classi, Tribunale di Mantova


Tribunale di Mantova - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati ed ammissione al voto.

Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Mantova, 16 settembre 2010 - Pres. Nora - Est. De Simone.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Offerta di pagamento degli interessi - Ammissione al voto per la parte non soddisfatta del credito - Quantificazione della parte residua del credito - Differenza tra il tasso bancario e l'interesse legale.

Debbono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 177, comma 2, legge fallimentare, quei creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento integrale ma notevolmente dilazionato del credito e ciò nonostante venga loro offerto, per il periodo della dilazione, il pagamento degli interessi nella misura legale. La parte residua del credito per la quale detti creditori debbono essere ammessi al voto può essere determinata quantificando equitativamente il danno causato dal ritardato pagamento nella differenza tra il tasso di interesse applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e l'interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Trib.Mantova-Classi nel concordato,maggiore soddisfazioneai crediti di rilevante entità e valorizzazione delle garanzie di terzi

Data di riferimento: 
08/04/2010

Tribunale di Mantova, 8 aprile 2010 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di ordinare la riformulazione della proposta - Esclusione.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Creditori chirografari - Maggiore attribuzione al ceto bancario rispetto ad altri creditori di minire entità - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valorizzazione delle garanzie di terzi - Formazione di classi distinte - Necessità.

In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale non ha alcuna facoltà di ordinare la riformulazione della proposta attraverso una diversa formazione delle classi. (fb) (riproduzione riservata)

Risponde al requisito richiesto dall'art. 169, comma 1, lett. c) (suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei) l'attribuzione di una percentuale più alta al ceto bancario, in ragione del maggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata da crediti chirografari di piccola entità. (fb) (riproduzione riservata)

E' corretta la suddivisione in due classi distinte dei creditori appartenenti al ceto bancario in modo tale da valorizzare le garanzie offerte da terzi, le quali costituiscono una prospettiva di soddisfacimento del credito garantito ulteriore rispetto a quella concordataria. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

DECRETO DEL TRIBUNALE DI MANTOVA DEL 8/2/2008 - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO FAVOREVOLE A PIU' PROPOSTE -

Data di riferimento: 
08/02/2008

Nella vigenza del d.lgs.n.5/06, in caso di più proposte di concordato fallimentare portate in votazione contemporaneamente, nell'ipotesi in cui entrambe abbiano riportato il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma una delle due proposte contenga la suddivisione dei creditori in classi ed abbia ottenuto il dissenso di una di queste classi, l'organo legittimato ad effettuare valutazioni comparative per verificare quale tra le diverse proposte sia da preferire è il tribunale fallimentare in sede di giudizio di omologazione.(sentenza e massima tratte dalla rivista giuridica il caso.it)