Tribunale di Udine, dovere informativo


Trib. Udine – Int. Fin. – Polizze index linked, nullità e responsabilità del promotore.

Data di riferimento: 
24/06/2011

Tribunale di Udine, 24 giugno 2011(data dec.) - Pres. dott. Pellizzoni, rel. dott.ssa Grisafi.

Sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in un giudizio vertente sull'accertamento della nullità di ordini di negoziazione, ove tale accertamento sia funzionale non a richiedere la ripetizione dell'indebito, bensì a fondare la responsabilità dell'intermediario stesso per la violazione degli obblighi su esso gravanti. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La mancanza di sottoscrizione delle polizze vita index linked, che dà luogo a nullità delle stesse ai sensi dell'art. 30 TUF, non può essere sanata dall'approvazione degli estratti conto in cui risultano gli addebiti derivanti dalla stipulazione delle suddette polizze. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Le disposizioni concernenti gli obblighi informativi e le "operazioni non adeguate" trovano applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi operatore che non sia un operatore qualificato, anche quando il servizio prestato consista nella mera esecuzione degli ordini dell'investitore. Il promotore finanziario deve, pertanto, offrire la prova di aver fornito una completa informazione circa i rischi connessi a ciascuna operazione, specificando anche quali informazioni sono state fornite. Tale obbligo informativo non può ritenersi ovviato dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Udine - Int. fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, rischio, inadeguatezza dell'operazione e danno.

Data di riferimento: 
05/03/2010

Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 Presidente dott. Francesco Venier Giudice estensore dott. Mimma Grisafi Giudice dott. Paolo Pettoello Segnalazione della dott.ssa Giulia Gabassi

Intermediazione finanziaria-Dovere informativo-Rischio.

Costituisce violazione del dovere dell'intermediario di fornire un'adeguata informazione il mancato avvertimento del cliente che l'investimento in obbligazioni di una società commerciale, quale la Lehman Brothers, comporta un rischio più elevato di perdita del capitale rispetto all'investimento in obbligazioni di uno Stato sovrano dell'Unione Europea, quali i BOT e i CCT emessi dallo Stato Italiano, in ragione della diversa natura dell'investimento. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Intermediazione finanziaria-Inadeguatezza dell'operazione-Profilo oggettivo e soggettivo.

L'inadeguatezza dell'operazione va valutata in relazione alla proporzione al rischio dell'investitore, nonché all'oggetto, alla tipologia ed alla dimensione dell'investimento. Costituisce operazione inadeguata sotto il profilo della dimensione quella che viola la regola della cd. diversificazione del portafoglio di investimento, concentrando pertanto una rilevante quota del portafoglio dell'investitore su titoli di un solo emittente. (L'inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, dal punto di vista dell'oggetto, poteva anche essere desunto, da un intermediario diligente, dalla circostanza che si era già verificato, alla data dell'acquisto, un improvviso rialzo dei tassi interbancari causato dalla c.d. crisi dei subprime.) (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
17/10/2008

L'obbligo sancito dall'art. 29 del regolamento Consob non appare in alcun modo rispettato, qualora la banca non provi, in occasione del primo acquisto, di aver ricevuto un ordine scritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore ( art. 6, terzo comma, delibera n. 10943 e art. 29, terzo comma, delibera n. 11522).
La banca deve rispondere dei danni da inadempimento contrattuale provocati, qualora non abbia dato la prova , su di lei incombente, di aver puntualmente informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli argentini, al rating della Repubblica Argentina evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali e alle conseguenti implicazioni finanziarie dell'investimento e di aver ottenuto, intendendo l'investitore dare comunque corso all'operazione, l'ordine scritto.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
27/06/2008

La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non esaurisce gli obblighi dell'intermediario, che deve fornire al cliente tutte le informazioni utili affinché egli possa operare consapevolmente le sue scelte. In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del regolamento Consob, tali informazioni devono riguardare la natura, i rischi e le implicazioni delle specifiche operazioni che gli vengono richieste.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
16/05/2008

