testimonianza
Appello Torino - Int. fin.- Efficacia probatoria della dichiarazione di operatore qualificato e prova testimoniale contraria.
Appello Torino, 26 settembre 2011 - Pres. Griffey - Est. Caterina Mazzitelli.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'articolo 31 regolamento Consob 11522 del 1998 - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Ammissibilità.
La dichiarazione scritta di cui all'articolo 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, relativa alla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, costituisce esclusivamente un elemento probatorio e non già costitutivo in ordine al possesso della suddetta specifica competenza ed esperienza, elemento probatorio del quale il giudice può tener conto nell'assumere la propria decisione anche ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., fermo restando la possibilità per l'investitore di provare, anche mediante testimoni, circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei requisiti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio de Francesco - Studio Legale BIN Avvocati Associati
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Brescia - Int. fin.- Violazione della forma convenzionale per gli ordini di acquisto e nullità non convalidabile.
Tribunale Brescia, 13 giugno 2011 - Pres. Spartà - Est. Magnoli.
Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.
Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l'effettuazione degli ordini con l'impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell'atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
L'inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell'avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Il possesso e l'alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del "tantundem eiusdem generis". (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Grassano
T. Vicenza - Int. fin.- Collocamento titoli e capacità testimoniare del funzionario dell'intermediario.
Tribunale Vicenza, 15 febbraio 2011 - - Pres., est. Colasanto.
Intermediazione mobiliare - Prova per testimoni - Dipendente della banca che ha collocato i titoli - Incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.).
Nel giudizio promosso dal cliente contro la banca in relazione al collocamento di titoli, è incapace a testimoniare il funzionario della banca che ha curato le operazioni oggetto della domanda del cliente. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Giuseppe Limitone
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
T. Verona- Int. fin.- Mancanza di contratto quadro e convalida della nullità.
Tribunale Verona, 23 marzo 2010 - Pres. Rizzo - Est. Vaccari.
Intermediazione finanziaria - Mancanza di contratto quadro - Nullità relativa - Convalida - Ammissibilità.
La mancanza del contratto quadro integra una fattispecie di nullità relativa che può essere oggetto di convalida da parte dell'investitore. (Nel caso di specie, l'investitore, tra le molte operazioni eseguite, aveva impugnato solamente quelle che avevano generato perdite, per cui il Tribunale ha ritenuto che la volontà di non impugnare le altre operazioni sia da interpretare come convalida tacita della nullità del contratto quadro non sottoscritto). (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Trib. di Mondovì- Forma scritta ad substantiam del contratto quadro- Necessità di produrre il documento sottoscritto.
Tribunale di Mondovì, 21 aprile 2009 - Pres. Gandolfo - Est. Magrì.
Segnalazione dell'Avv. Stefano Zacchetti
Intermediazione finanziaria - Contratti - Forma scritta ad substantiam - Ricevuta di consegna del documento - Irrilevanza - Produzione del documento sottoscritto dalle parti - Necessità.
La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l'investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione.
( provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
C.Appello Milano - Legislazione speciale,estensione e rafforzamento dei doveri di trasparenza e correttezza dell'intermediario.
Corte d'Appello di Milano 15 aprile 2009 - Pres. Rosella Boiti - Rel. Lamanna.
Segnalazione dell'Avv. Valerio Heffler
Intermediazione finanziaria - Doveri di correttezza e di informazione dell'intermediario - Normativa speciale - Rafforzamento dei doveri rispetto al diritto comune - Estensione a tutta la durata del rapporto - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Testimonianza del dipendente dell'intermediario - Ammissibilità - Criteri di valutazione - Rispetto degli oneri di forma - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Doveri di informazione dell'intermediario relativi ad ogni singola operazione - Execution only - Sussistenza.
Le norme del TUF e dei regolamenti Consob aggiungono alla disciplina codicistica ed a carico dell'intermediario un dovere di correttezza e di informazione che non si esaurisce nella fase prodromica alle trattative ma che si estende per l'intera durata del rapporto, al fine di consentire all'investitore l'adozione di decisioni meditate e consapevoli. (fb)
Il dipendente della banca che ha dato corso all'operazione impugnata dall'investitore ha un interesse riflesso e di mero fatto all'esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a testimoniare. Tuttavia, la sua deposizione dovrà essere valutata sulla base di elementi oggettivi e soggettivi anche alla luce del ruolo svolto e della personalità del soggetto e le dichiarazioni dallo stesso rese non consentono comunque di superare l'ostacolo dell'eventuale mancanza di forma scritta delle raccomandazioni relative alla rischiosità ed inadeguatezza dell'investimento. (fb)
T. Pescara- Int. fin.- Avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione, clausola di stile ed effetti della sottoscrizione.
Tribunale di Pescara, 19 febbraio 2009 - Pres. Cassano - Est. Falco.
