concordato preventivo
Tribunale di Tolmezzo – Inapplicabilità alle s.p.a. dell’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei crediti di soci finanziatori.
Tribunale di Tolmezzo, 29 dicembre 2011 - dott. Massarelli.
Credito da finanziamento in una s.p.a. - Postergazione - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Esclusione.
Credito da finanziamento in una s.p.a. - Conferimento di capitale di rischio - Interpretazione della volontà delle parti - Simulazione.
Nonostante la questione sia ampiamente dibattuta, non sembra possibile estendere l'area di applicazione dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni. Ne consegue che un credito da finanziamento in una s.p.a. non debba essere postergato, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione (sent. n. 16393/2007) e, altresì, in mancanza di espressi richiami normativi. Infatti, un tale modello legale può essere preteso ed imposto solo in tipi societari ben precisi, e cioè ove la posizione del socio abbia un peso individuale non commisurato alla quota di capitale sottoscritta (come nelle s.p.a.), ma solo alla sua partecipazione personale (come avviene nelle s.r.l. o per le capogruppo). Questa impostazione è confermata dall'art. 2411 c.c., che - consentendo di postergare volontariamente il credito degli obbligazionisti al soddisfacimento di altri creditori sociali - sembra escludere la possibilità di una postergazione ex lege. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Genova - Concordato preventivo di gruppo e legittimazione al reclamo.
Corte d'Appello di Genova, 23 dicembre 2011 - dott.ssa Maria Teresa Bonavia presidente, dott.ssa Isabella Silva consigliere, dott.ssa Maria Margherita Zuccolini consigliere relatore.
Gruppo di società, concordato preventivo di gruppo - Ammissibilità - Costituzione di unica società finalizzata alla presentazione di domanda di Concordato preventivo - Ammissibilità - Ammissione alla procedura - Effetto liberatorio ex art. 184 I co L. fall.
Pur in assenza di apposita normativa, deve ritenersi ammissibile, in quanto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. il cd. 'concordato preventivo di gruppo', con nomina di un unico giudice delegato, e gestione unitaria e centralizzata della procedura. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
Va ritenuta ammissibile e meritevole di tutela la costituzione di un'unica società in cui far confluire tutte le società soggette ad un'unica attività di direzione e coordinamento (cd. 'gruppo di società'), il cui oggetto sociale sia la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo della società così costituita e delle società facenti parte del gruppo. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
L'ammissione del 'gruppo di società' a tal fine costituito alla procedura di concordato preventivo comporta, ove vi sia stata apposita richiesta, l'ammissione al concordato preventivo anche di tutte le società facenti parte del gruppo, cui si estende pertanto l'effetto liberatorio 'diretto' del concordato di cui all'art. 184 I co. L.f. (avv. Giovanna Cosattini - Riproduzione riservata)
Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Reclamo - Legittimazione di soggetto non partecipante al giudizio di omologazione - Esclusione
Tribunale di Monza - Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Destinazione del maggior attivo.
Tribunale Monza, 22 dicembre 2011 - - Pres., est. Alida Paluchowski.
Concordato preventivo - Adesioni successive all'adunanza dei creditori - Utilizzabilità ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti e delle classi - Modifica successiva all'adunanza dei creditori di un voto dissenziente - Ammissibilità - Modifica di un voto favorevole - Esclusione.
Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Inosservanza dei limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Conseguenze.
Concordato preventivo - Transazione previdenziale - Limiti fissati dal D.M. 4 agosto 2009 - Disapplicazione per contrarietà a normativa primaria.
Concordato preventivo - Incremento del patrimonio esistente per effetto di apporto lavorativo successivo alla domanda di concordato - Nuova finanza.
Nel concordato preventivo, il termine di 20 giorni successivo alla adunanza di cui all'articolo 178, legge fallimentare può essere utilizzato per raggiungere sia la maggioranza dei crediti sia quella delle classi attraverso il sopraggiungere di voti adesivi ed anche attraverso la modifica di un voto negativo precedentemente espresso; non si ritiene, invece, che detto termine possa essere utilizzato per ritrattare un voto positivo già espresso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sindacabilità della fattibilità del piano e rimessione alle Sez. Unite del contrasto.
Cassazione civile, sez. I , 15 dicembre 2011 - Pres. Vitrone - Est. Rordorf.
Concordato preventivo - Omologazione - Valutazione di fattibilità del Commissario - Rigetto - Limiti del controllo - Opportunità di rimessione alle S.U..
La legittimità della valutazione negativa dei Giudici di merito in ordine alla fattibilità del piano concordatario sulla previsione di fattibilità di un concordato con cessione integrale dei beni pone in rilievo l'orientamento prevalente contrario alla sindacabilità nel merito della proposta rispetto ad un orientamento che ha inteso ridimensionare la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori ritenendo prevalente il rilievo d'ufficio di una causa di nullità assoluta. Valutando che tale causa di nullità assoluta si configura come impossibilità dell'oggetto e quindi rientra nell'ambito della stessa fattibilità e risulta dissonante rispetto alla precedente linea giurisprudenziale, emerge l'opportunità di vagliare l'ipotesi di rimessione dell'esame alle S.U. (1) (Biancamaria Sparano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Biancamaria Sparano
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Trib. Benevento - Ordine cautelare ex art. 15 l.f. in pendenza di dichiarazione di fallimento e concordato preventivo.
