azione di responsabilità
Corte di Cassazione - Consorzi con attività esterna ed azione di responsabilità contro gli amministratori.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010.
Presidente V. Proto
Relatore R.Rordorf
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna, in mancanza di una specifica norma, non é legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio.(G.F. - Riproduzione riservata).
Tribunale di Nola - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità e prescrizione.
Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.
Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci - Prescrizione - Decorrenza - Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale - Rilevabilità dai bilanci.
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale di Padova - Fallimento - Amministratori - Responsabilità - SRL - Legittimazione - Determinazione del danno risarcibile
Tribunale di Padova - Sez. I, 24 giugno 2009
Pres. Farini - Rel. Bruni
Il curatore, anche dopo la riforma del diritto societario, può esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali.
In caso di prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale il danno deve essere identificato con quello provocato dalle nuove operazioni e non deve essere applicato il criterio della differenza dei deficit patrimoniali.
(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano. n. 6/2010 con nota di Cesare Proto) Riproduzione riservata.
Trib. Salerno - Pubblicazione del bilancio e decorrenza della prescrizione per l'azione di responsabilità.
Tribunale di Salerno, 25 maggio 2010 - Pres. Ferrara - Est. Ricciardi.
Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bilancio con un risultato negativo - Azzeramento del capitale sociale - Adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile.
E' idoneo a far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e tale dunque da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.
Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.
Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)
Tribunale di Treviso - Cessione di azienda, responsabilità degli amministratori e prova del danno.
Tribunale di Treviso, 29 ottobre 2009 - Pres. Pedoja - Rel. Caterina Liberati.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Prova del danno - Mancanza di elementi di contabilità - Liquidazione in via equitativa - Criterio della differenza tra attivo e passivo - Ammissibilità.
Quando ricorrono condizioni quali la totale mancanza di documentazione contabile relativa alla società ed alle convocazioni dell'assemblea, la mancata approvazione e deposito dei bilanci relativi a più anni ed il legale rappresentante della società abbia stipulato due contratti di cessione di azienda a prezzo irrisorio che hanno di fatto depauperato la società, è possibile ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta degli amministratori ed altresì il danno da questi provocato per la liquidazione del quale è possibile far uso del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. di Nola - Azione di responsabilità dei creditori sociali e successione delle leggi nel tempo.
Tribunale di Nola, 25 giugno 2009 - Pres. Rosamaria Venuta - Est. Quaranta.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Azione dei creditori sociali - Modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario - Applicazione delle norme ratione temporis - Criteri - Condizioni.
Corte D'Appello Torino - La responsabilità concorrente dei sindaci ed i criteri di determinazione del danno risarcibile.
Corte d'Appello di Torino, Sez. I, 12 gennaio 2009 -
Pres. Bonadies - Rel. Patti.
Ai fini della condanna risarcitoria dei sindaci di una società per azioni, per effetto della mala gestio dell'organo amministrativo, occorre accertare che il danno sia la conseguenza immediata e diretta di specifici comportamenti antidoverosi imputabili agli organi perseguiti, non potendo operare un criterio di liquidazione automatico, senza alcun positivo accertamento.
(Provvedimento e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 1/10 - pag. 35 e segg. con nota di Dario Finardi- Editore IPSOA - Milano)
Tribunale di Biella - Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e legittimazione del curatore.
Tribunale di Biella 21 ottobre 2008 - Est. Eleonora Reggiani.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori per la conservazione del patrimonio sociale - Esperibilità dell'azione - Fondamento - Legittimazione del curatore - Sussistenza.
Nonostante, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo societario di cui al d.lgs. n. 6/03, non vi sia una disciplina che espressamente regoli l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata per mancata conservazione del patrimonio sociale, si deve ritenere che tale azione sia comunque esperibile in virtù del divieto del neminem ledere di cui all'art. 2043 cod. civ. e che la legittimazione a proporla spetti sicuramente al curatore del fallimento in forza del rinvio per relationem contenuto nell'art. 146 legge fallimentare. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Udine - Esercizio contestuale di azione di responsabilità ed azione revocatoria: ammissibilità e presupposti.
Anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela é legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare ( con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinunzia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).
L'amministratore deve rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, qualora abbia gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e grava sullo stesso l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ( v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori). Spetta per contro al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenza immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore

