classi
Cassazione civile – Concordato preventivo, transazione fiscale e creditori privilegiati.
Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli
Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Monza - Revoca del concordato per atti di frode, poteri del tribunale e creditore in conflitto di interessi.
Tribunale Monza, 02 novembre 2011 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Silvia Giani.
Concordato preventivo - Atti di frode - Mancanza delle condizioni previste - Revoca del procedimento - Potere del tribunale - Sussistenza.
Concordato preventivo - Revoca della procedura - Fatti commessi prima del deposito della domanda - Preordinazione al conseguimento di ingiusti vantaggi mediante il procedimento di concordato - Irrilevanza.
Concordato preventivo - Atti di frode - Indicazione nella domanda di concordato - Potere del tribunale di riesaminare la rilevanza di fatti nel procedimento ex articolo 173, legge fallimentare - Sussistenza.
Concordato preventivo - Valutazione della convenienza - Dovere del tribunale di assicurare ai creditori informazioni corrette e trasparenti.
Concordato preventivo - Contenuto la proposta - Mancata indicazione di fatti rilevanti per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Impossibilità per i creditori di effettuare la valutazione comparativa di convenienza.
Concordato preventivo - Voto espresso dal creditore controllato dal proponente - Abuso di voto - Violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Concordato preventivo - Voto dei creditori - Conflitto di interessi - Formazione di una classe costituita dal creditore in conflitto - Incidenza sulla formazione della maggioranza delle classi - Aggravamento del conflitto.
Nel procedimento di concordato preventivo il tribunale può, in qualunque momento, revocare la procedura nell'ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti del commissario giudiziale, siano accertati atti in frode o emerga la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato; il tribunale potrà esercitare tale potere anche nella fase di omologazione ed anche se non vengono proposte opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Pescara - Conferimento alla massa concordataria di beni di terzi mediante costituzione di trust.
Tribunale Pescara, 11 ottobre 2011 - Pres. Cassano - Est. Filocamo.
Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo svolta dalle liquidatore volontario della proponente - Conferimento alla massa concordataria dei beni di altre società mediante costituzione di trust - Attribuzione al commissario giudiziale della funzione di protector ed al liquidatore volontario quella di trustee - Concordato senza classi - Pagamento integrale di particolare categoria di creditori chirografari.
Tribunale di Udine – Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atti di frode e abuso del diritto.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. dott.ssa Alessandra Bottan Griselli, rel. dott.ssa Mimma Grisafi.
La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal Commissario Giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta.( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per fatti "accertati" dal Commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate -non sono state rappresentate nella domanda dal proponente,così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore.(Riproduzione riservata)
Tribunale di Prato - Costituzione di s.n.c. di gruppo condizionata risolutivamente alla mancata omologa del concordato.
Tribunale di Prato, 22 settembre 2011 - dott. F.A.Genovese, presidente - dott.ssa M.N. Legnaioli, giudice - dott.ssa M.Acerbi, giudice rel.
Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
Ricorso e provvedimento segnalati dall'avv. Lamberto Scatena, dall'avv. Massimiliano Ratti e dall'avv. Gabriele Grifasi
Tribunale di Piacenza - Concordato preventivo:fittizia proliferazione di classi e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale Piacenza, 01 settembre 2011 - Pres. Picciau - Est. Bersani.
Concordato preventivo - Applicazione del principio di maggioranza - Fittizia proliferazione delle classi - Controllo del tribunale sulla espressione del voto e sulla corretta formazione delle classi.
Concordato preventivo - Relazione del professionista - Requisiti - Disamina della completezza del piano - Compiutezza del parere del esperto in tutti i suoi elementi particolari - Finalità - Conferimento al debitore o a liquidatore giudiziale di scelte in ordine al contenuto del piano - Esclusione.
