correttezza


T. Lecce - Int. fin. - Operatore qualificato, onere di diligenza correttezza e trasparenza dell'intermediario.

Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale Lecce, 09 maggio 2011 - - Pres., est. Silvestrini.

Operatore qualificato - Effetti della dichiarazione di - Onere della prova - Conoscenza da parte dell'intermediario delle caratteristiche del cliente.

Operatore qualificato - Doveri di comportamento dell'intermediario - Diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio gli interessi del cliente - Sussistenza - Logica antagonista del contratto di scambio - Cooperazione nell'interesse altrui - Caratteristiche del servizio riservato a soggetti abilitati.

Intermediazione finanziaria - Operazioni in strumenti derivati - Caratteristiche - Vantaggiosità per il cliente - Necessità - Costi di transazione sproporzionati - Sostituzione di contratto IRS.

L'investitore, per sottrarsi alle conseguenze della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 31, reg. Consob n. 11522 del 1998, deve allegare e provare che l'intermediario sapeva o doveva sapere di entrare in contatto con un ente privo della conoscenza necessaria per essere considerato operatore qualificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche nei rapporti intrattenuti con operatori qualificati l'intermediario deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 21 del TUF e deve quindi "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti"; nell'ambito dei servizi di investimento, la logica "antagonista" del contratto di scambio deve, infatti, cedere il posto (anche quando l'intermediario negozia in proprio con un cliente) alla cooperazione nell'interesse altrui, regola, questa, immanente alla prestazione di un servizio riservato soltanto a soggetti abilitati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Trib. Milano - Int. fin.- Contratti derivati e operatore qualificato.

Data di riferimento: 
19/04/2011

Tribunale Milano, 19 aprile 2011 - Pres. Laura Cosentini - Rel. Guidi.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati in valute swap - Considerevole differenza tra i rischi dalle parti - Esclusione della aleatorietà - Insussistenza.

Operatore qualificato - Presupposti - Permanenza di una significativa differenza tra soggetto professionale e cliente - Limitazione dell'esclusione di tutela dell'investitore - Necessità.

Operatore qualificato - Esclusione dell'applicazione degli articoli 27,28 e 29 reg. Consob - Applicazione dei principi contenuti nell'articolo 21 del TUF - Necessità - Natura imperativa nell'interesse dell'integrità dei mercati - Questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2 del TUF per violazione dell'articolo tre della Costituzione - Esclusione.

Contratti derivati - Copertura del rischio di cambio - Motivo fondante la stipula del contratto - Dovere dell'intermediario corrette professionale - Individuazione di un prodotto adeguato alle esigenze del cliente - Onere della prova.

Contratti derivati - Strumenti finanziari a struttura complessa - Dovere dell'intermediario di curare l'interesse del cliente - Articolo 21 del TUF - Diligenza e correttezza - Efficiente svolgimento dei servizi e professionalità dell'intermediario - Sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato - Esclusione degli adempimenti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento - Irrilevanza.

Strumento finanziario complesso - Caratteristiche completamente differenti dalle previsioni del contratto quadro - Insufficienza delle informazioni - Carenza di informazione - Violazione del dovere di correttezza e trasparenza.

Contratti derivati - Derivati over the counter - Esistenza di un naturale conflitto di interessi - Caratteristiche.

Trib. Trani-Barletta- Int. fin.- Fondatezza dell’azione cautelare e segnalazione illegittima del debito a sofferenza.

Data di riferimento: 
07/12/2010

Tribunale Trani - Barletta, 07 dicembre 2010 - - Est. Mancini.

La banca è obbligata a segnalare il credito alla Centrale Rischi una volta rilevati tutti i presupposti per considerarlo in sofferenza; tuttavia è rimesso alla discrezionalità della banca valutare se sussistono tali presupposti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nello specifico, ove l'insolvenza non sia già giudizialmente affermata, la banca deve valutare, prima di girare la posizione a sofferenza ( e quindi prima di dover effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi), se il debitore si trovi in uno "stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario", condizione diversa dalle situazioni di c.d. incaglio, consistenti invece in "temporanei svantaggi economici" che possono essere superati in un lasso di tempo congruo e senza necessità di azioni legali per il recupero del credito. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel valutare i presupposti del passaggio del credito a sofferenza, la banca deve operare con diligenza e buona fede (ex artt. 1176 e 1375 c.c.), non può tenere conto dell'esistenza di garanzie reali e personali, e deve basarsi sulla complessiva situazione del cliente. Il semplice mancato pagamento non è sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, soprattutto ove la verosimiglianza della contestazioni sia suffragata da indagini penali in corso. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

È onere della banca provare in giudizio di aver accertato con la dovuta diligenza e buona fede i presupposti della condizione di sofferenza del debitore. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Piacenza - Int. Fin. – Obbligazioni Cirio Finance Luxembourg, profili di responsabilità e danno.

