liquidazione coatta amministrativa
Tribunale di Gorizia – Fondazioni e condizioni di fallibilità
Tribunale di Gorizia, 17 novembre 2011 - Dott. NICOLA RUSSO - Presidente - Dott. CHIARA CAMPAGNER - Giudice - Dott. MICOL SABINO - Giudice relatore.
L'art. 1 l. fall. dispone l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale; laddove pertanto l'attività svolta da una fondazione si qualifichi come attività imprenditoriale commerciale, il cui elemento caratterizzante è costituito non tanto dallo scopo di lucro, che ben può mancare, ma dalla economicità dei criteri di conduzione dell'impresa, ossia dalla gestione della medesima con modalità idonee a reintegrare i costi attraverso i ricavi nel lungo periodo, tendendo al pareggio di bilancio, si applicherà lo statuto dell'imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità della stessa fondazione a fallimento. Tale situazione si verificherà altresì nell'ipotesi in cui l'ente si avvalga per lo svolgimento dell'attività economica di un soggetto diverso, ad esempio una società le cui azioni siano in tutto o in parte detenute dal primo, sempre che la fondazione possa qualificarsi come holding e, in quanto a capo del gruppo societario, non si limiti alla gestione conservativa dei pacchetti di controllo, ma indirizzi coordini e finanzi in modo sistematico le attività delle società partecipate, non limitandosi pertanto al mero esercizio della qualità di socio. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Bologna - Accordi di ristrutturazione - Condizioni di ammissibilità.
Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 - Presidente: dott. Giuseppe Colonna, Relatore: dott. Maurizio Atzori
L'intervento è ammissibile in seno al procedimento ex art. 182-bis della legge fallimentare. Tuttavia, l'intervento in via principale è inammissibile in quanto attraverso l'intervento in questione si realizzerebbe la violazione dei termini decadenziali previsti per la proposizione dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. E' ammissibile, al contrario, l'intervento adesivo dipendente in cui il soggetto che interviene nel procedimento manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, senza ampliare il thema decidendum e senza proporre domande ulteriori. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
E' inammissibile la domanda di accantonamento di somme proposta in seno al procedimento di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non rientrando nel novero delle decisioni che il Tribunale può assumere. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)
Trib.Novara - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ed improcedibilità in costanza di liquidazione coatta amministrativa.
Tribunale Novara, 01 giugno 2011 - - Est. Angela Maria Nutini.
Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione ad ingiunzione ex articolo 18 legge n. 689 del 1981 - Improcedibilità - Accertamento di ogni credito in sede fallimentare - Necessità.
L'opposizione all'ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 diviene improcedibile qualora nel frattempo l'opponente venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; l'articolo 52, legge fallimentare, richiamato dall'articolo 201, detta, infatti, il principio per il quale ogni credito deve essere accertato nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità verso i creditori sociali e prescrizione.
Tribunale di Udine, 16 aprile 2011 - dott. Gianfranco Pellizzoni, pres. relatore, dott. Francesco Venier, dott.ssa Mimma Grisafi
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA
TRIBUNALE DI UDINE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO CREDITORI SOCIALI - INSUFFICIENZA PATRIMONIO SOCIALE - ESTERIORIZZAZIONE
L'eventuale insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori (che è cosa diversa dall'insolvenza, essendo rappresentato dall'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione alla procedura coattiva), anche solo nella fase liquidativa e comunque in corso di procedura può risultare anche una ulteriore diminuzione dell'attivo che comporti un aggravamento delle sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori e pertanto un aggravamento del dissesto, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società inizia a decorrere da tale momento. (Avvocato Andrea Galimberti) (riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa
Cassazione civile, sez. I , 02 dicembre 2010, n. 24547 - Pres. Proto - Est. Ragonesi.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - In genere - Procedimento - Istanza del commissario liquidatore - Legittimati al contraddittorio ex artt. 195 e 15 legge fallim. - Soggetti investiti della legale rappresentanza alla data dell'insolvenza - Poteri processuali del commissario governativo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato, ex artt. 195 e 15 legge fallim., nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza, nella specie dichiarata avendo riguardo al momento della messa in liquidazione della società; ne consegue che, in caso di previo commissariamento governativo, legittimato al contraddittorio è solo il commissario governativo alla predetta epoca investito della carica, la quale comprende, di regola, tra i poteri di gestione ordinaria, le medesime prerogative degli amministratori, ivi inclusa la piena rappresentanza processuale. (Affermando detto principio, la S.C. ha escluso la necessità di convocazione altresì dell'ultimo legale rappresentante della società prima del suo commissariamento, nonchè del commissario governativo che aveva preceduto, nella carica, quello in essere all'epoca della riferita insolvenza). (massima ufficiale)
Tribunale di Rovigo - Società di gestione in liquidazione coatta e competenza per territorio.
