Tribunale di Pordenone


Trib.Pordenone-Omologa del concordato fallimentare-Opposizione di un proponente – Presupposti della sospensione ex art. 295 cpc

Data di riferimento: 
18/03/2011

Tribunale di Pordenone, 24 febbraio 2011 (pubblicata il 18.03.2011)- Dr. Francesco Pedoja Presidente- Dr. Martina Gasparini Giudice- Dr. Francesco Petrucco Toffolo, Giudice rel. est.

Concordato fallimentare - Opposizione all'omologazione - Legittimazione - Di società proponente il concordato la cui proposta non sia stata scelta dal comitato dei creditori - Sussistenza - Di società che abbia depositato proposta successiva all'ordine di comunicazione ai creditori della proposta prescelta - Insussistenza.L'interesse che legittima il terzo a proporre opposizione dev'essere un interesse di diritto, immediato e diretto.Deve riconoscersi la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l'illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria.Non è legittimata a proporre opposizione la società che abbia depositato una nuova proposta, dopo che in relazione ad una proposta di altra società sia stato già emesso l'ordine del giudice delegato di comunicazione della stessa ai creditori; la nuova proponente non ha infatti in alcun modo partecipato all'iter del concordato fallimentare proseguito nelle fasi dell'approvazione e poi dell'omologazione, iter alla cui legittimità essa non ha un interesse giuridico ma di mero fatto. (dott. Francesco Petrucco Toffolo - Riproduzione riservata)

Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.

Data di riferimento: 
09/12/2010

Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon

Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Pordenone - Concordato fallimentare - Reclamo ex art. 26 l.f. e litisconsorzio necessario del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Pordenone, 12 novembre 2010 - Pres. Pedoja - Rel. Manzon.

Concordato fallimentare - Reclamo ex articolo 26 l.f. - Contestazione dell'operato del comitato dei creditori - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, si contesti anche l'operato del comitato dei creditori, questo deve essere ritenuto litisconsorte necessario del procedimento e ciò in considerazione del ruolo di organo attivo della procedura attribuitogli dalla riforma nonchè della legittimazione processuale allo stesso riconosciuta dal nuovo testo dell'articolo citato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Concordato fallimentare - Termine per la proposizione di proposte migliorative.

Data di riferimento: 
08/11/2010

Tribunale di Pordenone, 08 novembre 2010 - dott. Francesco Petrucco Toffolo

A partire dall'emissione del provvedimento con il quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare la proposta non può più essere modificata. Né, evidentemente, possono essere depositate nuove proposte essendo la rilevanza di queste subordinata ad una regressione del procedimento a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori, o l'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. del provvedimento che ha avviato l'iter di approvazione. (G.F. - riproduzione riservata)

La revoca dall'ordinanza con la quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta di concordato fallimentare, in presenza di una domanda di concordato più favorevole, é inammissibile in quanto si fonderebbe su una valutazione di convenienza da parte del giudice delegato, che è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, che attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite i poteri di veto e di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta e sottrae al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa; spetta invece al giudice delegato un controllo di legittimità che include, bensì, un potere di arresto ma limitato a ragioni attinenti la sussistenza dei presupposti formali e la regolarità della procedura. (G.F. - Riproduzione riservata).

Tribunale di Pordenone - Articolo 1 lettera b) della legge fallimentare e ricavi lordi relativi a periodo inferiore all'anno.

Data di riferimento: 
04/11/2010

Tribunale di Pordenone, 4.11.2010
dr. Francesco Pedoja Presidente
dr. Martina Gasparini Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

L'art. 1 lett. b) l.f. prevede la fallibilità di imprese che abbiano realizzato anche in uno solo dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila e, poiché quello relativo ai ricavi è un dato di flusso assunto dal legislatore con riferimento al periodo annuale normalmente pari alla durata dell'esercizio sociale, ove l'esercizio abbia, nel caso concreto, avuto durata inferiore, i ricavi conseguiti in detto periodo vanno ragguagliati ad anno. (G.F. - Riproduzione riservata)

Tribunale di Pordenone - Esdebitazione ed applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Pordenone, decreto dd. 15.7.2010
dott. Francesco Pedoja Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Giudice
dott. Francesca Clocchiatti Giudice
Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti

Esdebitazione - condizioni - bancarotta fraudolenta - creditori insoddisfatti

L'applicazione di pena concordata (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta  non osta all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ricorrendo il requisito di cui al n. 6 dell'art. 142 l.f., qualora il reato sia stato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione.

