transazione fiscale, Tribunale di Mantova


Tribunale di Mantova - Concordato preventivo - Transazione fiscale e regime transitorio.

Data di riferimento: 
26/02/2009

Tribunale di Mantova 26 febbraio 2009 - Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Modifica dell'art. 182 ter di cui al d.l. 185/2008 - Divieto di transazione del credito IVA - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Inizio delle operazioni di voto - Esclusione.

Concordato preventivo - Crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili - Diverso grado di soddisfazione - Trattamento differenziato - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Autonomia - Esclusione - Soggezione del credito dell'amministrazione finanziaria alla sorte del concordato.

La modifica dell'art. 182 ter legge fallimentare di cui all'art. 32, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che esclude dalla transazione fiscale il credito iva, non è applicabile ai procedimenti per concordato preventivo iniziati prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, soprattutto ove abbia già avuto luogo l'adunanza dei creditori ed abbiano avuto inizio le operazioni di voto, termine ultimo, questo, entro il quale devono intervenire eventuali modifiche della proposta. (lds)

I crediti dei lavoratori, degli enti previdenziali e quelli tributari, benché assistiti da privilegio generale sui beni mobili, hanno posizione giuridica non omogenea in considerazione del diverso grado di soddisfazione ed è quindi legittima la previsione nel piano di concordato preventivo di un loro trattamento differenziato. (lds)

La transazione fiscale inserita nel piano del concordato preventivo ne condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i crediti tributari restano soggetti all'esito della votazione del concordato e del giudizio di omologazione. (lds)

Trib.Mantova - Concordato preventivo - Transazione fiscale - Ordine dei privilegi:rilevanza

Data di riferimento: 
30/10/2008

Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pagamento in percentuale del credito tributario - Ordine dei privilegi - Rilevanza - Ammissibilità.

In ipotesi di transazione fiscale, il criterio indicato nell'art. 182 ter legge fall., per cui il credito tributario assistito da privilegio può essere pagato in percentuale purché non siano offerte condizioni e garanzie inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, può dirsi rispettato anche nell'ipotesi in cui siano attribuite percentuali differenti e maggiori ad altri creditori aventi uguale privilegio generale sui mobili, a condizione che risulti rispettato l'ordine di soddisfazione sancito dagli artt. 2777 e ss. cod. civ. (lds)
(Massima e provvedimento tratti dalla rivista on-line http://www.ilcaso.it/)