Data di riferimento: 
30/11/2010

Tribunale Piacenza, 30 novembre 2010

La violazione delle norme che impongono all'intermediario obblighi informativi non comporta la nullità dell'ordine di negoziazione, non incidendo sul momento genetico del contratto o sulla sua struttura, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento dei rapporti tra le parti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La distinzione tra sollecitazione all'investimento e semplice negoziazione ( quest'ultima non soggetta all'obbligo di predisporre e consegnare il prospetto informativo) si pone essenzialmente sul piano dei destinatari dell'offerta: nel primo caso (sollecitazione) si tratta di una collettività indeterminata di persone, cui l'acquisto è proposto a condizioni standard uguali per tutti; nel secondo caso, invece, destinatario è il singolo cliente ( o anche una pluralità di soggetti purché determinati) cui i titoli vengono offerti di volta in volta, alle condizioni determinate dalle esigenze dell'acquirente e dal momento in cui l'operazione è eseguita. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

La c.d. offerta pubblica indiretta ricorre nel caso in cui una banca abbia inizialmente acquistato, in qualità di investitore istituzionale, titoli di nuova emissione per i quali vi era un divieto di vendita diretta alla clientela retail, ma poi di fatto non abbia trattenuto i titoli medesimi nel proprio portafoglio, avendoli immediatamente rivenduti ai piccoli risparmiatori, addirittura prima che venissero a materiale esistenza ( nella fase del c.d. grey market). (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Trib. Bari – Int. Fin.- Bond Argentina, obblighi informativi e adeguatezza dell’operazione.

Data di riferimento: 
09/11/2010

Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 - Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci

Gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario possono considerarsi adempiuti soltanto quando l'investitore abbia effettivamente compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

App. Torino- Int. fin.- Obbligazioni Argentine, doveri di informazione e offering circulars, inadeguatezza.

Data di riferimento: 
13/10/2010

Appello Torino, 13 ottobre 2010 - Pres. Griffey - Rel. Manna.

Intermediazione finanziaria - Dovere di informazione - Documento sui rischi generali degli investimenti - Informazioni specifiche - Offering circulars.

Intermediazione finanziaria - Dovere di informarsi sulle caratteristiche degli dell'investitore - Dovere di aggiornamento.

Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Offering circulars - Clientela retail.

Intermediazione finanziaria - Operazione non adeguata - Forma scritta.

Intermediazione finanziaria - Mancata adesione OPSE Argentina - concorso di colpa dell'investitore.

L'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore dei rischi specifici delle operazioni di investimento non è assolto né dalla consegna del documento generale sui rischi degli investimenti né dalle informazioni sul rapporto tra il rendimento ed il rischio del prodotto negoziato, risultando invece necessario, che l'intermediario, acquisite le informazioni contenute nei documenti ufficiali quali le offering circulars, le riferisca al cliente, informandolo quindi della natura altamente speculativa delle operazioni di investimento. (pf) (riproduzione riservata)

L'intermediario è tenuto a tenere aggiornate le informazioni sulle caratteristiche del cliente e, in caso di rifiuto del cliente a fornirle, deve ritenere adeguate solo le operazioni a basso rischio. (pf) (riproduzione riservata)

In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come "adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali" sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)

T. Milano- Int. fin.- Polizze index linked e inadeguatezza dell'informazione impartita contestualmente alla sottoscrizione.

Data di riferimento: 
23/07/2010

Tribunale di Milano, 23 luglio 2010 - Pres. Laura Cosentini - Est. Macripò.

