impresa agricola


Tribunale di Mantova - Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. della società agricola, presupposti.

Data di riferimento: 
09/09/2011

Tribunale Mantova, 09 settembre 2011 - Pres. Nora - Est. Gibelli.

Privilegi - Privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 bis n. 4 c.c. - Titolarità del privilegio in capo a società semplice agricola ex D. Lvo n. 99/04 - Insussistenza.

Il privilegio generale sui beni mobili previsto dall'art. 2751 bis n. 4 c.c. per i crediti dei coltivatori diretti non può essere riconosciuto alle società semplici agricole ex D. Lvo n. 99/04 atteso che il citato decreto si limita ad estendere a dette società, in possesso dei richiesti requisiti, la possibilità di accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. (Andrea Gibelli) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Corte di Cassazione - Nozione di impresa agricola ai fini della dichiarazione di fallimento.

Data di riferimento: 
24/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. Prima Cvile, 24 marzo 2011 n. 6853 - Dott. VITRONE Ugo - Presidente - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

IMPRESA E IMPRENDITORE - Imprenditore agricolo

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Agricolo - Nozione - Attività diretta alla coltivazione del fondo ovvero connessa - Condizioni - Collegamento con lo sfruttamento del fattore terra - Necessità - Difetto - Attività commerciale - Configurabilità - Fattispecie.

A norma dell'art. 2135 c.c. - nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lg. 18 maggio 2001 n. 228 - è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi). (Massima ufficiale)

Tribunale diTorre Annunziata - Incostituzionalità dell'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo,

Data di riferimento: 
20/01/2011

Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, 20 gennaio 2011
dr. Massimo Palescandolo Presidente rel.
dr. Francesco Ottaviano Giudice
dr.ssa Maria Rosaria Giugliano Giudice

L'art. 1 l.f., nel non consentire la sottoposizione alle disposizioni sul fallimento degli imprenditori agricoli (e dei soggetti equiparati), consentendola ai soli imprenditori commerciali, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e, più precisamente, con quel criterio ermeneutico normalmente utilizzato dalla Corte Costituzionale, riassumibile nel principio di ragionevolezza, per cui un diverso trattamento deve trovare una reale "ragione" giustificatrice, imponendo l'eguaglianza formale - di cui al comma primo dell'art. 3 Cost. - di trattare in modo uguale le situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso le situazioni realmente - e non solo apparentemente - diverse (cd. divieto di parificazioni e distinzioni irragionevoli). La scelta legislativa di (continuare ad) escludere dal novero dell'area della fallibilità l'impresa ovvero l'imprenditore avente come oggetto l'attività agricola non è più razionale, ponendosi, pertanto, in conflitto costituzionale. (Francesco Gabassi- Riproduzione riservata).

Corte di Cassazione - Il fallimento dell'imprenditore agricolo: presupposti.

Data di riferimento: 
10/12/2010

Cassazione civile, sez. I , 10 dicembre 2010, n. 24995 - Pres. Proto - Est. Piccininni.
 
In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari). (massima ufficiale)

Tribunale di Pordenone - Impresa agricola: condizioni di fallibilità

Data di riferimento: 
29/10/2008

 

Poiché con l'art. 1 della legge n. 228 del 2001 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") la nozione di impresa agricola, da sempre sottratta al fallimento, è stata riformulata, con qualche novità rispetto al passato, e, fra l'altro, è stato abbandonato, per le attività atipiche, il criterio della normalità, per essere sostituito da quello della prevalenza, va rigettata l'istanza di fallimento nel caso in cui, avendo il legale rappresentante della società debitrice  riconosciuto che la società, oltre a vendere le uova prodotte con l'attività avicola, provvedeva anche all'acquisto per la rivendita di uova prodotte da altri, e ciò in una percentuale che egli ha indicato in circa il 30% sul totale delle uova vendute, deve valutatarsi come prevalente la commercializzazione del prodotto derivante dall'attività agricola e pertanto mantenuta la natura di impresa agricola della resistente.

Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

Tribunale di Pordenone - cooperativa agricola: condizioni di fallibilità

Data di riferimento: 
09/07/2008

La conduzione in modo illecito di una cooperativa agricola consistente nella commercializzazione del latte dei soci produttori con il fine e con l'effetto di consentire loro di sottrarsi al prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria non é sufficiente a farne un'impresa commerciale come tale assoggettabile al fallimento.

Tribunale di Pordenone
dr. Gaetano Appierto Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.