concordato preventivo, Tribunale di Cremona


Trib. Cremona - Conc.Prev. - Assistenza legale del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e valore della causa.

Data di riferimento: 
14/07/2011

Tribunale Cremona, 14 luglio 2011 - - Est. Sora.

Concordato preventivo - Omologazione - Costituzione in giudizio del commissario giudiziale - Liquidazione dell'onorario del professionista che lo assiste - Individuazione del valore della causa - Criterio del passivo concordatario - Irrilevanza - Criterio dell'utile conseguibile dal concordato - Ammissibilità.

Ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al legale incaricato dell'assistenza tecnica del commissario giudiziale nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato preventivo, il valore della causa non coincide con il passivo accertato (siccome nella diversa ipotesi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento), nè può considerarsi indeterminabile, corrisponde bensì all'utile conseguibile dal concordato e quindi al passivo concordatario che sarà soddisfatto all'esito della procedura. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Trib. di Cremona - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.

Data di riferimento: 
04/12/2009

Tribunale di Cremona - Decreto del 26.11.2009 pubblicato il 4.12.2009
dott. Carlo Maria Grillo - Presidente
dott. Tito Preioni - Giudice
dott. Massimo Vacchiano - Giudice relatore.
Provvedimento segnalato dagli avv.ti Alessandra Pascolo e Francesco Gabassi

Il controllo che il Tribunale è chiamato ad operare nella fase di accesso al procedimento di concordato preventivo concerne, a mente dell'art. 162, secondo comma l.f., non soltanto la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 160 l.f., concernenti la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile alle procedure concorsuali, il suo stato di crisi e la proposizione di un piano che corrisponda ai requisiti ivi previsti, ma anche la verifica, a mente dell'art. 161 l.f., della documentazione allegata alla domanda, nonchè della relazione predisposta dal professionista ed avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. L'autorità giudiziaria, esclusa la sindacabilità della convenienza della domanda concordataria, conserva pertanto un potere di vaglio della proposta in ordine alla legalità sostanziale di essa. A tal fine, compito dell'adito tribunale deve essere quello di controllare, oltre che la completezza e regolarità dell'allegata documentazione, anche la ragionevolezza ed affidabilità della relazione del professionista, verificando se la stessa contenga una motivazione davvero esauriente e tale da consentire di individuare l'iter logico posto a sostegno dell'attestazione.(FG) (Riproduzione riservata).