Tribunale di Udine, classi
Tribunale di Udine – Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atti di frode e abuso del diritto.
Tribunale di Udine, 30 settembre 2011 - Pres. dott.ssa Alessandra Bottan Griselli, rel. dott.ssa Mimma Grisafi.
La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal Commissario Giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta.( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Per fatti "accertati" dal Commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate -non sono state rappresentate nella domanda dal proponente,così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore.(Riproduzione riservata)


