phone banking
T. Pistoia - Int. fin. - Mandato alla Task Force Argentina e improcedibilità dell’azione individuale.
Tribunale di Pistoia, 8 febbraio 2010 - Pres. Ghelardini - Est. Daniela Garufi.
Segnalazione dell'Avv. Nunzio Salice
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Improcedibilità dell'azione nei confronti dell'intermediario - Sussistenza.
E' improcedibile nei confronti dell'istituto di credito intermediario la domanda proposta dall'investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l'Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito, e mai revocato, alla TFA (Task force Argentina - Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina). (ns) (riproduzione riservata)
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T. Cremona- Int. fin.- Phone banking e nozione di “collocamento”.
Tribunale di Cremona, 3 dicembre 2009 - Pres. Colace - Rel. Serena Nicotra.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Collocamento di strumenti finanziari - Nozione di cui all'art. 30 TUF - Inclusione di tutte le attività di cui all'art. 1.
Negoziazione di strumenti finanziari - Utilizzo del servizio cd. phone banking - Obbligo di informazione dell'intermediario - Onere della prova - Sussistenza.
La nozione di "collocamento" di cui al sesto comma dell'art. 30 del TUF non è limitata al collocamento inteso in senso tecnico ma ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari delineate dall'art. 1 del TUF, con conseguente applicazione della disciplina sul diritto di recesso anche alla semplice negoziazione di obbligazioni argentine. (fb) (riproduzione riservata)
Il fatto che l'investimento sia avvenuto tramite il servizio di phone banking non esonera l'intermediario dall'onere di dare la prova di aver assolto agli obblighi informativi di portata generale ed inderogabile previsti dagli artt. 28 e 29 del reg. Consob n. 58/1998 che impongono di fornire all'investitore tutte le notizie relative a natura, rischi ed implicazioni della singola operazione di investimento. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Informazione sulla singola operazione e phone banking.
Tribunale di Mantova, 31 marzo 2009 - Pres. Bernardi - Rel. Bettini.
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
Intermediazione finanziaria - Informazioni relative alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all'adeguatezza dell'operazione - Necessità - Conoscenze in possesso dell'investitore - Pregressa operatività - Irrilevanza.
Intermediazione finanziaria - Servizio di phone banking - Obbligo dell'intermediario di informare l'investitore delle specifiche caratteristiche dell'operazione - Sussistenza.
L'intermediario deve informare l'investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell'adeguatezza dell'operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell'investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (fb)
L'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore delle specifiche caratteristiche del titolo negoziato deve essere assolto anche nel caso in cui gli ordini di negoziazione vengano impartiti mediante il servizio di phone banking. (fb)
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T. Pavia- Int. fin.- Prova degli ordini e nullità delle operazioni di negoziazione.
Tribunale di Pavia, 17 febbraio 2009 - Pres. Erminia Lombardi - Est. Tarantola.
Segnalazione dell'Avv. Ugo Leonetti
Negoziazione di strumenti finanziari - Prova del conferimento degli ordini - Omissione - Nullità.
Devono considerarsi nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite per conto del cliente dall'intermediario che non fornisca la prova del conferimento dei relativi ordini scritti o telefonici registrati su supporto magnetico. (fb) (riproduzione riservata)
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Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Phone banking, danno e nesso di causalità.
Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2009 - Pres. Bernardi - Est. Alessandra Venturini.
Intermediazione finanziaria - Servizio di phone banking - Doveri informativi dell'intermediario - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità - Omissione - Nesso di causalità - Presunzione.
La possibilità di utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la prestazione dei servizi finanziari non esime gli intermediari dall'osservanza degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore. Così, anche nel caso in cui gli ordini vengano effettuati attraverso il servizio di phone banking, gli intermediari devono fornire agli investitori adeguate informazioni sulla specifica operazione e ciò indipendentemente dal fatto che sia stato loro consegnato il documento sui rischi generali di investimento o che abbiano in precedenza effettuato operazioni analoghe. (av)
Il fatto che l'intermediario abbia omesso di fornire qualsiasi informazione sui rischi connessi alla specifica operazione consente di presumere che l'investitore, se fosse stato correttamente informato, non avrebbe effettuato l'operazione medesima. (av)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