Intermediazione finanziaria - Contratto di acquisto di obbligazioni Argentina - Avviso al cliente della inadeguatezza dell'operazione finanziaria ex art. 29 del regolamento CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 - Clausola di stile - Esclusione.
Ordine dell'investitore di dare comunque corso all'operazione, ancorché inadeguata - Conseguenze sul piano probatorio - Inconciliabilità con la tesi dell'investitore di essere stato indotto all'acquisto dall'intermediario finanziario - Sussistenza - Prova della autodeterminazione dell'investitore all'acquisto - Sussistenza - Principio di auto-responsabilità dell'investitore - Conseguenze.
Non può ritenersi clausola di stile la sottoscrizione da parte dell'investitore di dicitura, connotata da netta evidenziazione grafica, contenente l'avviso della banca secondo cui l'ordine di acquisto di strumento finanziario (nel caso di specie obbligazioni argentine) non era adeguato alle indicazioni fornite dal cliente sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi perseguiti. (mb) (riproduzione riservata)
In base al principio di autoresponsabilità secondo cui la parte che sottoscrive un documento negoziale si appropria del relativo contenuto, la stessa non può pretendere di sottrarsi, con allegazioni e prove contrarie al contenuto del documento negoziale, alle conseguenze giuridiche di tale atto (fattispecie in tema di sottoscrizione di avviso di non adeguatezza dell'operazione di acquisto di strumenti finanziari). (mb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Tribunale di Chiavari - Intermediazione finanziaria - Incapacità a testimoniare del funzionario e presunzioni.
Tribunale di Chiavari 11 marzo 2008 - Pres. Amisano, est. Grasso.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Vanti
Intermediazione finanziaria - Testimonianza del funzionario dell'intermediario - Incapacità di cui all'art. 246 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Operazione inadeguata - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Presunzione in ordine alla diversa scelta dell'investitore - Sussistenza.
Risoluzione per inadempimento - Indebito oggettivo - Presunzione di buona fede - Interessi con decorrenza dalla domanda.
E' incapace a testimoniare il funzionario dell'intermediario che si è occupato dell'acquisto impugnato dal cliente avendo lo stesso quell'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa di incapacità dall'art. 246 c.p.c. (fb)
Quando un'operazione è inadeguata alle caratteristiche e al profilo di rischio del cliente, si deve presumere che in presenza di una informazione corretta ed esaustiva l'investitore non avrebbe compiuto l'operazione medesima. (fb)
In presenza di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) è presunta la buona fede del soggetto inadempiente per cui gli interessi della parte inadempiente dovranno decorrere dalla data della domanda. (fb)
(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Trib. Venezia- Forma scritta ad substantiam- Produzione documento- Dichiarazione di operatore qualificato.
Tribunale di Venezia 25 ottobre 2007 - Pres. R. Zacco, Est. Marina Caparelli
Restituzione di somme indebitamente trattenute da una banca nell'ambito di un rapporto di conto corrente - Prescrizione - Decorrenza.
Contratti soggetti all'obbligo di forma scritta ad substantiam - Manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - Dichiarazione confessoria della controparte - Insufficienza - Produzione in giudizio del documento negoziale - Impugnazione del contratto - Revoca del consenso - Equivalenza - Perfezionamento del contratto - Esclusione.
Persona giuridica - Dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 reg. Consob 11522/98 - Obbligo di verifica del requisito da parte dell'intermediario finanziario - Insussistenza.
Il termine di prescrizione decennale per la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (cfr. Cass. 9.4.1984 n.2262). (fb)
Trib. di Vicenza- Nullità per mancanza di forma scritta- Violazione obblighi informativi.
Tribunale di Vicenza 15 giugno 2007 - Pres. M. Colasanto - Est. G. Limitone
Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio - Rifiuto di fornire informazioni - Adeguatezza dell'ordine - Verifica in concreto - Necessità (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 e 29 Reg. CONSOB n. 11522/1998; 1337 e 1338 c.c.).
Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Conoscenza Inosservanza di obblighi informativi - Nullità - Esclusione - Responsabilità precontrattuale - Sussiste - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Criteri (art. 26, co. 1, lett. e), Reg. CONSOB n. 11522/1998).
Contratti in genere - Intermediazione finanziaria - Presenza di titoli a rischio nel portafoglio del cliente - Sintomo inequivoco di esperienza ed avvedutezza - Esclusione (artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998; 28 e 29 Reg. CONSOB n. 11522/1998).
L'assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l'investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell'assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile nel cliente. (gl)
L'onere di conoscenza delle vicende inerenti lo specifico strumento finanziario trattato deriva dall'art. 26, co. 1, lett. e), del Reg. CONSOB n. 11522/1998, e comporta che l'intermediario dovrebbe di regola astenersi dal collocare un titolo di cui non conosca a fondo le caratteristiche. (gl)

