chiusura


Corte di Cassazione – Chiusura del fallimento ed improcedibilità dell’azione revocatoria.

Data di riferimento: 
27/04/2011

Corte di Cassazione, sez. I, 27 aprile 2011 n. 9386 - Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - rel.Consigliere -

Rispetto all'azione revocatoria fallimentare la dichiarazione di fallimento si pone come condizione di proponibilità dell'azione; a sua volta la pendenza della procedura concorsuale si atteggia come condizione di proseguibilità dell'azione. Perciò ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l'interesse alla pronuncia d'inefficacia dell'atto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia del contendere. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Trib.Roma - Conseguenze dell'abolizione del registro dei falliti e cancellazione della sentenza dal registro delle imprese.

Data di riferimento: 
16/09/2010

Tribunale di Roma, 16 settembre 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

 Fallimento - Riforma delle procedure concorsuali - Registro pubblico dei falliti - Abrogazione - Iscrizione - Impossibilità.

 

Corte di Cassazione - Chiusura del fallimento in pendenza di opposizioni, tardive e concordato fallimentare.

Data di riferimento: 
03/09/2010

Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19034
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

In presenza di una delle ipotesi previste dalla L. Fall., art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicchè quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, deve essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (G.F. - riproduzione riservata)

Alla chiusura del fallimento non osta la presentazione di una domanda di concordato fallimentare , che costituirebbe una forma alternativa di definizione del procedimento concorsuale, che non ha motivo di essere delibata, essendo già pervenuti per altra via alla definizione stessa" (G.F. - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Reclamo contro la chiusura del fallimento e decorrenza del termine

Data di riferimento: 
23/07/2010

Corte Costituzionale , 23 luglio 2010, n. 279 - Pres. Amirante - Rel. Finocchiaro.

Fallimento - Chiusura - Decreto motivato del tribunale - Reclamo - Decorrenza del termine dalla pubblicazione del decreto - Illegittimità costituzionale - Avviso del deposito a mezzo raccomandata - Necessità.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Corte d'Appello di Reggio Calabria - Decreto di chiusura del fallimento, oggetto del reclamo e limiti.

Data di riferimento: 
14/05/2010

Corte d'Appello di Reggio Calabria, 14 maggio 2010 - Pres. Gambadoro - Rel. Lombardo.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura - Cognizione del giudice in sede di reclamo.

Fallimento - Chiusura del fallimento - Reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento - Inammissibilità.

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo ai sensi dell‘art. 119, 2° comma della legge fallimentare avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 della stessa legge, in quanto tale rimedio è predisposto per porre in discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico caso. (gc) (riproduzione riservata)

E' inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 119, legge fallimentare qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento, limitandosi, ad esempio, a censurare tale decreto perché illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi della reclamante creditrice di elevati importi. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Tribunale di Lodi - Fallimento dichiarato prima del 16/07/2006 e cancellazione dal registro delle imprese.

Data di riferimento: 
18/12/2009

Tribunale Lodi, 18 dicembre 2009 - - Est. Rossetti.

Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso successivamente - Cancellazione dal registro delle imprese.

Fallimento - Chiusura della procedura - Omissione della richiesta del curatore di cancellazione dal registro delle imprese - Procedimento di cui all'art. 2190 c.c. - Necessità.

Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 - Cancellazione della società - Onere del conservatore del registro imprese - Sussistenza.

Si applica anche alle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006 la previsione dell'art. 118, comma 2, legge fall., per cui nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., va disposta la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese. (lds) (riproduzione riservata)

In caso di omissione da parte del curatore della richiesta di cancellazione della società fallita dal registro imprese ai sensi dell'art. 118, comma 2, legge fall., per i fallimenti aperti dopo il 16 luglio 2006, deve attivarsi la procedura di cui all'art. 2190 c.c.. (lds) (riproduzione riservata)

C.Appello Salerno - Chiusura del fallimento,discrezionalità del Tribunale e pendenza di giudizio risarcitorio.

Data di riferimento: 
22/05/2009

Corte d'Appello di Salerno, 22 maggio 2009 - Pres. Rossi - Rel. Rosa Sergio.

Fallimento - Chiusura - Verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 118 - Assenza di discrezionalità - Irrilevanza della pendenza di azioni contro il fallimento - Reclamo -Devoluzione della sola verifica della sussistenza di una delle ipotesi di chiusura.

Allorchè si verifica una delle ipotesi descritte dall'art. 118 l. fall. il tribunale non ha alcuna discrezionalità e deve procedere alla chiusura delle procedura. Del tutto irrilevante è la pendenza di azioni giurisdizionali avverso il fallimento aventi per oggetto il risarcimento dei danni asseritamente causati a terzi dal curatore fallimentare od attinenti vizi delle cose vendute nel corso della procedura fallimentare. A seguito del reclamo avverso il provvedimenti di chiusura, la Corte di Appello non può estendere l'oggetto del procedimento se non alla stretta verifica della sussistenza di una delle condizioni di chiusura della procedura fallimentare. (fb)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Circolare del tribunale di Milano del 5.11.2008 in tema di adempimenti del curatore in fase di chiusura del fallimento

Con circolare del 5.11.2008 il Tribunale di Milano indica gli adempimenti del curatore fallimentare in sede di deposito dell'istanza di chiusura; dispone altresì che sia il curatore a precalcolare orientativamente la quota degli interessi maturandi per il periodo di mesi quattro successivi alla data di deposito del piano di riparto finale, quando si prevede che l'esecuzione del piano di riparto finale si protragga di oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte del Giudice Delegato.

La circolare dà anche particolari indicazioni per quanto riguarda la predisposizione del libro giornale del fallimento.