Tribunale di Pordenone
Tribunale di Pordenone - Esdebitazione ed applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
Tribunale di Pordenone, decreto dd. 15.7.2010
dott. Francesco Pedoja Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Giudice
dott. Francesca Clocchiatti Giudice
Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti
Esdebitazione - condizioni - bancarotta fraudolenta - creditori insoddisfatti
L'applicazione di pena concordata (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta non osta all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ricorrendo il requisito di cui al n. 6 dell'art. 142 l.f., qualora il reato sia stato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.
Trib. di Pordenone - Concordato preventivo - Poteri di controllo del tribunale e contenuto della relazione del professionista.
Tribunale di Pordenone 13 gennaio 2010
dott. Enrico Manzon presidente
dott.ssa Maria Paola Costa giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo giudice rel. est.
Il Tribunale in sede di esame della proposta di concordato preventivo è chiamato a verificare che il controllo effettuato dal professionista che ha predisposto la relazione ex art. 161 comma 3° l.f. sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva o adesiva rispetto al ricorso del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.(fg riproduzione riservata)
Un'attestazione del professionista condizionata o con riserva deve ritenersi una "non-attestazione" del piano così come proposto (altrimenti qualsiasi piano, anche quello le cui effettive probabilità di realizzazione fossero inconsistenti, con ben calibrate riserve e condizioni potrebbe ricevere una qualche forma di attestazione): in tali casi, pertanto, o la debitrice rimuove, con opportune modifiche ed integrazioni, l'ostacolo ad una piena conferma di veridicità e fattibilità, o il professionista, assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che gli elementi di criticità rilevati trovano più che probabile soluzione o compensazione nell'economia complessiva del piano o, infine, si deve prendere atto della mancanza del requisito, formale e sostanziale al tempo stesso, richiesto dall'art. 161 comma 3° l.f.. .(fg riproduzione riservata)
Trib. Pordenone - Vendita fallimentare e revoca dell'assegnazione: presupposti ed applicabilità dell'art.107 co 4° l.f.
Tribunale di Pordenone- 02.02.2010 - G.d. dott. Francesco Petrucco Toffolo
E' ammissibile l'acquisizione da parte del curatore fallimentare di un'offerta d'acquisto migliorativa, con conseguente sospensione della procedura di vendita ex art. 107 quarto comma l.f., anche nell'ipotesi in cui il pagamento del prezzo da parte del primo offerente sia avvenuto in data anteriore all'offerta migliorativa. (Riproduzione riservata gf)
Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista
Tribunale di Pordenone - 21 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Paola Costa - giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo - giudice rel.est.
Nonostante i termini non del tutto univoci impiegati dal legislatore, le finalità e, con modeste incertezze, i contenuti della relazione del professionista prevista dall'art. 161 l.f. sono stati sufficientemente chiariti dagli interpreti (e, ad esempio, adeguatamente esposti in un recente studio del CNDCEC). Si è infatti osservato che la la funzione della relazione è quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, misura individuata dalla legge in ciò che i creditori riceverebbero in mancanza di concordato. Nel caso di impresa insolvente (e non semplicemente in crisi) l'alternativa da valutare è, in quanto l'unica realistica, quella della liquidazione in sede fallimentare. Si tratta sostanzialmente di ricostruire virtualmente il riparto di cui il creditore beneficerebbe in sede fallimentare, dovendo la proposta di concordato offrire ai creditori prelatizi falcidiati un riparto non inferiore. (fg) (Riproduzione riservata).
Tribunale di Pordenone - Privilegio del credito per l'I.C.I. - Insussistenza.
Tribunale di Pordenone - 12 ottobre 2009.
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.
L'art. 2752 codice civile, che prevede il privilegio per i crediti relativi ad imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge sulla finanza locale, ha inteso riferirsi solo ai crediti previsti dal R.D. n. 1175/1931 e poiché le norme che istituiscono privilegi non sono suscettibili di applicazione analogica, si deve ritenere che, in mancanza di espressa previsione normativa, il credito dei comuni per l'I.C.I. non sia assistito da privilegio alcuno. (fb) (Pubblicazione in collaborazione con www.ilcaso.it )
Tribunale di Pordenone - Imprededucibilità del credito del legale per le prestazioni relative al concordato preventivo.
