comitato dei creditori, Tribunale di Pordenone


Tribunale Pordenone – Concordato fallimentare e sindacato del Giudice delegato.

Data di riferimento: 
09/12/2010

Reclamo art.36

Tribunale Pordenone, 9 dicembre 2010 - Pres. dott. Pedoja, est. dott. Manzon

Quando il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 125 l.f., dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, essendo invece esclusa qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 125, 1 co., l.f., nella parte in cui afferma che il giudice delegato "chiede il parere al curatore con specifico riferimento.. alle garanzie offerte", deve essere interpretato nel senso che il giudice delegato deve limitarsi a verificare che delle garanzie siano state "offerte", ma non può spingersi fino a sindacare la valutazione di esse data dal curatore e, soprattutto, dal comitato dei creditori, né a valutare la tipologia e la misura delle garanzie stesse. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove in una proposta di concordato sia contenuta una clausola che prevede il pagamento non integrale dei crediti prededucibili ( in violazione degli artt. 111 e 111bis l.f.), essa deve intendersi come "non apposta" e, per il generale principio di conservazione degli atti giuridici, essa deve considerarsi "viziata" ma non "viziante"; per l'effetto la proposta concordataria rimane valida, ma depurata da tale clausola. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Pordenone - Concordato fallimentare - Reclamo ex art. 26 l.f. e litisconsorzio necessario del Comitato dei Creditori.

Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Pordenone, 12 novembre 2010 - Pres. Pedoja - Rel. Manzon.

Concordato fallimentare - Reclamo ex articolo 26 l.f. - Contestazione dell'operato del comitato dei creditori - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

Nell'ambito del concordato fallimentare, qualora, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26, legge fallimentare, si contesti anche l'operato del comitato dei creditori, questo deve essere ritenuto litisconsorte necessario del procedimento e ciò in considerazione del ruolo di organo attivo della procedura attribuitogli dalla riforma nonchè della legittimazione processuale allo stesso riconosciuta dal nuovo testo dell'articolo citato. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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