classi, Tribunale di La Spezia
Tribunale di La Spezia – Concordato preventivo di società in nome collettivo avente come soci società di capitali.
Tribunale di La Spezia, 02 maggio 2011 - Pres. D'Avossa - Est. Farina.
Nell'ambito di una proposta di concordato preventivo, il conferimento dei complessi aziendali facenti capo alle singole società di capitali in un'unica società in nome collettivo può rientrare a pieno titolo nell'ambito delle "operazioni straordinarie" ai sensi dell'art. 160, lett. a, LF. In tale contesto, il conferimento dei complessi aziendali in una neo costituita società di persone, avente quali soci illimitatamente responsabili le società conferenti, e la ristrutturazione del debito delle società partecipanti all'operazione appaiono tutte operazioni astrattamente consentite. Tale generale valutazione certo non preclude e non condiziona i poteri di controllo che il Tribunale esercita, allo scopo di effettuare tanto la verifica dei requisiti formali di ammissibilità della proposta, quanto il sindacato sostanziale e concreto degli effetti propri di essa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
La circostanza secondo cui nel concordato preventivo i pagamenti ai creditori saranno effettuati al momento della definitività dell'omologazione del concordato rende incerto il momento di soddisfacimento dei creditori, che dipenderà dagli eventuali reclami ai sensi dell'art. 183 LF, ma non condiziona l'acquisizione alla procedura di valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati, valori suscettibili di reversibilità in favore ed in proporzione dei patrimoni delle società conferenti nel caso in cui l'omologazione dovesse essere, invece, definitivamente respinta. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di La Spezia - Costituzione di s.n.c. di gruppo condizionata risolutivamente alla mancata omologa del concordato.
Tribunale di La Spezia, 8 luglio 2010
Ricorso e provvedimento segnalati dall'avv. Lamberto Scatena, dal prof. Giulio Andreani e dall'avv. Massimiliano Ratti
Possono essere ammessi al concordato preventivo la società in nome collettivo ed i soci illimitatamente responsabili, tutti consistenti in società di capitali appartenenti al gruppo, nell'ipotesi in cui tutte le aziende dei singoli soci siano state conferite nella s.n.c. ed il conferimento venga risolutivamente condizionato alla mancata omologa del concordato. (fg - riproduzione riservata)
Trib.La Spezia - Concord. fallimentare in procedura proveniente da concord.preventivo-Relazione ex art. 124 l.f. - Non necessità
Tribunale di la Spezia, 7 luglio 2010.
dott. Edgardo d'Avossa Presidente
dott. Laura Rotolo Giudice
dott. Roberto Bellé Giudice rel. ed estensore
Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti
Nell'ipotesi in cui la procedura di concordato fallimentare provenga da una fase di concordato preventivo e l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, sia stata attestata dalla relazione del commissario giudiziale, essendo quest'ultimo "tecnico imparziale" munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività e pertanto non appare necessaria la nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f. (G.F. - Riproduzione riservata).

