revoca del fallimento


Tribunale di Sulmona - Revoca del fallimento, effetti e rapporti con i terzi.

Data di riferimento: 
12/05/2011

Tribunale Sulmona, 12 maggio 2011 - Pres. Marsella - Est. Marasca.

Fallimento - Revoca della procedura - Effetti - Riduzione in pristino - Salvezza degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Fallimento - Revoca del fallimento - Atti legalmente compiuti - Assenza di contestazione dalle parti costituite - Validità.

Fallimento - Revoca del fallimento - Effetti nei confronti dell'ex fallito - Restituzione del patrimonio alla data del passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dell'ex fallito - Atti e pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento.

Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Divieto di azioni individuali.

Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Sospensione del corso degli interessi.

Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Ripartizione delle somme residue - Attesa della scadenza del termine originario.

Fallimento - Revoca - Effetti nei confronti dei creditori - Compensazione.

Fallimento - Revoca - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria - Sorte del bene oggetto dell'atto di revoca.

Fallimento - Revoca - Effetti sui rapporti in corso - Modificazioni non riconducibili alla sentenza di fallimento.

Fallimento - Revoca - Effetti del fallimento sui rapporti processuali in corso - Difetto di legittimazione processuale del curatore - Prosecuzione ex latere fallimento.

Fallimento - Revoca - Azioni che derivano dal fallimento - Improcedibilità.

Fallimento - Revoca - Effetti - Debitore - Curatore - Inventario congiunto - Strumentalità rispetto alla ricostruzione del patrimonio.

Fallimento - Revoca - Effetti del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca - Curatore - Obblighi.

Corte di Cassazione - Esclusione dalla società del socio fallito, compimento degli effetti e revoca della sentenza di fallimento

Data di riferimento: 
24/03/2011

Cassazione civile, sez. III , 24 marzo 2011, n. 6734 - Pres. Filadoro - Est. De Stefano.

Società di persone - Fallimento del socio illimitatamente responsabile - Esclusione di diritto - Compimento degli effetti - Revoca della dichiarazione di fallimento - Efficacia retroattiva - Responsabilità del socio per i debiti sociali - Sussistenza.

Fallimento - Incapacità del fallito - Incapacità relativa - Creditore estraneo alla procedura concorsuale che agisca contro il fallito personalmente - Interesse ad agire - Sussistenza - Interesse del fallito a resistere - Efficacia ed esecutività dopo la chiusura del fallimento.

Società di persone - Ingiunzione di pagamento nei confronti della società - Efficacia nei confronti dei soci - Sussistenza - Onere dei soci di proporre opposizione - Prescrizione - Sospensione per la durata del fallimento.

Se è vero che l'articolo 2288 c.c. - ritenuto dalla giurisprudenza applicabile a tutte le tipologie di società di persone - prevede l'esclusione di diritto del socio che sia stato dichiarato fallito, occorre tuttavia precisare che quest'ultimo risponde comunque dei debiti sociali sorti dopo la dichiarazione di fallimento che sia stata successivamente revocata. Infatti, fino a quando non si siano compiuti tutti gli effetti della situazione giuridica complessiva conseguente all'esclusione di diritto (liquidazione della quota del socio escluso o, nelle società di due soli soci, la liquidazione della società) il mancato completamento della loro normale sequenza, unitamente alla riconosciuta retroattività della sentenza di revoca del fallimento, investe l'intera vicenda ponendola nel nulla, come se non fosse mai venuta a giuridica esistenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Corte di cassazione - Dichiarazione di fallimento, natura del termine per la notifica del ricorso e del decreto

Data di riferimento: 
03/03/2011

Cassazione civile, sez. I , 03 marzo 2011, n. 5144 - Pres. Proto - Rel. Piccininni.

Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Termine dilatorio di quindici giorni rispetto all'udienza camerale - Giorni liberi o meno - Ritiro dell'atto da parte del notificando - Scadenza il sabato e sua considerazione come festivo, ai fini della proroga - Rimessione della questione alle sezioni unite.

In sede di esame del ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di revoca del fallimento, pronunciata per omesso rispetto del termine di quindici giorni - fissato dall'art. 15, comma 3, legge fallim. e nella specie altresì indicato dal tribunale - che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto, da un lato, e l'udienza camerale, dall'altro, la questione circa la natura, se perentoria od ordinatoria, di detto termine, è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite, avuto riguardo al dubbio sul carattere di liberi o meno dei predetti giorni e sulla proroga o meno della scadenza del periodo, ai fini del ritiro dell'atto da parte del notificando, se ricadente in giorno di sabato quale eventualmente festivo. (massima ufficiale)

Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.

Data di riferimento: 
08/02/2011

Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.

Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

L'art. 7, n. 2, LF non richiede alcuna forma particolare per la segnalazione dello stato d'insolvenza, che pertanto ben può risultare implicitamente dagli atti del fascicolo trasmesso, spettando comunque al P.M. di effettuare le proprie valutazioni e decidere quindi autonomamente se inoltrare o meno l'istanza di fallimento, non essendo vincolato dalla predetta segnalazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Responsabilità per dichiarazione di fallimento e liquidazione del danno in separato giudizio.

Data di riferimento: 
22/07/2009

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 luglio 2009, n. 17155 - Pres. Vitrone - Rel. Maria Rosaria Cultrera.

Dichiarazione di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità - Responsabilità del creditore procedente ex art. 21 della legge fall. - Natura processuale - Applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Conseguenze - Scissione tra accertamento della responsabilità e prova del danno - Inammissibilità - Cognizione congiunta del giudice fallimentare - Necessità - Conseguenze - Domanda di condanna generica - Inammissibilità.

La responsabilità prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge fall. (abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), in caso di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, costituisce applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. e, avendo natura processuale, non ammette scissione tra l'accertamento della responsabilità aggravata del creditore istante e la prova del danno che ne è conseguito, in quanto la relativa congiunta cognizione è affidata inderogabilmente al giudice dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che è inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. (fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Revoca della dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità al debitore delle spese di procedura.

Data di riferimento: 
22/05/2009

Tribunale di Udine - 22.05.2009

Dott. Alessandra BOTTAN Presidente
Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice Relatore
Dott. Mimma GRISAFI Giudice

Vanno posti a carico del debitore le spese di procedura ed il compenso al curatore qualora il fallimento poi revocato sia stato determinato dal negligente comportamento del debitore stesso. (FG)

Tribunale di Milano - Revoca del fallimento e liquidazione del compenso del legale.

Data di riferimento: 
25/09/2008

Tribunale di Milano 25 settembre 2008 - Est. Quatraro.
Segnalazione del Presidente Bartolomeo Quatraro

Fallimento - Revoca -Compenso del legale del fallimento - Liquidazione degli oneri della massa - Necessità.

Il giudice delegato dovrà provvedere alla liquidazione degli oneri gravanti sulla massa anche nel caso in cui il fallimento venga revocato. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)