concordato preventivo, Tribunale di La Spezia


Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo di società in nome collettivo avente come soci società di capitali.

Data di riferimento: 
02/05/2011

Tribunale di La Spezia, 02 maggio 2011 - Pres. D'Avossa - Est. Farina.

Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo, il conferimento dei complessi aziendali facenti capo alle singole società di capitali in un'unica società in nome collettivo può rientrare a pieno titolo nell'ambito delle "operazioni straordinarie" ai sensi dell'art. 160, lett. a, LF. In tale contesto, il conferimento dei complessi aziendali in una neo costituita società di persone, avente quali soci illimitatamente responsabili le società conferenti, e la ristrutturazione del debito delle società partecipanti all'operazione appaiono tutte operazioni astrattamente consentite. Tale generale valutazione certo non preclude e non condiziona i poteri di controllo che il Tribunale esercita, allo scopo di effettuare tanto la verifica dei requisiti formali di ammissibilità della proposta, quanto il sindacato sostanziale e concreto degli effetti propri di essa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La circostanza secondo cui nel concordato preventivo i pagamenti ai creditori saranno effettuati al momento della definitività dell'omologazione del concordato rende incerto il momento di soddisfacimento dei creditori, che dipenderà dagli eventuali reclami ai sensi dell'art. 183 LF, ma non condiziona l'acquisizione alla procedura di valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati, valori suscettibili di reversibilità in favore ed in proporzione dei patrimoni delle società conferenti nel caso in cui l'omologazione dovesse essere, invece, definitivamente respinta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Trib. di La Spezia - Concordato preventivo con assuntore e trasformazione della proponente in società di persone.

Data di riferimento: 
05/11/2010

Tribunale Della Spezia, 5 novembre 2010
dott. Edoardo d'Avossa Presidente
dott. Alessandro Farina giudice
dott. Roberto Bellè giudice

E' ammissibile una proposta di concordato con assuntore preceduta da una delibera straordinaria di trasformazione della proponente da Srl in società personale, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato preventivo, nell'ipotesi in cui le due persone fisiche destinate a divenire soci illimitatamente responsabili siano anche fidejussori dell'impresa che apportano i propri beni personali per implementare la soddisfazione dei soli creditori assistiti da fidejussione al fine di beneficiare degli effetti esdebitativi di cui all'art. 184 l.f., a meno che l'operazione concordataria non sia frodatoria per gli interessi dei creditori garantiti da fidejussione, nel solco della disciplina di cui all'art. 173 l.f.. (G.F. e M.R. - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti e dall'avv. Lamberto Scatena

 

Tribunale di La Spezia - Costituzione di s.n.c. di gruppo condizionata risolutivamente alla mancata omologa del concordato.

Data di riferimento: 
08/07/2010

Tribunale di La Spezia, 8 luglio 2010
Ricorso e provvedimento segnalati dall'avv. Lamberto Scatena, dal prof. Giulio Andreani e dall'avv. Massimiliano Ratti

Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (fg - riproduzione riservata)

Trib. La Spezia - Pendenza di concordato preventivo, istanza di fallimento e presentazione di nuova proposta.

Data di riferimento: 
18/06/2010

Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010 - Pres. D'Avossa - Est. Bellè.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi

Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Presentazione di una nuova proposta di concordato - Previa decisione delle istanze di fallimento - Necessità.

Società - Fusione - Nuova formulazione dell'art. 2540 bis cod. civ. - Espunzione di ogni riferimento alle società estinte - Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto - Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. - Esclusione.

In caso di contemporanea pendenza del procedimento di concordato preventivo e di quello per dichiarazione di fallimento, qualora la proposta di concordato venga respinta, il tribunale potrà procedere all'esame di una eventuale nuova proposta di concordato solo dopo aver deciso sull'istanza di fallimento già presentata e su quelle eventualmente sopraggiunte; depone in tale senso la struttura del procedimento previsto dagli artt. 162, comma 2, 179 e 175 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla disposizione che non consente la modifica della proposta di concordato dopo che abbia avuto luogo l'adunanza dei creditori. (fb) (riproduzione riservata)

La nuova formulazione dell'art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l'eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di La Spezia - Concordato preventivo e non obbligatorietà della transazione fiscale.

Data di riferimento: 
02/07/2009

Tribunale di La Spezia, 2 luglio 2009 - Pres. D'Avossa - Rel. Farina.
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Obbligo di provvedere all'iter previsto dall'art. 182 ter legge fall. - Insussistenza.

La proposta di concordato preventivo può prevedere la falcidia dei crediti tributari anche nel caso in cui il proponente non percorra l'iter previsto dall'art. 182 ter legge fall. e dunque non persegua gli effetti del consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso, effetti che la citata norma ricollega all'esito positivo della transazione fiscale. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )