Tribunale di Udine, nullità


Tribunale di Udine – Intermediazione finanziaria - Presenza di commissioni implicite e difetto di trasparenza.

Data di riferimento: 
01/07/2011

Tribunale di Udine, 1 luglio 2011- Pres. rel. dott. G. Pellizzoni, giud. dott. F. Venier, giud. dott.ssa M. Grisafi.

L'esistenza, in un contratto, di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L' adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. di Udine - Intermediazione finanziaria - Richiesta di restituzione di cedole incassate e nullità del contratto quadro.

Data di riferimento: 
16/01/2009

Tribunale di Udine - 16 gennaio 2009

dott.Alessandra Bottan Presidente;
dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.;
dott. Mimma Grisafi Giudice ;

La nullità del contratto quadro, per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam, non travolge necessariamente tutti i singoli contratti stipulati dai clienti in esecuzione del contratto di negoziazione, raccolta e trasmissione di ordini, ma solo gli ordini che il cliente ha impugnato, facendo valere la nullità relativa prevista dalla legge. La pronuncia di nullità del contratto quadro, pur avendo portata di giudicato, non implica che sia coperta, sotto il profilo del dedotto e del deducibile, anche la diversa questione della propagazione degli effetti di tale accertamento agli altri autonomi rapporti intrattenuti dalle parti, pur nell'ambito delle stesso (inesistente) contratto quadro, trattandosi di nullità relativa azionabile solo dal cliente (contraente debole) e non dalla banca, che non può di conseguenza giovarsi della pronunzia, pena il venir meno dello scopo della norma che è dettata esclusivamente a tutela della parte più debole.

Tribunale di Udine - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta.

Data di riferimento: 
12/12/2008

Tribunale di Udine - 12 dicembre 2008

dott.Alessandra Bottan Presidente;
dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.;
dott. Mimma Grisafi Giudice ;

Intermediazione finanziaria - violazione obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta - nullità dei singoli ordini d'acquisto.

Un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento si deve estrinsecare attraverso la stipula del contratto quadro iniziale ed il successivo acquisto dei titoli con separati ordini.

Gravano sull'intermediario generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero meglio assicurare l'adempimento dei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza", così come gli specifici obblighi di carattere formale - alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto - devono essere rispettati tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto.

Tribunale di. Udine – Intermediazione Finanziaria – Nullità del contratto quadro e degli ordini.

Tribunale di Udine, 10 giugno 2011 - Pres. dott.ssa Bottan, est. dott. Pellizzoni

Dalla nullità del contratto quadro, per mancanza di forma scritta, deriva la nullità anche dei singoli ordini di negoziazione, poiché questi, pur essendo rapporti autonomi e non meri atti di esecuzione del contratto c.d. quadro, vengono posti in essere in assenza della cornice normativa imposta in maniera imperativa dalla legge. Essendo tuttavia la nullità relativa, di tanto che soltanto il cliente è legittimato a rilevarla, deve dichiararsi la nullità non di tutte le operazioni derivanti dal contratto quadro, ma solo di quelle esplicitamente impugnate dal cliente stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

La produzione in giudizio del contratto quadro da parte del cliente che non l'abbia sottoscritto equivale alla sottoscrizine, con conseguente perfezionamento del contratto, solo se il contratto sia prodotto al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti e non invece quando la produzione sia intesa a invocare la nullità dello stesso (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La banca, affinchè possa ottenere la restituzione non solo dei titoli, ma anche dei frutti percepiti sugli stessi, deve dimostrare la mala fede dei clienti e, quindi, che essi fossero a conoscenza della complessa disciplina legale inerente la nullità dei contratti quadro e degli ordini di negoziazione prima di rivolgersi al legale (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

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