forma scritta


T. Reggio Emilia - Int. fin.- Nullità del contratto di intermediazione finanziaria concluso via Internet.

Data di riferimento: 
05/10/2011

Tribunale Reggio Emilia, 05 ottobre 2011 - - Pres., est. Varotti.

Intermediazione finanziaria - Sottoscrizione dei contratti via Internet - Firma digitale - Definizione nella vigenza del d.p.r. 10 novembre 1997, numero 513 - Omesso utilizzo della firma digitale - Nullità del contratto.

Poiché il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, oggi non più in vigore, attribuiva valore di firma digitale solo a quella apposta mediante coppia di chiavi asimmetriche, con un certificatore tenuto ad attestare la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità dell'utilizzatore, si deve ritenere che fosse nulla la manifestazione del consenso all'integrazione del contratto d'intermediazione finanziaria prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) reg. Consob n. 11522/98 effettuata attraverso la rete Internet senza l'utilizzo della firma digitale con chiavi asimmetriche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Brescia - Int. fin.- Violazione della forma convenzionale per gli ordini di acquisto e nullità non convalidabile.

Data di riferimento: 
13/06/2011

Tribunale Brescia, 13 giugno 2011 - Pres. Spartà - Est. Magnoli.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.

Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l'effettuazione degli ordini con l'impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell'atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

L'inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell'avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Il possesso e l'alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del "tantundem eiusdem generis". (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano

T. Firenze- Int. fin.- Nullità del contratto quadro, nullità delle operazioni e infondatezza della domanda riconvenzionale.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Firenze, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Conseguenze - Nullità del contratto di intermediazione - Nullità delle operazioni di negoziazione.

Intermediazione finanziaria - Mancanza del c.d. contratto quadro - Riconvenzionale per la restituzione di tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto e delle plusvalenze percepite - Infondatezza.

Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria che si è instaurato tra le parti in mancanza della forma scritta è nullo: nullità che determina evidentemente anche la nullità delle operazioni di negoziazione di cui alla domanda, il cui necessario presupposto è appunto la sussistenza di un contratto di intermediazione avente forma scritta. La nullità comporta l'obbligo della Banca di restituire agli attori quanto dagli stessi versato per l'acquisto delle obbligazioni, oltre interessi dal giorno della valuta dovendosi ritenere la mala fede della Banca che ha dato luogo alla nullità delle operazioni per l'inosservanza della forma scritta. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)

T. Parma - Int. fin.- Mancanza di forma scritta del contratto quadro e dichiarazione confessoria.

Data di riferimento: 
04/05/2011

Tribunale Parma, 04 maggio 2011 - - Est. Cicciò.

Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dei clienti - Eccezione di mancanza di forma scritta - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Dichiarazione confessoria scritta contenente il riferimento al contratto - Comunicazioni della banca - Esecuzione spontanea - Irrilevanza.

Non può ritenersi assolto il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 23 del TUF qualora il contratto quadro risulti sottoscritto solo dai clienti, i quali, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, abbiano espressamente manifestato la volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale. Nè può valere a sanare il difetto di forma di cui si discute una semplice dichiarazione confessoria che contenga il riferimento al contratto concluso per iscritto, posto che detto documento non può sostituire quello contenente la volontà negoziale delle parti. Allo stesso modo, il contratto non può ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca, le quali costituiscono atti giuridici unilaterali privi di valenza negoziale o ancora attraverso l'esecuzione spontanea, non potendo questa valere a sanare la nullità del contratto per difetto di forma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Trib. Firenze- Int. fin.- Informazione sul rischio associato ad una elevata redditività, genericità.

Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale Firenze, 11 aprile 2011 - - Pres., est. Zazzeri.

Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica sul titolo oggetto di negoziazione - Generiche informazione sul rischio associato ad una elevata redditività - Inidoneità.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l'inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una generica informazione sul rischio associato ad una elevata redditività non costituisce prova di un'informazione sugli specifici rischi connessi alle operazioni di investimento. (Vittorio Bovini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Bovini

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Utilizzo selettivo della nullità relativa da parte dell'investitore e abuso del diritto alla domanda.

Data di riferimento: 
07/03/2011

Tribunale Torino, 07 marzo 2011 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa utilizzata per trarne conseguenze selettive.

Intermediazione finanziaria - Domande di annullamento o risoluzione - Loro riferibilità al contratto quadro, non alle singole operazioni che ne costituiscono atti esecutivi.

Intermediazione finanziaria - Violazione di obblighi di comportamento per singole operazioni - Risarcibilità dei danni - Oneri probatori.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. n°58/1998, che può esser fatta valere solo dall'investitore; questi però non può farla valere in forma distorta per trarne conseguenze "selettive" (cioè per chiedere la restituzione dei soli investimenti risultati svantaggiosi mantenendo i restanti investimenti che pure costituiscono attuazione del medesimo contratto quadro); in ciò si ravvisa un abuso del diritto alla domanda, che urta contro i principi del giusto processo e della correttezza e rende inammissibili tanto la domanda di nullità quanto la consequenziale domanda restitutoria diretta a selezionare solo alcuni degli effetti suoi propri. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Le domande di annullamento o di risoluzione non possono essere proposte in relazione alle singole operazioni di negoziazione, alle quali non può riconoscersi natura autonoma essendo meri atti esecutivi del mandato instaurato con la stipulazione del contratto quadro. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Torino- Int. Fin.- Operatore qualificato, dichiarazione e prova.

Data di riferimento: 
31/01/2011

Tribunale Torino, 31 gennaio 2011 - Pres. A. Aragno, est. R. Zappasodi.

Ai sensi dell'art. 31 reg. Consob 11522/98, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro di carattere formale, costituito dall'espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia la dichiarazione di operatore qualificato, sottoscritta dal soggetto, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, questi è esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione. La dichiarazione può costituire, inoltre, argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Ove vi sia discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Contratto quadro firmato solo dall’investitore, nullità relativa di protezione e carenza di interesse.

Data di riferimento: 
21/01/2011

Tribunale Torino, 21 gennaio 2011 - - Est. Liberati.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro firmato dal solo investitore - Nullità relativa per difetto di forma scritta - Interesse di protezione ugualmente raggiunto - Inammissibilità dell'azione di nullità relativa per difetto di interesse.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Mancata segnalazione di inadeguatezza - Risarcimento del danno - Voci deducibili nella liquidazione del danno.

Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall'investitore e non anche dall'intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa ("di protezione") ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d'interesse l'azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l'investitore della particolare importanza dell'atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall'investitore quanto dall'intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Non è prevista nullità per un ordine d'acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.

Data di riferimento: 
30/12/2010

Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.

Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non comporta difetto di legittimazione attiva l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere dall'intermediario. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il contratto quadro, quale contratto di durata, deve essere adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena la nullità sopravvenuta dello stesso. Per questo motivo, anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti in assenza di un contratto quadro che, per effetto di norme sopravvenute, avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto e avrebbe dovuto contenere determinate informazioni, a pena di nullità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

T. Torino - Int. fin.- Mancato adeguamento della documentazione contrattuale e nullità sopravvenuta.

Data di riferimento: 
15/12/2010

Tribunale Torino, 15 dicembre 2010 - Pres. Toscano - Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro di negoziazione - Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob - Nullità sopravvenuta - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Ordine d'acquisto privo di forma scritta - Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria - Esonero dall'osservanza di alcune regole nei confronti di operatori qualificati - Fattispecie di operatore qualificato.

La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall'eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

La forma scritta ‘ad substantiam' è stabilita unicamente per la stipulazione del contratto quadro di negoziazione, non anche per i singoli ordini che hanno natura esecutiva dello stesso. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)