classi
Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità
Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa Presidente
dott. Laura Rotolo Giudice
dott. Roberto Bellé Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti
Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).
Tribunale di Ivrea - Concordato fallimentare - Classe con un unico creditore - Ammissibilità
Tribunale di Ivrea, decr. 9 maggio 2010
Pres. Garbellotto, rel. Peila
Nel concordato fallimentare, é ammissibile la formazione di una classe con un unico creditore legato al debitore da un particolare rapporto (nella specie, si trattava di una società che era entrata a far parte della compagine sociale della impresa concordataria, debitrice nei suoi confronti di un rilevantissimo debito e non in grado di interrompere i rapporti commerciali con la fornitrice, ottenendo quindi una posizione di socio rilevante che le aveva consentito di operare da un osservatorio privilegiato e di fruire di condizioni e termini di pagamento del tutto peculiari e più vantaggiosi rispetto a quelli riservati a tutti gli altri fornitori.
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - Milano, n. 7/2010, nota di commento sul "Classamento obbligatorio nei concordati" di Paolo Catalozzi)
Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo, formazione delle classi e dimensione temporale dei pagamenti.
Tribunale di Vicenza, 6 luglio 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Concordato preventivo - Modifica della domanda a seguito di inammissibilità - Non configurabilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Piano - Pagamenti - Dimensione temporale - Incertezza - Inammissibilità della domanda.
Fallimento - Concordato preventivo - Classi di creditori - Diversa collocazione ex lege - Uguale trattamento nel piano - Inammissibilità.
Fallimento - Concordato preventivo - Decreto di inammissibilità - Convocazione dei creditori e del P.M. istanti - Iniziativa d'ufficio - Esclusione.
Fallimento - Concordato preventivo dichiarato inammissibile - Consecuzione tra procedure - Esclusione.
La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all'inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (gl) (riproduzione riservata)
E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale di La Spezia - Costituzione di s.n.c. di gruppo condizionata risolutivamente alla mancata omologa del concordato.
Tribunale di La Spezia, 8 luglio 2010
Ricorso e provvedimento segnalati dall'avv. Lamberto Scatena, dal prof. Giulio Andreani e dall'avv. Massimiliano Ratti
Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (fg - riproduzione riservata)
Tribunale di Asti - Concordato preventivo - Ammissione - Proposta - Transazione fiscale - Omessa richiesta - Conseguenze
Tribunale di Asti, decr., 3 febbraio 2010.
Pres. Dolcino - Rel. Ceccon
L'imprenditore che presente una proposta di concordato preventivo non deve utilizzare lo strumento della transazione fiscale, in quanto la possibilità del soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, senza alcuna distinzione di sorta, é previsto dall'art. 160, secondo comma l.fall., norma di portata generale, che non pone alcuna limitazione in relazione alla natura dei crediti falcidiati. Di conseguenza il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate e dal concessionario della riscossione ha l'unico effetto di escludere che la società possa conseguire il consolidamento della propria esposizione debitoria nei confronti del fisco e non quella di incidere sull'ammissibilità del concordato.
L'equiparazione disposta nei commi secondo e terzo dell'art. 177 l.fall. rileva solo sul piano del computo delle maggioranze, nel senso di prevedere a quali condizioni i creditori privilegiati, che come tali non sarebbero ammessi al voto, possono partecipare all'approvazione del concordato al pari dei chirografari, ma tali crediti, per la parte non soddisfatta, non trovano collocazione, in sede di ripartizione, tra i crediti chirografari.
La quantificazione dei crediti contestati assume rilievo nel giudizio di omologazione del concordato preventivo nei limiti in cui possa incidere sulle maggioranze e sulla fattibilità del piano concordatario, dovendo il loro soddisfacimento essere rimesso alla fase successiva di esecuzione sulla base di titoli comprovanti la loro esistenza ed entità.
Se il concordato preventivo é approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e da tutte le classi dei creditori votanti, il tribunale non deve compiere, in sede di omologazione, alcuna valutazione della convenienza della proposta.
Trib.Roma-Conc.preventivo, pendenza della domanda di fallimento, obbligatorietà della transaz fiscale e formazione dele classi.
Tribunale di Roma, 20 aprile 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Norelli.
