azione di responsabilità


Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità verso i creditori sociali e prescrizione.

Data di riferimento: 
16/04/2011

Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA

TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE

L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento delle sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)

Tribunale di Milano - Responsabilità degli amministratori - Prescrizione - Determinazione e prova del danno.

Data di riferimento: 
18/02/2011

Tribunale di Milano, 18 gennaio 2011 - Pres. Perozziello - Est. Marianna Galioto.

In mancanza di una disposizione normativa che preveda la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori nell'ambito delle società a responsabilità limitata, deve intendersi ammessa l'applicazione analogica dell'art. 2934 c.c. relativo alle società per azioni. Tale principio discende dall'art. 146 LF, il quale richiama "tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori", ed è conforme alla disciplina dell'art. 2487 c.c. ante riforma.(Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 5/2003, il quale non include le eccezioni in senso stretto tra le facoltà da esercitare a pena di decadenza con la comparsa di risposta, non può ritenersi tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 7 del medesimo decreto. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il dissesto si possa desumere solo da un bilancio mai pubblicato, il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori incomincia a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento della società. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La relazione del curatore, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 33 LF, fa piena prova, fino a querela di falso, degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo ed azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale.

Data di riferimento: 
22/11/2010

Appello Firenze, 22 novembre 2010 - - Pres., est. Mascagni.

I poteri del commissario giudiziale, dopo l'omologazione del concordato preventivo, comprendono la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale o del commissario liquidatore in precedenza nominati. (Fattispecie anteriore alla riforma della legge fallimentare).

Tribunale di Bologna - Fallimento, transazione mediante trust.

Data di riferimento: 
26/07/2010

Tribunale Bologna, 26 luglio 2010 - Pres. Atzori - Est. Atzori.

Fallimento - Azione di responsabilità - Atto di transazione - Utilizzo dello strumento del trust autodichiarato.

Segnalazione dell'Avv. Annapaola Tonelli

(Provvedimento e titolo tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it . (riproduzione riservata)

Corte Cassazione - Il curatore e l'azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata..

Data di riferimento: 
21/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 21 luglio 2010, n. 17121 - Pres. Carnevale - Est. Nappi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Organi - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Disciplina conseguente alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancato richiamo alle norme in materia di società per azioni - Effetti sulla legittimazione del curatore - Irrilevanza - Ragioni - Interpretazione conforme alla riformulazione dell'art.146 legge fall. ex d.lgs. n. 5 del 2006.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.. (massima ufficiale)

Corte di Cassazione - Consorzi con attività esterna ed azione di responsabilità contro gli amministratori.

Data di riferimento: 
03/06/2010

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 13465 del 3 giugno 2010.
Presidente V. Proto
Relatore R.Rordorf

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna, in mancanza di una specifica norma, non é legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio.(G.F. - Riproduzione riservata).

Trib. Salerno - Pubblicazione del bilancio e decorrenza della prescrizione per l'azione di responsabilità.

Data di riferimento: 
25/05/2010

Tribunale di Salerno, 25 maggio 2010 - Pres. Ferrara - Est. Ricciardi.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Prescrizione - Decorrenza - Pubblicazione del bilancio con un risultato negativo - Azzeramento del capitale sociale - Adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile.

E' idoneo a far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e tale dunque da imporre l'adozione degli adempimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Roma - Concordato fallimentare: mancanza della perizia prevista dall'art.124 l.f. - Inammissibilità della proposta.

Data di riferimento: 
13/04/2010

Tribunale di Roma - Sezione fallimentare - 13.04.2010.
Giudice delegato dott. Emilio Norelli.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri.

Nell'ipotesi in cui tra le attività comprese nel fallimento non vi siano solo somme liquide, ma anche delle azioni giudiziali già promosse (contestualmente) nei confronti dell'amministratore della società (azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.) e la proposta di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati collocati nella prima classe, non può farsi a meno della relazione giurata del professionista ex art. 124, terzo comma, l.f., la quale deve prendere in considerazione (oltre alle somme liquide) anche i crediti, le azioni e, in generale, tutte le attività suscettibili di liquidazione ex artt. 105,106,107,108-ter l.f. (gf. Riproduzione riservata)

Tribunale di Nola - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità e prescrizione.

Data di riferimento: 
01/03/2010

Tribunale di Nola, 1 marzo 2010 - Est. Quaranta.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci - Prescrizione - Decorrenza - Esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale - Rilevabilità dai bilanci.

In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. In base a tali principi non possono residuare dubbi circa le necessità della esteriorizzazione dello stato di deficit patrimoniale per la individuazione del dies a quo dei rimedi in discorso e, comunque, sulla necessità che sia l'amministratore convenuto a provare il manifestarsi dello steso in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento della compagine gestita. (fb) (riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti del liquidatore: presupposti.

Data di riferimento: 
26/02/2010

Tribunale di Udine - decisione del 26 febbraio 2010Dott.ssa Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Francesco VENIER Giudice

L'azione di responsabilità del liquidatore, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, può ritenersi fondata qualora si dimostrino degli atti di mala gestio dello stesso, quali ad esempio il compimento di nuove operazioni sociali nel corso della liquidazione, la distrazione di somme a vantaggio proprio o di terzi, il pagamento dei propri compensi di liquidatore a scapito delle ragioni dei creditori ( o più in generale l'esistenza di falsi in bilancio, con la creazione di crediti fittizi, ecc..), ma non é sufficiente a tal fine la sola rilevazione che l‘attivo liquido risultante dal bilancio sia stato destinato al presumibile soddisfacimento - a stralcio - di altri creditori, senza provvedere invece al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile ( essendo fondato su titolo giudiziale).La liquidazione ordinaria della società non ha, infatti, lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto. (Francesco Gabassi- riproduzione riservata)

E' onere dell'attore dimostrare che il liquidatore ha omesso di provvedere al suo pagamento con dolo o colpa, non avendo seguito il principio prior in tempore potior in iure. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)