Segnalazione dell'Avv. Martino Bianchi

Polizze index linked - Distribuzione della polizza tramite sportelli bancari - Domanda di risoluzione ed annullamento del contratto - Legittimazione passiva della banca - Esclusione - Domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale - Legittimazione della banca - Sussistenza.

Polizze index linked - Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica - Necessità - Informazione impartita prima della stipulazione - Tempo sufficiente per effettuare una consapevole scelta di negoziazione - Necessità.

Le domande di annullamento e di risoluzione di una polizza index linked emessa da compagnia di assicurazione per il tramite di sportelli bancari devono essere proposte nei confronti della compagnia emittente, mentre contro la banca potranno essere svolte le domande di accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per violazione, nel rapporto con il cliente, dei doveri informativi e di buona fede. (fb) (riproduzione riservata)

Trib. Oristano- Int. fin.-Informazione generica in ordine al rischio paese e risoluzione dei singoli ordini di negoziazione.

Data di riferimento: 
28/01/2010

Tribunale di Oristano, 28 gennaio 2010 - Pres. Mastrolilli - Est. Ponticelli.
Segnalazione dell'Avv. Andrea Rossini

Intermediazione finanziaria - Avvertimento relativo all'affidabilità dello stato emittente l'obbligazione - Fattispecie - Genericità - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Rimedi a disposizione del cliente - Risoluzione dei singoli ordini di negoziazione - Ammissibilità.

L'avvertimento relativo al paese emittente per cui "l'affidabilità in senso lato non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata" non è sufficiente ad avvertire l'investitore del rischio di perdita del capitale investito. (fb) (riproduzione riservata)

Il rimedio risolutorio attivabile di fronte all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto quadro deve ritenersi suscettibile di estensione ai singoli atti negoziali ad esso connessi così che l'impossibilità di pronunciare la risoluzione del contratto quadro non impedisce l'applicazione di tale rimedio ai singoli ordini di negoziazione. (fb) (riproduzione riservata) 

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

T. Catanzaro- Int. fin.- Derivati OTC, media conoscenza dei mercati finanziari e Centrale rischi.

Data di riferimento: 
17/12/2009

Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2009 - Est. Song Damiani.
Segnalazione dell'Avv. Antonella Canino

Processo cautelare - Formulazione della domanda - Indicazione della domanda del futuro giudizio di merito - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Derivati OTC - Domanda cautelare di sospensione degli effetti del contratto - Omessa informazione sulle caratteristiche dello strumento e dei rischi connessi - Omessa informazione delle conseguenze derivanti dalla menzione dell'esposizione in Centrale rischi.

Nonostante la recente riforma del procedimento cautelare abbia attenuato il nesso di strumentalità della tutela cautelare, la domanda introduttiva del procedimento deve comunque contenere l'indicazione della domanda che il ricorrente intende proporre nel successivo giudizio di merito. (fb) (riproduzione riservata)

Al cliente che dichiari di possedere una conoscenza dei mercati finanziari di livello medio deve essere data l'informazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 16190/2007 con riferimento ai rischi generali e specifici relativi allo strumento oggetto di negoziazione; il cliente deve altresì essere informato delle conseguenze che potrebbero derivargli dalla segnalazione della relativa esposizione alla Centrale rischi. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

App. Palermo- Int. fin.- Doveri informativi e reale capacità di comprensione dell’investitore.

Data di riferimento: 
27/10/2009

Corte d'Appello di Palermo, 27 ottobre 2009 - Pres. Marino - Est. Librino
Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Obbligo da parte dell'intermediario di valutare tutti i dati disponibili - Necessità.

Obbligo informativo dell'intermediario - Contenuto.

L'omessa comunicazione da parte dei risparmiatori delle informazioni nei confronti dell'intermediario finanziario previste dall'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 non esonera quest'ultimo dall'obbligo di segnalare l'eventuale inadeguatezza dell'operazione dovendo esso valutare tutti i dati di cui dispone. (mb) (riproduzione riservata)

Costituisce specifico obbligo dell'intermediario finanziario (nel caso di specie agente tramite un promotore) di accertarsi della reale capacità da parte dei risparmiatori di comprendere la natura dell'investimento prospettato né il dovere di fornire specifiche informazioni suddetto può ritenersi assolto dalla mera sottoscrizione dei clienti del documento informativo sui rischi generali in prodotti finanziari. (mb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)