Tribunale Rovigo, 21 ottobre 2010 - - Est. Martinelli.
Fondi di investimento - Società di gestione - Liquidazione coatta amministrativa - Azioni civili promosse dalla società liquidazione - Competenza funzionale e territoriale.
Per l'azione promossa da società di gestione di fondi di investimento posta in stato di liquidazione coatta amministrativa (nella specie avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e la condanna al pagamento dei canoni non pagati) è territorialmente e funzionalmente competente il tribunale del luogo in cui la società di gestione ha sede. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amm. e regime transitorio.
Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17337 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini.
Opposizione allo stato passivo - Liquidazione coatta amministrativa - Termine per proporre l'opposizione - Regime intermedio ex d.lgs. n. 5 del 2006 - Trenta giorni - Fondamento.
Il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura fallimentare, anche nel periodo intermedio di vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007, dovendosi ritenere, in tale segmento temporale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo regime improntato all'omogeneità dei termini per impugnare, il secondo comma dell'art. 209 legge fall., successivamente espressamente espunto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali. (massima ufficiale)
Tribunale di Udine - Società Assicurativa in liquidazione coatta amministrativa - chiamata in causa: inammissibilità.
Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno ed il convenuto chiami in causa l'assicurazione per il pagamento del premio di polizza secondo le regole ordinarie fissate dall'art. 1917 cod. civ. o dagli artt. 1919 e ss. in caso di assicurazione a favore di un terzo, vale il principio generale fissato dall'art. 51 ( e 201) della legge fallimentare del divieto di azioni di cognizione ( ovvero di accertamento e condanna), di esecuzione e cautelari, applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum".
Tribunale di Udine - Liquidazione coatta amministrativa - Concordato preventivo
Anche le imprese sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono legittimate a presentare domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 3 e 195 l. fall..
Non è di ostacolo all'ammissione alla procedura la circostanza che la società cooperativa si trovi già in stato di liquidazione;
Tribunale di Milano - Liquidazione coatta amministrativa e vizi procedimentali.
Tribunale di Milano 26 giugno 2008 - Pres. Grossi, rel. Marianna Galioto.
Segnalazione del Presidente Bartolomeo Quatraro
Liquidazione coatta amministrativa - Natura ufficio della verifica dei crediti - Ammissione del credito nello stato passivo - Esclusione - Opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall.
Liquidazione coatta amministrativa - Comunicazione ai creditori e ai terzi - Omissione - Opposizione allo stato passivo - Necessità - Applicazione analogica dei vizi procedimentali dell'atto amministrativo e della disciplina del processo.
Nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, una volta che il credito sia stato preso in considerazione nell'ambito della verifica a carattere ufficioso svolta dal commissario liquidatore e risulti espressamente contemplato nello stato passivo, ai fini della sua esclusione, il creditore deve proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall. nel termine di quindici giorni dalla comunicazione ex art. 209 legge fallim. (fb)
L'irregolarità del mancato invio della comunicazione prevista dall'art. 207 legge fall. deve essere fatta valere mediante l'opposizione allo stato passivo. Alla fattispecie, potranno essere applicate in via analogica le regole relative ai vizi procedimentali nella formazione dell'atto amministrativo e la disciplina dei vizi del processo, posto che la ratio dell'art. 209, comma 2, legge fall. può essere individuata nell'esigenza di stabilità della procedura, la quale è anche la ratio della disciplina del procedimento amministrativo e della disciplina dei vizi del processo. (fb)
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