Poiché le obbligazioni argentine appartenevano prima dell'acquisto ai c. d. titoli " non investiment grade" , a livello via via decrescente da BB a B- con un grado di rischio elevato, tenuto anche conto che i titoli non erano a breve scadenza, dato che scadevano nel 2004 e dell'elevato rendimento ( prevedendosi in Italia il periodo di scadenza massima, per essere considerati titoli a breve, di 18 mesi), la banca era obbligata a segnalare l'inadeguatezza dell'investimento e ad ottenere pertanto il consenso scritto dei clienti per procedere comunque nell'operazione ( art. 29 regolamento Consob cit.), esplicitando in maniera chiara non solo l'inadeguatezza dell'investimento, ma illustrando anche le caratteristiche dei titoli consigliati, dato l'elevato grado di rischio connesso al loro acquisto. La banca deve pertanto rispondere dei danni da inadempimento precontrattuale provocati, non avendo informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli in questione, al rating della Repubblica Argentina e alla pur remota possibilità di mancato rimborso del capitale investito, evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali. L'intermediario finanziario che sia venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte dalla legge, le informazioni sui rischi cui si esponeva con l'investimento mobilire è infatti responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'investimento.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni Cirio

Data di riferimento: 
20/04/2007

L'obbligo informativo è particolarmente pregnante quando l'intermediario finanziario non si limita a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione ricevuto dal cliente, ma svolge attività di consulenza in suo favore, come nel caso in cui i titoli vengano offerti al di fuori dei mercati regolamentati da una Finanziaria lussemburghese, pur appartenente al gruppo Cirio, ed è quindi evidente che gli investitori non potevano essere a conoscenza della relativa emissione che doveva essergli necessariamente stata consigliata dalla banca , pur nel contesto di altre operazioni di investimento, anche molto diversificate.

In assenza di rating dell'emittente il rischio di insolvenza si misura sulla base dello spread di tasso di interesse, rispetto ad altri titoli obbligazionari, Era quindi necessario fare il confronto con altri titoli obbligazionari, ad esempio con le obbligazioni Telecom francesi e inglesi quasi contestualmente acquistate.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

Data di riferimento: 
13/10/2006

L'omessa menzione della possibilità, per quanto lontana potesse apparire, del mancato rimborso del capitale comporta una inadeguata informazione non solo sui rischi, ma sulla natura stessa della specifica operazione suggerita, che non può ritenersi ovviata dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

L'intermediario finanziario che è venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte, la informazione sui rischi cui si esponeva, è responsabile delle conseguenze dannose dell'investimento effettuato.

Il mancato integrale assolvimento dell'obbligo informativo attivo, da cui deriva la responsabilità della Banca. per le perdite subite dagli investitori, in conseguenza dell'acquisto delle obbligazioni argentine, è sanzionabile solamente sul piano risarcitorio.

Il danno emergente risarcibile corrisponde all'importo investito nell'acquisto delle obbligazioni argentine, maggiorato delle spese dell'operazione, detratto l'importo incassato a titolo di cedole maturate ed il valore residuo dei titoli.
Il danno da lucro cessante, corrisponde a quanto gli attori avrebbero guadagnato dalla data dell'investimento, se avessero investito il denaro impiegato per l'acquisto delle obbligazioni argentine in altri titoli obbligazionari.
Sugli importi liquidati a titolo risarcitorio, che già tengono conto dell'effettivo lucro cessante e non vanno quindi maggiorati né degli interessi compensativi, né della rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali solamente dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Tribunale di. Udine – Intermediazione Finanziaria – Nullità del contratto quadro e degli ordini.

Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. dott.ssa Bottan, est. dott. Pellizzoni

Dalla nullità del contratto quadro, per mancanza di forma scritta, deriva la nullità anche dei singoli ordini di negoziazione, poiché questi, pur essendo rapporti autonomi e non meri atti di esecuzione del contratto c.d. quadro, vengono posti in essere in assenza della cornice normativa imposta in maniera imperativa dalla legge. Essendo tuttavia la nullità relativa, di tanto che soltanto il cliente è legittimato a rilevarla, deve dichiararsi la nullità non di tutte le operazioni derivanti dal contratto quadro, ma solo di quelle esplicitamente impugnate dal cliente stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

La produzione in giudizio del contratto quadro da parte del cliente che non l'abbia sottoscritto equivale alla sottoscrizine, con conseguente perfezionamento del contratto, solo se il contratto sia prodotto al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti e non invece quando la produzione sia intesa a invocare la nullità dello stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La banca, affinchè possa ottenere la restituzione non solo dei titoli, ma anche dei frutti percepiti sugli stessi, deve dimostrare la mala fede dei clienti e, quindi, che essi fossero a conoscenza della complessa disciplina legale inerente la nullità dei contratti quadro e degli ordini di negoziazione prima di rivolgersi al legale (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

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