Tribunale Benevento, 01 dicembre 2011 - - Pres., est. Monteleone.
Ricorso per fallimento - Contemporanea pendenza di domanda di concordato preventivo - Provvedimenti cautelari - Ordine di deposito sul libretto vincolato all'ordine del tribunale fallimentare di somme dovute al fallito.
Segnalazione dell'Avv. Prof Francesco Fimmanò
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Bergamo - Atti compiuti prima della omologa del concordato e sospensione della vendita ex art. 108, l.f..
Tribunale Bergamo, 01 dicembre 2011 - Pres. Gaballo - Est. Giovanna Golinelli.
Concordato preventivo - Impugnazione degli atti del giudice delegato - Intervento in giudizio del creditore - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase che precede l'omologazione - Natura liquidatoria - Esclusione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.
Concordato preventivo - Attività di vendita dei beni effettuate prima dell'omologazione - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Applicazione della disciplina liquidatoria del fallimento - Esclusione.
Il creditore dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione dei decreti del giudice delegato di cui all'articolo 26, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nella fase che precede l'omologa del concordato preventivo non sono esperibili attività liquidatorie dei beni del debitore assimilabili alla vendita forzata, ma solo atti di disposizione da parte del debitore stesso che, se eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessitano dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Perugia - Abuso del concordato che sia meno conveniente del fallimento.
Tribunale Perugia, 17 novembre 2011 - Pres. Criscuolo - Est. Arianna De Martino.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Esame preventivo della proposta di concordato - Necessità.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Radicale e manifesta inadeguatezza del piano concordatario - Proposta priva di causa - Inammissibilità.
Concordato preventivo - Concordato preventivo con cessione dei beni - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Potenziale sottrazione di risorse - Abuso dello strumento concordatario - Configurabilità.
Laddove in pendenza della procedura fallimentare venga depositata una proposta di concordato preventivo si rende necessaria l'attuazione di un coordinamento, mediante misure interne all'ufficio fallimentare, affinché il tribunale decida contestualmente sulla proposta di concordato e sulla domanda di fallimento, dando la precedenza all'esame della proposta di concordato. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
E' inammissibile, per vizio genetico rilevabile ex officio senza necessità di attendere le verifiche del commissario giudiziale, la proposta concordataria con finalità esclusivamente liquidatorie che appaia ictu oculi priva di causa giustificatrice data la radicale e manifesta inadeguatezza del piano in essa contenuto. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
Tribunale di Siracusa - Controllo del tribunale sulla fattibilità del piano mediante la attività del commissario giudiziale.
Tribunale Siracusa, 11 novembre 2011 - Pres. Polto - Est. Leuzzi.
Concordato preventivo - Controllo del tribunale - Fattibilità del piano - Sussistenza - Controllo attraverso l'attività di verifica del commissario giudiziale - Contenuto del controllo sulla fattibilità del piano.
Nell'ambito del concordato preventivo, il tribunale mantiene, anche nella fase di omologazione, un potere di controllo finalizzato all'accertamento della perduranza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura. Il tribunale, in particolare, conserva un potere di controllo sulla fattibilità del piano, il quale deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili un'attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Tribunale di Siracusa - Modalità di accertamento dei crediti nel concordato preventivo e sospensione della liquidazione.
Tribunale Siracusa, 11 novembre 2011 - Pres. Polto - Est. Leuzzi.
Concordato preventivo - Accertamento dei crediti da parte del giudice delegato - Esclusione - Instaurazione di un giudizio ordinario in contraddittorio tra creditore e debitore - Necessità.
Concordato preventivo - Attività di liquidazione indicata nella sentenza di omologa passata in giudicato - Pendenza di giudizio di accertamento dei crediti - Sospensione dell'attività di liquidazione - Esclusione.
Nel procedimento di concordato preventivo non è prevista alcuna procedura di accertamento dei crediti, i quali, ai sensi dell'articolo 166, legge fallimentare vengono esaminati dal giudice delegato esclusivamente ai fini del voto. Ne deriva che qualsiasi controversia avente per oggetto l'accertamento dell'esistenza o del rango dei crediti, così come la eventuale loro prescrizione, deve aver luogo nell'ambito di un giudizio ordinario, in contraddittorio tra creditore e debitore ed altresì, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, del liquidatore giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di una sentenza di omologa del concordato preventivo che prevede e impegna all'attuazione di un programma liquidatorio, non è accoglibile la richiesta del debitore di sospensione della liquidazione in attesa della conclusione dei giudizi di accertamento dei crediti che il debitore stesso intende proporre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato.
Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino.
Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.
Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

