Interruzione del processo
Tribunale di Terni – Interruzione automatica del processo ex art. 43, 3° co., LF
Tribunale di Terni, 21 febbraio 2011 - Pres., est. Montanaro.
L'art. 43, terzo comma, LF, così come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006, sancisce l'interruzione automatica del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che sia necessaria la dichiarazione da parte del procuratore di tale parte o la notificazione dell'evento interruttivo alle controparti, dal momento in cui il fatto è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Potendo essere rilevata ex officio la già avvenuta interruzione del giudizio, parimenti può essere effettuata d'ufficio l'acquisizione della notizia della dichiarazione di fallimento di una delle parti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
L'automatismo dell'interruzione previsto dall'art. 43, terzo comma, LF non esclude che il giudice debba comunque provvedere a dichiarare l'avvenuta interruzione, poiché la ricostituzione del contradditorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione) non impedisce il verificarsi dell'interruzione del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
La dichiarazione con efficacia ricognitiva di cui all'art. 43, terzo comma, LF non necessariamente deve essere effettuata in udienza e, dunque, non è necessario attendere l'udienza eventualmente già fissata al fine di dichiarare l'interruzione del giudizio a causa dell'intervenuto fallimento di una delle parti. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.
Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.
Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
L'art. 7, n. 2, LF non richiede alcuna forma particolare per la segnalazione dello stato d'insolvenza, che pertanto ben può risultare implicitamente dagli atti del fascicolo trasmesso, spettando comunque al P.M. di effettuare le proprie valutazioni e decidere quindi autonomamente se inoltrare o meno l'istanza di fallimento, non essendo vincolato dalla predetta segnalazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Tribunale di Bari-Modugno – Interruzione del processo ex art. 43, 3° co, LF – Decorrenza del termine per la riassunzione.
Tribunale di Bari-Modugno, 14 dicembre 2010 - Est. Mirella Delia.
L'apertura del fallimento determina, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, LF novellato, l'interruzione del processo quale effetto automatico ed anche in assenza di una dichiarazione del difensore in udienza, sicché tutti i successivi atti del procedimento divengono nulli per violazione dell'art. 298 c.p.c. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Il termine per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 43, terzo comma, LF in seguito all'apertura del fallimento decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Tribunale di Monza - Dichiarazione di fallimento ed automatica interruzione del giudizio.
Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente - Dimezzamento automatico dei termini - Sezioni Unite 19246/2010 - Interpretazione dell'art. 645 conforme a Costituzione - causa iscritta a Ruolo dopo il quinto giorno ma entro il decimo - Improcedibilità - Non sussiste.
Fallimento della società - Interruzione del Processo - Rilevabilità d'Ufficio - Art. 43 Legge Fall. come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006 - Sulla base di mera intervenuta notizia - Sussiste.
Corte d'Appello di Firenze - Dichiarazione di fallimento ed automatica interruzione dei procedimenti in corso.
Appello Firenze, 01 ottobre 2010 - Pres. Chini - Est. M. Jole Fontanella.
Fallimento della società - Interruzione del Processo - Rilevabilità d'ufficio- Art. 43 Legge Fall. come modificato dall'art. 41 d.lgs. 5/2006 - Sulla base di mera intervenuta notizia - Sussiste.
Per effetto del terzo comma dell'art. 43, legge fallimentare, introdotto dall'art. 41 D.lgs. n 5/2006, l'apertura del fallimento della parte opera come evento interruttivo automaticamente ed indipendentemente dalla dichiarazione del difensore. (ns) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Corte d'Appello di Milano - Fallimento, incompetenza, impulso e prosecuzione del processo.
Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 2010 - Pres. Urbano - Rel. Roggero.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Estinzione per inattività delle parti - Insussistenza - Definizione d'ufficio del procedimento - Necessità.
La procedura per la dichiarazione di fallimento non è un procedimento di parti ma è permeato di prevalenti poteri d'ufficio in relazione alla sua finalità pubblicistica, sicché prescinde dall'impulso di parte. Pertanto, presentato un ricorso per dichiarazione di fallimento e dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale adìto, ovvero dichiarata la competenza di altro tribunale dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza, indipendentemente dall'inerzia, dalla volontà e dalla diligenza della parte, il processo, che non conosce estinzione ai sensi degli artt. 307 e 310 codice procedura civile, non può non persistere fino a che il fascicolo pervenga al tribunale dichiarato competente a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e detto organo emani la sua decisione definendo il processo stesso. (ns) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti, dalla rivista on.line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Trib. Udine - Interruzione del procedimento per la dichiarazione di fallimento per estinzione della società ricorrente.
Tribunale di Udine, 19 febbraio 2010Dott. Alessandra Bottan PresidenteDott. Gianfranco Pellizzoni Giudice RelatoreDott. Mimma Grisafi Giudice
Il procedimento previsto dall'art. 15 l.f. va interrotto nell'ipotesi in cui dopo il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento la società ricorrente si estingua per cancellazione della stessa ex art. 2495 c.c. Per quanto attiene alle cause pendenti, la cancellazione delle società deve essere equiparata alla morte della persona fisica, con conseguente interruzione di tutti i processi in corso, secondo la regola dettata dall'art. 299 cpc ed eventuale riassunzione dei processi nei confronti dei soci o ad iniziativa di questi ultimi , nel caso di rapporti attivi, sulla base del principio enunziato dall'art. 303 cpc, che nel disciplinare la riassunzione fa generico riferimento a coloro che debbono costituirsi per proseguire il giudizio, non escludendo quindi anche la facoltà dei soci di riassumere il processo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)
( si veda. sul punto in senso conforme, il decreto 7.01.2010, n. 1626/09 del Giudice del Registro del Tribunale di Udine, allegato).
(Assume rilevanza, con riferimento al caso specifico, anche l'allegata sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, dd. 22.02.2010 n. 4062)
Tribunale Varese - Necessità di riassunzione del processo interrotto anche nei confronti del fallito - Insussistenza.
Tribunale di Varese, sez. Prima civile, ordinanza 12 dicembre 2009 (est. G. Buffone).
Laddove il processo sia stato interrotto, ex art. 43 terzo comma l.f. per l'apertura del fallimento di una delle parti convenute, non decade dalla riassunzione la parte che ha riassunto il giudizio notificando il ricorso in riassunzione al solo convenuto non fallito. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Tribunale di Catania - Acireale - Fallimento, interruzione del processo, conoscenza dell'evento e riassunzione.
Tribunale di Catania Sez. distaccata di Acireale, 22 ottobre 2009 - Est. Pulvirenti.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa
Processo - Interruzione - Dichiarazione di fallimento - Effetto immediato - Riassunzione - Decorso del termine - Dichiarazione in udienza.
La modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 secondo la quale "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" deve essere interpretata nel senso che pur ammettendo l'immediato prodursi dell'interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, ugualmente il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza nel processo. (Nel caso di specie, l'intervenuto fallimento era stato dichiarato in udienza dal procuratore del fallito). (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Biella - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione ed effettiva conoscenza.
Tribunale di Biella 05 marzo 2009 - Est. Reggiani.
Procedimento civile - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione - Decorrenza del termine - Effettiva conoscenza - Illegittimità costituzionale - Rilevanza.
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 d.l.vo 5/06) - e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita o comunque diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento. (er)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it )