Tribunale di Pordenone - 8 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.
Il credito del legale per prestazioni professionali relative ad "attività di studio, istruttoria e predisposizione della domanda di concordato preventivo" - compiute su incarico e nell'interesse - della società poi fallita non va ammesso in prededuzione, ma solo in privilegio ex art. 2751bis n. 2), C.C. (Riproduzione riservata fg)
Trib. Pordenone - Leasing - Presupposti per l'ammissione al passivo - Vendita in danno ex art. 1515 c.c.
Tribunale di Pordenone - 3 novembre 2009
dott. Enrico Manzon - presidente
dott.ssa Antonella Dragotto - giudice
dott. Francesco Saverio Moscato - giudice rel.
E' inammissibile la pretesa della società concedente di insinuarsi al passivo del fallimento dell'utilizzatrice, per un credito chirografario a titolo di canoni di leasing scaduti ed interessi di mora alla data del fallimento ed a titolo di canoni a scadere e prezzo di opzione di acquisto del bene, come da piano di ammortamento finanziario, posto che detta richiesta è stata introdotta prima ancora di avere provveduto, la società concedente, alla effettiva riallocazione del bene a valori di mercato. (fg)
Con l'attuale formulazione dell'art. 72-quater l. f. il richiamo all'art. 1515 C.C. si deve ritenere quasi sottinteso, posto che anche il curatore dal canto suo è gravato, oltre che dall'obbligo di restituire tempestivamente il bene, dalla responsabilità della verifica del risultato ottenuto dalla riallocazione del bene stesso, soprattutto nei casi in cui in mancanza di mercuriali o di quotazioni ufficiali non è possibile determinare un valore di mercato oggettivamente certo, con la conseguenza di far ritornare tutte quelle incertezze, che invece si erano volute eliminare, che si nascondono dietro al ricorso alla determinazione del valore di mercato sulla base di indici presuntivi di incerta natura, come in passato è avvenuto per l'equo compenso. (riproduzione riservata fg)
Tribunale di Pordenone - Il privilegio dello studio professionale associato.
Tribunale di Pordenone - 8 ottobre 2009
dott. Enrico Manzon - Presidente, dott.ssa Antonella Dragotto - Giudice, dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice rel.est.
In sede di ammissione al passivo il credito vantato da uno studio legale associato per prestazioni svolte dai propri associati non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (riproduzione riservata fg)
Tribunale di Pordenone - Istanza di fallimento - Dichiarazione di desistenza e condanna alle spese.
Tribunale di Pordenone – Decreto del 16 settembre 2009 - Dr. Enrico Manzon – presidente - Dr. Maria Paola Costa giudice - Dr. Francesco Petrucco Toffolo – giudice relatore.
La dichiarazione di desistenza deve essere qualificata quale rinunzia agli atti del giudizio c.d. prefallimentare, con le conseguenze di cui all’art 306 c.p.c., contenente disposizioni dettate in tema di processo di cognizione, ma richiamate dall’art. 629 c.p.c., in quanto compatibili, anche per il processo di esecuzione, ed applicabili quantomeno in via analogica alla materia de qua; quindi, secondo quanto previsto dall’ultimo comma della disposizione citata, ill rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salva l’ipotesi di diverso accordo tra loro, in assenza del quale, dichiarata l’estinzione del giudizio, deve pronunciarsi condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente costituitosi. (fg)
Tribunale di Pordenone - Concordato preventivo: rigetto del credito prescritto.
Qualora il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale abbia agito per il recupero di un proprio credito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) i commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo e mai alcun atto sia stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice, la predetta azione non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti della società e pertanto l'istanza di fallimento fondata sul credito prescritto va rigettata.
Tribunale di Pordenone
dr. Antonio Lazzaro Presidente
dr. Maria Paola Costa Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

