classi, Tribunale di Milano
Tribunale di Milano - Formazione delle classi, manipolazione del risultato della votazione e principio di buona fede. -
Tribunale Milano, 19 luglio 2011 - Pres. Ciampi - Est. Fontana.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Criteri - Giustificazione della differenziazione di trattamento - Necessità - Manipolazione delle risultato della votazione - Principio di buona fede - Abuso del diritto.
Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Milano - Concordato preventivo - Omogeneità degli interessi dei creditori e garanzie di terzi.
Tribunale di Milano, 4 dicembre 2008 - Pres. Galioto - Rel. Fontana.
Concordato preventivo - Formazione delle classi - Valutazione degli interessi omogenei della classe - Esistenza di garanzie che assistono i crediti - Rilevanza - Alterazione del meccanismo di formazione della volontà della classe - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda la suddivisione dei creditori in classi, il tribunale, nel valutare l'omogeneità, sotto il profilo della convenienza, della posizione dei creditori appartenenti a ciascuna classe, dovrà tener conto di eventuali garanzie di terzi; dette garanzie, dal punto di vista economico e con riferimento alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, assumono sicuramente rilievo e sono tali, qualora non se ne dovesse tenere conto, da alterare il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 10/04/2008- CONCORDATO PREVENTIVO - CLASSI
Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo il giudizio del Tribunale deve riguardare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La suddivisione dei creditori in classi deve apparire coerente con il piano stesso e funzionale alla sua realizzazione
La formazione delle classi di creditori privilegiati é giustificata dall'incapacità del patrimonio del ricorrente di soddisfare integralmente detti creditori e dall'esigenza di assicurare loro un soddisfacimento differenziato rispetto ai creditori chirografari.
Ai fini dell'inserimento nella proposta di una transazione fiscale, non deve considerarsi tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea, come tale non ammesso alla transazione, l'IVA, poiché trattasi di tributo nazionale . Sono inseribili nella proposta di transazione anche quei tributi di non esclusiva spettanza dello Stato, ma da esso amministrati (es. IRAP).
(Il provvedimento é stato tratto dal sito del Tribunale di Milano)

