concordato preventivo, Tribunale di Tolmezzo


Tribunale di Tolmezzo – Inapplicabilità alle s.p.a. dell’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei crediti di soci finanziatori.

Data di riferimento: 
29/12/2011

Tribunale di Tolmezzo, 29 dicembre 2011 - dott. Massarelli.

Credito da finanziamento in una s.p.a. - Postergazione - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Esclusione.

Credito da finanziamento in una s.p.a. - Conferimento di capitale di rischio - Interpretazione della volontà delle parti - Simulazione.

Nonostante la questione sia ampiamente dibattuta, non sembra possibile estendere l'area di applicazione dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni. Ne consegue che un credito da finanziamento in una s.p.a. non debba essere postergato, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione (sent. n. 16393/2007) e, altresì, in mancanza di espressi richiami normativi. Infatti, un tale modello legale può essere preteso ed imposto solo in tipi societari ben precisi, e cioè ove la posizione del socio abbia un peso individuale non commisurato alla quota di capitale sottoscritta (come nelle s.p.a.), ma solo alla sua partecipazione personale (come avviene nelle s.r.l. o per le capogruppo). Questa impostazione è confermata dall'art. 2411 c.c., che - consentendo di postergare volontariamente il credito degli obbligazionisti al soddisfacimento di altri creditori sociali - sembra escludere la possibilità di una postergazione ex lege. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Tribunale di Tolmezzo – Concordato preventivo e pagamenti non immediati ai creditori privilegiati.

Data di riferimento: 
07/07/2011

Tribunale di Tolmezzo, 7 luglio 2011, dott. Antonio Cumin, presidente, dott. Lorenzo Massarelli, Giudice relatore, dott. Alessia Bisceglia, Giudice

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Previo consenso - Necessità.

Va dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo il cui piano preveda che i creditori privilegiati, a meno che non vengano fatti oggetto di falcidia ex art. 160, secondo comma, L.Fall., siano oggetto di trattamento che comporti pagamenti non immediati o non integrali senza il loro preventivo consenso, e ciò nonostante il riconoscimento di interessi per la dilazione". (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Tribunale di Tolmezzo - Concordato preventivo con previsione di vendita privatistica e nomina del liquidatore - esclusione.

Data di riferimento: 
29/10/2008

 Tribunale di Tolmezzo - 29 ottobre 2008

dott. Antonio Cumin Presidente
dott. Giuliano Berardi Giudice
dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore

Nel caso in cui il piano omologato sia basato non su di una formale cessione di tutti i beni ai creditori (fattispecie in cui spetta ai liquidatori giudiziali collocare gli stessi sul mercato), ma sull'esecuzione di una vendita privatistica già delineata in tutte le sue pattuizioni anche di dettaglio, l'attuazione non va rimessa a liquidatori giudiziali, ma agli attuali amministratori, i quali procederanno alla ripresa dell'azienda, alla stipula del contratto di vendita di beni e crediti (ferme le condizioni fin qui dal terzo proposte), all'incasso del prezzo (e di ogni altro eventuale credito), al pagamento tramite tale provvista prima dei debiti prededucibili (compresi interessi) in via integrale, poi dei privilegiati (sempre compresi interessi ed in via integrale) ed infine ai chirografari (per quanto residua e con interessi calcolati al 26.2.2008).