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo
1. Concordato preventivo - Integrazione del piano e produzione di nuovi documenti - Termine - Proroga - Ammissibilità.
2. Concordato preventivo - Imprese soggette alla amministrazione straordinaria ed al fallimento - Ammissibilità.
3. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Decisione preliminare sulla domanda di concordato - Necessità.
4. Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di ricorso per dichiarazione di fallimento - Principio del contraddittorio - Applicazione anche nei confronti di tutte le parti interessate - Ultima difesa al debitore.
5. Concordato preventivo - Procedimento di ammissione - Poteri del tribunale - Correttezza dei criteri di formazione delle classi - Valutazione della convenienza - Esclusione.
6. Concordato preventivo - Crediti erariali e previdenziali - Applicazione delle norme sulla transazione fiscale - Necessità.
7. Concordato preventivo - Riduzione e rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Ammissibilità - Rateazione degli altri crediti privilegiati - Esclusione.
8. Concordato preventivo - Rateazione dei crediti erariali e previdenziali - Previsione del pagamento degli interessi al tasso legale - Necessità.
9. Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi e previsione di trattamenti differenziati - Deroga alla par condicio creditorum - Interpretazione restrittiva - Necessità.
10. Concordato preventivo - Trattamenti differenziati tra creditori - Omessa suddivisione in classi - Inammissibilità.
Trib.Mantova-Classi nel concordato,maggiore soddisfazioneai crediti di rilevante entità e valorizzazione delle garanzie di terzi
Tribunale di Mantova, 8 aprile 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di ordinare la riformulazione della proposta - Esclusione.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Creditori chirografari - Maggiore attribuzione al ceto bancario rispetto ad altri creditori di minire entità - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valorizzazione delle garanzie di terzi - Formazione di classi distinte - Necessità.
In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale non ha alcuna facoltà di ordinare la riformulazione della proposta attraverso una diversa formazione delle classi. (fb) (riproduzione riservata)
Risponde al requisito richiesto dall'art. 169, comma 1, lett. c) (suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei) l'attribuzione di una percentuale più alta al ceto bancario, in ragione del maggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata da crediti chirografari di piccola entità. (fb) (riproduzione riservata)
E' corretta la suddivisione in due classi distinte dei creditori appartenenti al ceto bancario in modo tale da valorizzare le garanzie offerte da terzi, le quali costituiscono una prospettiva di soddisfacimento del credito garantito ulteriore rispetto a quella concordataria. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.
Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.
Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)
Tribunale di Bari - Concordato preventivo - Eventuale formazione delle classi e poteri del creditore.
Tribunale di Bari, decreto del 26 ottobre 2009
dr Franco Lucafo' presidente
dr Enrico Scoditti giudice
dr Michele Monteleone giudice rel.
Non può disconoscersi in capo al debitore la facoltà di scelta di non creare alcuna classe di creditori, facoltà in linea con la possibilità di formare o meno le classi concessa dal legislatore all'imprenditore che intenda prospettare ai propri creditori una proposta concordataria. (gf)
Se non sono state formate le classi, il creditore ex art. 180 4° co. prima parte l.f., può sempre proporre opposizione per sostenere che il concordato non è conveniente per la massa dei creditori; (gf)
Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene a una classe consenziente, può contestare la convenienza della proposta nell'esclusivo interesse della massa e non nel suo esclusivo interesse, essendo ciò inibito dall'ultima parte del 4° co. dell'art. 180 l.f. (gf)
Se sono state formate le classi ed il creditore dissenziente appartiene ad una classe dissenziente, non mettendo in discussione la maggioranza della sua classe, anzi adeguandosi, può chiedere che il tribunale valuti la convenienza della proposta per la massa anche a tutela eventuale del proprio credito. (gf)
Trib.Monza - Formazione delle classi nel concordato preventivo, principio di eguaglianza e finalità del concordato liquidatorio.
Tribunale di Monza, 7 aprile 2009 - Est. Alida Paluchowski.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Concordato preventivo - Suddivisione in classi - Finalità conservative o liquidatorie - Formazione delle classi - Distinzione - Tutela del dissenso - Necessità - Funzione del tribunale.
Concordato preventivo - Approvazione dei creditori - Voto del creditore - Effetti proporzionati alla dimensione economica del credito - Principio di eguaglianza - Rilevanza costituzionale - Potere del tribunale - Giustificazione.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Riduzione della pretesa del fisco - Necessità - Esclusione - Consolidamento del debito e cessazione del contenzioso - Necessità.