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.

Trib. Pordenone - Vendita fallimentare e revoca dell'assegnazione: presupposti ed applicabilità dell'art.107 co 4° l.f.

Data di riferimento: 
02/02/2010

Tribunale di Pordenone- 02.02.2010 - G.d. dott. Francesco Petrucco Toffolo

E' ammissibile l'acquisizione da parte del curatore fallimentare di un'offerta d'acquisto migliorativa, con conseguente sospensione della procedura di vendita ex art. 107 quarto comma l.f., anche nell'ipotesi in cui il pagamento del prezzo da parte del primo offerente sia avvenuto in data anteriore all'offerta migliorativa. (Riproduzione riservata Gabassi Francesco)

Si veda anche in questo sito: Corte di Cassazione, sez. I civile, 19 ottobre 2011 n. 21645.

Trib. di Pordenone - Concordato preventivo - Poteri di controllo del tribunale e contenuto della relazione del professionista.

Data di riferimento: 
13/01/2010

Tribunale di Pordenone 13 gennaio 2010
dott. Enrico Manzon presidente
dott.ssa Maria Paola Costa giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo giudice rel. est.

Il Tribunale in sede di esame della proposta di concordato preventivo è chiamato a verificare che il controllo effettuato dal professionista che ha predisposto la relazione ex art. 161 comma 3° l.f. sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva rispetto al ricorso del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.(fg riproduzione riservata)

Un'attestazione del professionista condizionata o con riserva deve ritenersi una "non-attestazione" del piano così come proposto (altrimenti qualsiasi piano, anche quello le cui effettive probabilità di realizzazione fossero inconsistenti, con ben calibrate riserve e condizioni potrebbe ricevere una qualche forma di attestazione): in tali casi, pertanto, o la debitrice rimuove, con opportune modifiche ed integrazioni, l'ostacolo ad una piena conferma di veridicità e fattibilità, o il professionista, assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che gli elementi di criticità rilevati trovano più che probabile soluzione o compensazione nell'economia complessiva del piano o, infine, si deve prendere atto della mancanza del requisito, formale e sostanziale al tempo stesso, richiesto dall'art. 161 comma 3° l.f.. .(fg riproduzione riservata)

Trib. Pordenone - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo - Vendita in danno ex art. 1515 c.c.

Data di riferimento: 
03/11/2009

Tribunale di Pordenone - 3 novembre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.

E' inammissibile la pretesa della società concedente di insinuarsi al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni di leasing scaduti ed interessi di mora alla data del fallimento ed a titolo di canoni a scadere e prezzo di opzione di acquisto del bene, come da piano di ammortamento finanziario, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)

Con l'attuale formulazione dell'art. 72-quater l. f. il richiamo all'art. 1515 C.C. si deve ritenere quasi sottinteso, posto che anche il curatore dal canto suo è gravato, oltre che dall'obbligo di restituire tempestivamente il bene, dalla responsabilità della verifica del risultato ottenuto dalla riallocazione del bene stesso, soprattutto nei casi in cui in mancanza di mercuriali o di quotazioni ufficiali non è possibile determinare un valore di mercato oggettivamente certo, con la conseguenza di far ritornare tutte quelle incertezze, che invece si erano volute eliminare, che si nascondono dietro al ricorso alla determinazione del valore di mercato sulla base di indici presuntivi di incerta natura, come in passato è avvenuto per l'equo compenso. (riproduzione riservata fg)

Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista

Data di riferimento: 
21/10/2009

Tribunale di Pordenone - 21 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Paola Costa - giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo - giudice rel.est.

Nonostante i termini non del tutto univoci impiegati dal legislatore, le finalità e, con modeste incertezze, i contenuti della relazione del professionista prevista dall'art. 161 l.f. sono stati sufficientemente chiariti dagli interpreti (e, ad esempio, adeguatamente esposti in un recente studio del CNDCEC). Si è infatti osservato che la la funzione della relazione è quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, misura individuata dalla legge in ciò che i creditori riceverebbero in mancanza di concordato. Nel caso di impresa insolvente (e non semplicemente in crisi) l'alternativa da valutare è, in quanto l'unica realistica, quella della liquidazione in sede fallimentare. Si tratta sostanzialmente di ricostruire virtualmente il riparto di cui il creditore beneficerebbe in sede fallimentare, dovendo la proposta di concordato offrire ai creditori prelatizi falcidiati un riparto non inferiore. (fg) (Riproduzione riservata).