Nell'ambito del concordato preventivo, la corretta applicazione del "principio di maggioranza" impone che non vi sia un inquinamento generato da vicende singolari, quali ad esempio una fittizia proliferazione di classi avente il solo scopo di ottenere la maggioranza dei voti. Anche in applicazione di tali criteri, l'esito della votazione può e deve essere accettato solo se scaturisce da una decisione trasparente e incondizionata e il tribunale, nell'effettuare un controllo sulle modalità di svolgimento del voto, dovrà verificare la corretta formazione delle classi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La relazione del professionista deve consentire una disamina della completezza del piano ed il parere dell'esperto dovrà essere compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall'art. 160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale decisioni in ordine al contenuto dell'piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Tribunale di Milano - Formazione delle classi, manipolazione del risultato della votazione e principio di buona fede. -
Tribunale Milano, 19 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Criteri - Giustificazione della differenziazione di trattamento - Necessità - Manipolazione delle risultato della votazione - Principio di buona fede - Abuso del diritto.
Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Tolmezzo – Concordato preventivo e pagamenti non immediati ai creditori privilegiati.
Tribunale di Tolmezzo, 7 luglio 2011, dott. Antonio Cumin, presidente, dott. Lorenzo Massarelli, Giudice relatore, dott. Alessia Bisceglia, Giudice
Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Previo consenso - Necessità.
Va dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo il cui piano preveda che i creditori privilegiati, a meno che non vengano fatti oggetto di falcidia ex art. 160, secondo comma, L.Fall., siano oggetto di trattamento che comporti pagamenti non immediati o non integrali senza il loro preventivo consenso, e ciò nonostante il riconoscimento di interessi per la dilazione". (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
Trib. Monza - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano e uso strumentale della facoltà di formare le classi.
Tribunale Monza, 05 luglio 2011 - Pres. Buratti - Est. Silvia Giani.
Concordato preventivo - Uso strumentale della facoltà di formare le classi - Abuso del procedimento - Fattispecie - Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo - Convenienza della proposta e fattibilità del piano - Distinzione - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza.
Si concreta in un abuso del procedimento, strumentale al raggiungimento della maggioranza delle classi, la formazione di una classe composta da un solo creditore, il quale in base al criterio della omogeneità degli interessi economici, andrebbe collocato in altra classe. (Nella specie, la maggioranza era stata raggiunta proprio grazie al voto della classe in questione, composta dallo studio professionale che assisteva il proponente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In sede di omologazione, il tribunale può e deve verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi dell'attuabilità del piano. Premesso che i requisiti della convenienza e della fattibilità debbono essere tenuti distinti, si osserva, infatti, che mentre il legislatore ha "privatizzato" il requisito della convenienza, la cui valutazione è rimessa al solo ceto creditorio, giacché ha previsto espressamente che possa essere valutata dal tribunale solo a seguito di ricorso di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ha, invece, rimesso al tribunale, come ribadito dall'articolo 173, legge fallimentare, la valutazione dei requisiti di ammissibilità e quindi anche della fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Cassazione civile - Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atto in frode e fallimento.
Cassazione Civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817 - Presidente dott. Plenteda, rel. dott. Zanichelli.
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, dopo la riforma fallimentare di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni, l'indicazione della percentuale di pagamento ai creditori e dell'epoca di presumibile liquidazione corrisponde essenzialmente ad una funzione informativa, idonea ad integrare la determinatezza e l'intelligibilità della proposta stessa, ma non entra - almeno di regola e salvo diversa esplicitazione - in modo diretto a far parte altresì degli obblighi assunti del debitore stesso, come sarebbe nel concordato misto, in cui ai creditori viene garantita una data percentuale di soddisfacimento; ne consegue che unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione ovvero ne alterino in modo sensibile il valore, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa, comparandone la complessiva convenienza sulla base delle alternative praticabili.
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta sia in sede di ammissione alla procedura, che nel procedimento per l'eventuale revoca, sebbene in tale sede potrebbe usufruire dell'apporto conoscitivo del commissario giudiziale, destinato non al giudice bensì ai creditori; invero, solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito.

