Tribunale di Udine, correttezza


Tribunale di Udine - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta.

Data di riferimento: 
12/12/2008

Tribunale di Udine - 12 dicembre 2008

dott.Alessandra Bottan Presidente;
dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.;
dott. Mimma Grisafi Giudice ;

Intermediazione finanziaria - violazione obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta - nullità dei singoli ordini d'acquisto.

Un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento si deve estrinsecare attraverso la stipula del contratto quadro iniziale ed il successivo acquisto dei titoli con separati ordini.

Gravano sull'intermediario generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero meglio assicurare l'adempimento dei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza", così come gli specifici obblighi di carattere formale - alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto - devono essere rispettati tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto.

Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

Data di riferimento: 
22/04/2005

Sia il T.U.I.F. (v., in particolare, gli artt. 21 e 23), sia la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB (avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6, comma 2, dello medesimo T.U.I.F.) - che hanno chiaramente e dichiaratamente lo scopo di favorire un accesso consapevole e responsabile ai servizi di investimento - gravano l'intermediario di generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché di specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero in qualche modo meglio assicurare l'adempimento di quei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza" deve essere rispettato tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto.

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