concordato stragiudiziale
Tribunale di Reggio Emilia - Invalidità del trust funzionale all'applicazione dell'art. 10 l.f.
Tribunale di Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - dott. Giovanni Fantidini
Non ogni trust é valido ed efficace in quanto tale, é indispensabile perciò esaminare l'atto costitutivo di trust per comprendere il programma negoziale che si è prefisso il disponente e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.
Nell'ipotesi di un trust liquidatorio avente lo scopo di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del miglio realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci", che non si accompagna a nessuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi, é necessario valutare quale sia il valore aggiunto di un trust siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione.
Nell'ipotesi in cui un trust abbia il dichiarato scopo di "agevolare il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria", ma non risultino in essere accordi o piani di risanamento (tanto meno ex art. 67 lettera d o ex art. 182 bis l.f.) e l'immediata estinzione della società denoti, al contrario, un intento di chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento nel caso indicate dalla disponente) presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 l.f., detto trust non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente mancando sostanzialmente la volontà del disponente di istituire un trust.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
Tribunale di Roma - Nomina del perito attestatore ex art. 67 comma 3°, lett. d) l.f.
Tribunale di Roma, 23 febbraio 2011 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio.
Il generico richiamo dell'art. 67, terzo comma, lett. d, LF, all'art. 2501 bis, quarto comma, c.c. concerne esclusivamente la relazione attestativa di un piano aziendale di risanamento, e non altri e diversi profili, quali la procedura di nomina del professionista che dovrà svolgere la verifica di veridicità e formulare il giudizio di ragionevolezza. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
La nomina del professionista incaricato di verificare la veridicità dei dati e formulare il giudizio di ragionevolezza del piano di risanamento non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti dell'operazione aziendale e contrattuale, dal momento che il piano attestato si riferisce a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
Tribunale di Vicenza - Piano attestato e nomina dell'esperto.
Tribunale di Vicenza, 4 giugno 2009 - Est. Bozza.
Segnalazione del Dott. Alberto Matteazzi
Revocatoria fallimentare - Esenzioni - Piano attestato - Nomina dell'espero attentatore - Competenza del tribunale - Esclusione.
Compete all'imprenditore la nomina dell'esperto chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, avendo il riferimento esplicito all'art. 28 lett. a) e b) - introdotto dalla legge 12 settembre 2007, n. 169 - chiaramente escluso l'applicazione dell'art. 2501 sexies codice civile. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Treviso - Nomina del perito attestatore ex art. 67, comma 3°, lett.d), l.f.
Tribunale di Treviso - decreto del 20.04.2009
Presidente dott. Giovanni Schiavon
(provvedimento segnalato dall'avv. Pierluigi Vedova - studio Trevisanato)
La nomina del perito chiamato ad attestare, ai sensi dell'art. 67, comma 3,lett.d) della legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria compete all'imprenditore, ma essa può essere delegata al Presidente del tribunale, in veste vicaria, quando l'imprenditore ritenga utile connotarla di una maggiore "terzietà" ai fini di un più positivo apprezzamento da parte dei creditori, nelle prospettiva della credibilità realizzativa del piano stesso.
Tribunale di Bologna - Piano attestato di risanamento e nomina del professionista.
Tribunale di Bologna - 15.04.2009
Bruno Gilotta - presidente
Marco Marulli - giudice
Lucia Ferrigno - giudice
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. é rimessa allo stesso imprenditore e non é demandata al Tribunale.
La serietà e la certezza dell'attestazione sono assicurate sufficientemente dal fatto che l'esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che é allo stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall'art. 64 c.p.c. richiamato dall'art. 2501 quinquies comma 6, c.c..
Tribunale di Mantova - Piano attestato ex art. 67,comma 3,lett. d) l.f. e nomina dell'esperto.
Tribunale di Mantova 31 marzo 2009 - Est. Bernardi.
Piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare - Nomina dell'esperto - Competenza del tribunale - Esclusione.
La nomina dell'esperto incaricato di attestare, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente all'imprenditore. (mb)
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Decreto del Tribunale di Milano - Piano depositato di risanamento e nomina del professionista.
Tribunale di Milano - 10.03.2009
dott. Bartolomeo Quatraro (Presidente sez. fallimenti)
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano.
E' opportuno che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore super partes di conflitti e la sua posizione di terzietà, onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte di privati.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI MILANO- PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E NOMINA DEL PROFESSIONISTA
Tribunale di Milano 16 luglio 2008 - Est. Bartolomeo Quatraro.
Azione revocatoria - Esenzioni - Piano attestato di risanamento - Nomina del professionista - Competenza del Presidente del Tribunale - Esclusione.
La scelta del professionista - iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall.- che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano. (Fattispecie successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007).
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

