona fede. -

Data di riferimento: 
19/07/2011

Tribunale Milano, 19 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Criteri - Giustificazione della differenziazione di trattamento - Necessità - Manipolazione delle risultato della votazione - Principio di buona fede - Abuso del diritto.

Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Milano – Non prededucibilità dei crediti dei professionisti che assistono il debitore nella domanda di concordato prev.

Data di riferimento: 
26/05/2011

Tribunale di Milano, 26 maggio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario e, soprattutto, condizionando tale possibilità al fatto che la prededuzione sia riconosciuta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, la nuova disciplina dell'art. 182 quater, comma 4, LF, in conformità al principio sancito dal novellato art. 111, comma 2, LF, esclude la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 111, comma 3, LF, la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano – Atti di frode ostativi alla prosecuzione del concordato preventivo

Data di riferimento: 
28/04/2011

Tribunale di Milano, 28 aprile 2011 - Pres. Ciampi - Est. Vitiello.

Non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato sono di per sé ostative alla prosecuzione della procedura. I distinguo sono la conseguenza della necessità di armonizzare la previsione di cui all'art. 173, comma 1, LF con la soppressione del requisito della meritevolezza, nonché di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell'art. 160 LF ancorava a requisiti di natura etica, nell'ambito di una precisa scelta del legislatore di mantenere comunque la rilevanza ostativa di fatti quali l'occultamento di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti o la commissione di "altri atti di frode". È, dunque, da preferire una soluzione che circoscriva la sfera di applicabilità dell'art. 173, comma 1, LF ai quei comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, oltre che il dimezzamento delle pene previste per i reati agli artt. 216 e ss. LF. Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. In una logica di questo tipo, quindi, assumeranno rilievo diversi elementi, in particolare l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi, il maggiore o minore disvalore sociale della condotta fraudolenta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Proposta concordataria formulata dal Cda e modificata dai liquidatori.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Milano, II sezione civile, 15 luglio 2010 - Ciampi, Presidente relatore - I Viaggi del Ventaglio, ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Società in liquidazione - Proposta - Modifica - Legittimazione dei liquidatori - Illegittimità.

E' illegittima la modifica di una proposta concordataria, originariamente presentata sulla base di una delibera del C.d.A., formulata dai liquidatori di una società in liquidazione. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Trib.Milano - Piano concordatario, attestazione del professionista, funzione di garanzia, regole contabili.

Data di riferimento: 
18/03/2010

Tribunale di Milano, 18 marzo 2010 - Est. Lamanna.
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Concordato preventivo - Attestazione del piano - Funzione di garanzia - Esclusione di verifiche di merito da parte del tribunale - Attestazione della veridicità dei dati - Assunzione di responsabilità del professionista - Illustrazione delle verifiche compiute - Necessità.

Concordato preventivo - Attestazione del piano - Relazione del professionista - Osservanza delle regole tecniche contabili richieste - Rinvio a verifica svolte dal professionista - Motivazione - Rinvio ad altri elaborati - Produzione - Necessità.

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Offerte di acquisto - Valorizzazione di crediti - Due diligence - Necessità.

Trib. Milano - Concordato con cessione dei beni e accettazione dell'alea del realizzo del valore prospettato.

Data di riferimento: 
21/01/2010

Tribunale di Milano, 21 gennaio 2010 - Pres. Ciampi - Rel. Fontana
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Concordato preventivo - Natura contrattuale - Accentuazione.

Concordato preventivo - Natura contrattuale - Determinazione dell'oggetto del contratto - Necessità - Modalità di soddisfazione dei creditori - Pagamento di una percentuale - Attribuzione di altri beni - Distinzione - Modifica dell'originaria prestazione - Descrizione del bene offerto - Necessità.

Concordato preventivo - Natura contrattuale - Valutazione di fattibilità - Parametro dell'inadempimento di scarsa importanza - Attribuzione di beni d liquidare - Accettazione dell'alea da parte dei creditori - Riduzione delle ipotesi di risoluzione.

Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Indicazione della percentuale offerta come elemento descrittivo del bene attribuito ai creditori - Conseguenze.

Il nuovo quadro normativo che disciplina l'istituto del concordato preventivo è caratterizzato da una netta accentuazione del profilo negoziale, come si evince in particolare dalla rimessione ai creditori, in via esclusiva, di ogni valutazione in ordine alla convenienza, per cui il concordato ha assunto ora indiscutibilmente i caratteri del contratto, sia pur caratterizzato, sotto il profilo della formazione della volontà dal lato dei creditori, dal principio maggioritario. (fb) (riproduzione riservata)

Trib. Milano - Concordato preventivo con assuntore e cessione dei beni - Liquidazione ad opera del legale rappres. del debitore

Data di riferimento: 
16/02/2009

Tribunale di Milano 16 febbraio 2009 - Pres. Est. Quatraro.

Concordato preventivo - Piano misto con attribuzione delle attività ad un assuntore e parziale cessione dei beni - Attribuzione dell'incarico di liquidatore al titolare dell'impresa debitrice - Ammissibilità - Modalità di svolgimento dell'incarico.

Il piano oggetto della proposta di concordato preventivo può prevedere che il soddisfacimento dei creditori abbia luogo ricorrendo sia alla attribuzione delle attività ad un assuntore sia alla cessione ai creditori di alcuni cespiti (nella specie un immobile). Con riferimento a questo secondo aspetto, è inoltre possibile, in presenza di determinate condizioni, affidare l'attività di liquidazione all'amministratore dell'impresa debitrice, disponendo che lo stesso provveda al deposito dell'elenco dei creditori privilegiati, che richieda, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale nonché, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori, l'autorizzazione del giudice delegato, che depositi una relazione periodica con le informazioni di cui all'art. 33 legge fallim. ed il piano di riparto e che presenti, infine, il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 legge fallim. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Tribunale di Milano - Concordato preventivo - Omogeneità degli interessi dei creditori e garanzie di terzi.

Data di riferimento: 
04/12/2008

Tribunale di Milano, 4 dicembre 2008 - Pres. Galioto - Rel. Fontana.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valutazione degli interessi omogenei della classe - Esistenza di garanzie che assistono i crediti - Rilevanza - Alterazione del meccanismo di formazione della volontà della classe - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda la suddivisione dei creditori in classi, il tribunale, nel valutare l'omogeneità, sotto il profilo della convenienza, della posizione dei creditori appartenenti a ciascuna classe, dovrà tener conto di eventuali garanzie di terzi; dette garanzie, dal punto di vista economico e con riferimento alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, assumono sicuramente rilievo e sono tali, qualora non se ne dovesse tenere conto, da alterare il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Decreto del giudice delegato del Tribunale di Milano - Revoca dell'omologa del concordato e provvisoria esecuzione

Data di riferimento: 
14/07/2008

Tribunale di Milano 14 luglio 2008 - Est. Bartolomeo Quatraro.

 

Concordato preventivo - Reclamo alla corte d'appello del decreto di omologazione- Decreto della corte d'appello che dichiara inammissibile il concordato - Natura.

 

Concordato preventivo - Decreto della corte d'appello ex art. 183 legge fall. di revoca del concordato - Provvisoria esecutività - Esclusione.

 

Qualora, in sede di reclamo ex art. 183 legge fall., la corte d'appello dichiari inammissibile la proposta di concordato preventivo per ragioni di "merito" e non di "rito", la pronuncia deve essere considerata come "revoca" del decreto del tribunale di omologa del concordato. (fb)