piano di risanamento
Tribunale di Ravenna - Piano attestato ex art.67 L.F. e nomina del professionista.
Tribunale Ravenna, 13 settembre 2011 - - Pres., est. Gilotta.
Piano attestato di risanamento - Articolo 67, comma 3, lett. d), L.F. - Nomina del professionista attestatore - Competenza.
Il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare ha natura contrattuale, per cui la nomina del professionista che ne deve attestare la ragionevolezza non può che spettare al debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Alessandro Farolfi
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Verona - Piano di risanamento, nomina dell'esperto attestatore e rilevanza del richiamo all’art. 2501 bis c.c..
Tribunale Verona, 27 luglio 2011 - - Pres., est. Platania.
Piano attestato di risanamento - Nomina dell'esperto attestatore - Individuazione da parte dell'imprenditore - Requisiti - Rilevanza del richiamo dell'art. 2501 bis c.c..
Spetta all'imprenditore la nomina dell'esperto che, in base all'articolo 67, comma 3, lett. d) deve attestare l'idoneità del piano al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. L'esperto in questione deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 28, lett. a) e b), legge fallimentare, mentre il richiamo all'articolo 2501 bis, comma 4, c.c. deve intendersi riferito al contenuto ed ai requisiti della relazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Tribunale di Roma - Nomina del perito attestatore ex art. 67 comma 3°, lett. d) l.f.
Tribunale di Roma, 23 febbraio 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio.
Il generico richiamo dell'art. 67, terzo comma, lett. d, LF, all'art. 2501 bis, quarto comma, c.c. concerne esclusivamente la relazione attestativa di un piano aziendale di risanamento, e non altri e diversi profili, quali la procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
La nomina del professionista incaricato di verificare la veridicità dei dati e formulare il giudizio di ragionevolezza del piano di risanamento non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti dell'operazione aziendale e contrattuale, dal momento che il piano attestato si riferisce a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Tribunale Bergamo - Nomina del professionista attestatore del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f..
Tribunale Bergamo, 17 febbraio 2011 - - Pres., est. Siniscalchi.
Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f. - Nomina dal professionista attestatore - Assegnazione di un termine per l'espletamento dell'incarico.
Segnalazione dell'Avv. Franco Vidi
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Vicenza - Piano attestato e nomina dell'esperto.
Tribunale di Vicenza, 4 giugno 2009 - Est. Bozza.
Segnalazione del Dott. Alberto Matteazzi
Revocatoria fallimentare - Esenzioni - Piano attestato - Nomina dell'espero attentatore - Competenza del tribunale - Esclusione.
Compete all'imprenditore la nomina dell'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, avendo il riferimento esplicito all'art. 28 lett. a) e b) - introdotto dalla legge 12 settembre 2007, n. 169 - chiaramente escluso l'applicazione dell'art. 2501 sexies codice civile. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Treviso - Nomina del perito attestatore ex art. 67, comma 3°, lett.d), l.f.
Tribunale di Treviso - decreto del 20.04.2009
Presidente dott. Giovanni Schiavon
(provvedimento segnalato dall'avv. Pierluigi Vedova - studio Trevisanato)
La nomina del perito chiamato ad attestare, ai sensi dell'art. 67, comma 3,lett.d) della legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria compete all'imprenditore, ma essa può essere delegata al Presidente del tribunale, in veste vicaria, quando l'imprenditore ritenga utile connotarla di una maggiore "terzietà" ai fini di un più positivo apprezzamento da parte dei creditori, nelle prospettiva della credibilità realizzativa del piano stesso.
Tribunale di Bologna - Piano attestato di risanamento e nomina del professionista.
Tribunale di Bologna - 15.04.2009
Bruno Gilotta - presidente
Marco Marulli - giudice
Lucia Ferrigno - giudice
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. é rimessa allo stesso imprenditore e non é demandata al Tribunale.
La serietà e la certezza dell'attestazione sono assicurate sufficientemente dal fatto che l'esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che é allo stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall'art. 64 c.p.c. richiamato dall'art. 2501 quinquies comma 6, c.c..
Tribunale di Mantova - Piano attestato ex art. 67,comma 3,lett. d) l.f. e nomina dell'esperto.
Tribunale di Mantova 31 marzo 2009 - Est. Bernardi.
Piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare - Nomina dell'esperto - Competenza del tribunale - Esclusione.
La nomina dell'esperto incaricato di attestare, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente all'imprenditore. (mb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Decreto del Tribunale di Milano - Piano depositato di risanamento e nomina del professionista.
Tribunale di Milano - 10.03.2009
dott. Bartolomeo Quatraro (Presidente sez. fallimenti)
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano.
E' opportuno che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore super partes di conflitti e la sua posizione di terzietà, onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte di privati.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO- PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E NOMINA DEL PROFESSIONISTA
Tribunale di Milano 16 luglio 2008 - Est. Bartolomeo Quatraro.
Azione revocatoria - Esenzioni - Piano attestato di risanamento - Nomina del professionista - Competenza del Presidente del Tribunale - Esclusione.
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano. (Fattispecie successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007).
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

