concordato preventivo, Tribunale di Perugia
Tribunale di Perugia - Abuso del concordato che sia meno conveniente del fallimento.
Tribunale Perugia, 17 novembre 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Arianna De Martino.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Esame preventivo della proposta di concordato - Necessità.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Radicale e manifesta inadeguatezza del piano concordatario - Proposta priva di causa - Inammissibilità.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Potenziale sottrazione di risorse - Abuso dello strumento concordatario - Configurabilità.
Laddove in pendenza della procedura fallimentare venga depositata una proposta di concordato preventivo si rende necessaria l'attuazione di un coordinamento, mediante misure interne all'ufficio fallimentare, affinché il tribunale decida contestualmente sulla proposta di concordato e sulla domanda di fallimento, dando la precedenza all'esame della proposta di concordato. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
E' inammissibile, per vizio genetico rilevabile ex officio senza necessità di attendere le verifiche del commissario giudiziale, la proposta concordataria con finalità esclusivamente liquidatorie che appaia ictu oculi priva di causa giustificatrice data la radicale e manifesta inadeguatezza del piano in essa contenuto. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Tribunale di Perugia - Risoluzione del concordato preventivo e normativa transitoria. -
Tribunale Perugia, 18 luglio 2011 - - Pres., est. Rana.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione di beni - Richiesta di risoluzione - Successione delle leggi nel tempo - Ultrattività del diritto previgente - Esclusione.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione di beni - Somme ricavabili dalla vendita - Insufficienza - Richiesta di risoluzione - Accoglimento.
La lettera delle espressioni usate dalla norma transitoria di cui all'art. 22 d.lgs. 169/07 rappresenta il prioritario canone ricostruttivo della volontà del legislatore e la natura, eccezionale della norma impone una ricostruzione in chiave restrittiva di tale volontà. Ne deriva che non contenendo, suddetta norma, alcun esplicito riferimento all'ultrattività del diritto previgente per la disciplina delle procedure di risoluzione dei concordati preventivi chiusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 269/07, tali procedure sono regolate interamente dalla nuova e successiva norma sulla risoluzione del concordato preventivo. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Il concordato preventivo con cessione di beni deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 186 legge fall. con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Perugia - Concordato preventivo e rilevanza ai fini della revoca di atti fraudolenti. -
Tribunale Perugia, 15 luglio 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.
Concordato preventivo - Decreto di ammissione alla procedura - Richiesta di revoca - Insussistenza dei presupposti - Rigetto.
Concordato preventivo - Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura - Prova - Insussistenza - Abuso del diritto - Inconfigurabilità.
Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore, ammesso al concordato preventivo, ai danni del ceto creditorio o di alcuni dei creditori, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca, mentre soltanto i creditori, in tale sede, informati dal commissario giudiziale, potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
T. Perugia- Consecuzione della procedura concorsuale, contemporanea pendenza dei procedimenti di fall. e di concordato prev.
Tribunale di Perugia, 4 novembre 2009 - Pres. Criscuolo - Est. Rana.
Segnalazione del Prof. Avv. Adelmo Cavalaglio
Fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Principio della consecuzione della procedura concorsuale - Automatica conversione del concordato nel fallimento - Esclusione - Necessaria valutazione del vantaggio conseguibile dai creditori per effetto della procedura di concordato - Condizioni.

