Tribunale di Tolmezzo
T. Tolmezzo- Int. fin. - Obbligazioni Finmek e necessaria conoscenza delle condizioni di emissione del prestito.
Tribunale di Tolmezzo, 1 aprile 2010 - Pres. Cumin - Est. Massarelli.
Segnalazione dell'Avv. Roberto Cianci
Obbligazioni Finmek International - Negoziazione al grey market prima dell'emissione delle condizioni del prestito - Know yuor merchandise rule - Violazione - Dovere di informazione dell'investitore - Impossibilità.
La negoziazione di obbligazioni nella fase di grey market, la quale abbia luogo prima che siano state rese note le condizioni di emissione del prestito, impedisce all'intermediario la necessaria conoscenza dello strumento finanziario ed impedisce altresì che l'investitore venga adeguatamente informato delle specifiche caratteristiche del medesimo ed eventualmente dell'inadeguatezza dell'operazione. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Tolmezzo - Concordato preventivo con previsione di vendita privatistica e nomina del liquidatore - esclusione.
Tribunale di Tolmezzo - 29 ottobre 2008
dott. Antonio Cumin Presidente
dott. Giuliano Berardi Giudice
dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore
Nel caso in cui il piano omologato sia basato non su di una formale cessione di tutti i beni ai creditori (fattispecie in cui spetta ai liquidatori giudiziali collocare gli stessi sul mercato), ma sull'esecuzione di una vendita privatistica già delineata in tutte le sue pattuizioni anche di dettaglio, l'attuazione non va rimessa a liquidatori giudiziali, ma agli attuali amministratori, i quali procederanno alla ripresa dell'azienda, alla stipula del contratto di vendita di beni e crediti (ferme le condizioni fin qui dal terzo proposte), all'incasso del prezzo (e di ogni altro eventuale credito), al pagamento tramite tale provvista prima dei debiti prededucibili (compresi interessi) in via integrale, poi dei privilegiati (sempre compresi interessi ed in via integrale) ed infine ai chirografari (per quanto residua e con interessi calcolati al 26.2.2008).
Trib. Tolmezzo - Esdebitazione - Mancata previsione per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006 - Incostituzionalità.
Tribunale di Tolmezzo - 15.05.2008
dott. Giuliano Berardi Presidente
dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore
dott. Alessia Bisceglia Giudice
Appare irragionevole ed ingiustificabile che il legislatore del 2007, introducendo ex professo una disciplina transitoria in materia di esdebitazione (prima assente), stabilisca una disparità di trattamento fra i falliti le cui procedure si siano chiuse prima del 16.7.2006 (che non possono aspirare all'esdebitazione) e i falliti le cui procedure siano ancora pendenti al 16.7.2006, posto che in entrambi i casi si tratta di soggetti sottoposti a procedure "definite secondo la legge anteriore", quindi rispettivamente svolte e da svolgersi interamente in base alla disciplina della legge del 1942 per cui va sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 22, comma 4, del Decreto Legislativo n° 169/2007 nella parte in cui limita in via transitoria l'applicazione retroattiva della disciplina in materia di esdebitazione ai soli fallimenti ancora pendenti alla data del 16.7.2006, anziché a tutti i fallimenti retti dall'originario testo del R.D. n° 267/1942, a prescindere dalla data di loro chiusura;
Tribunale di Tolmezzo - Istruttoria prefallimentare - Prova dei presupposti di fallibilità.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TOLMEZZO - 14 ottobre 2008
dott. Antonio Cumin Presidente
dott. Lorenzo Massarelli Giudice rel.
dott. Alessia Bisceglia Giudice
Al fine di verificare il presupposto soggettivo per il fallimento si impone la sola analisi degli indici di cui al novellato art. 1 L.Fall., senza riferirsi ai tradizionali criteri di cui all'art. 2083 c.c.
La regola di cui all'art. 1, secondo comma, L. Fall. ("gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale ... i quali dimostrino il possesso congiunto ...") non pone un'eccezione affidata alla sola volontà delle parti (il che sarebbe incompatibile con la natura e le finalità del procedimento prefallimentare) bensì esprime una norma di chiusura finale di tipo istruttorio, nel senso che il fallimento va dichiarato ogniqualvolta i mezzi istruttori proposti dal debitore o ammessi d'ufficio non dimostrino l'assenza del presupposto soggettivo; tale conclusione si trae anche dalla lettura della Relazione illustrativa del D.Lgs. n° 169/2007.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI TOLMEZZO - I PRESUPPOSTI DELL'ESDEBITAZIONE
Anche il pagamento di una piccola parte dei crediti ammessi al passivo (il 20% ca. di due soli crediti privilegiati) consente ai ricorrenti di godere del beneficio dell'esdebitazione. (Il presente provvedimento, a seguito di reclamo, é stato revocato con provvedimento della Corte d'Appello di Trieste di data 30.01.2008 pubblicato in questo sito)

